Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 20914/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 697 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto, e che avverso tale sentenza la difesa ha proposto appello, correttamente riqualificato in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso - nel quale il difensore si duole del fatto che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la colpevolezza di Calafor al di là di ogni ragionevole dubbio - in quanto, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono aspecifiche e manifestamente infondate.

Invero, la sentenza impugnata evidenzia come prova della responsabilità dell'imputato si tragga dal verbale di sequestro e dalle dichiarazioni del teste di Polizia giudiziaria circa il rinvenimento, all'atto del controllo dal medesimo operato, dei proiettili oggetto di imputazione sopra un mobiletto all'interno di un cestino nell'abitazione del ricorrente.

E ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 697 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto, e che avverso tale sentenza la difesa ha proposto appello, correttamente riqualificato in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso - nel quale il difensore si duole del fatto che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la colpevolezza di Calafor al di là di ogni ragionevole dubbio - in quanto, oltre a risolversi in doglianze di fatto, sono aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, la sentenza impugnata evidenzia come prova della responsabilità dell'imputato si tragga dal verbale di sequestro e dalle dichiarazioni del teste di Polizia giudiziaria circa il rinvenimento, all'atto del controllo dal medesimo operato, dei proiettili oggetto di imputazione sopra un mobiletto all'interno di un cestino nell'abitazione del ricorrente. E ritiene la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024
Sentenza Cassazione n. 20914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris