Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24621/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen (capo 173) e 629, 628, comma 3, nn. 1 e 3 e 416-bis.1 cod.

Pen. (capo 84).

Secondo l'imputazione provvisoria il Colasuonno sarebbe un partecipe, in quanto uomo di fiducia dei fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA], esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta denominato "Banana", a sua volta membro della confederazione di gruppi operante nel territorio di Cosenza e dei Comuni limitrofi, di un'associazione finalizzata al narcotraffico, sostanzialmente coincidente con il sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, inoltre, il concorso nell'estorsione consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, i quali, dopo essere stati minacciati attraverso il rinvenimento di una bottiglia incendiaria nei pressi dell'esercizio commerciale, hanno accettato, a partire dal 2012, di versare delle somme di denaro, da corrispondere in due rate annuali, in cambio della protezione offerta dal gruppo.

In particolare, con il subentro nella gestione dell'attività estorsiva degli Abbruzzese, il "pizzo" veniva corrisposto attraverso la consegna di cesti natalizi che, in tre occasioni (15, 18 e 19 dicembre 2018), sarebbero stati ritirati dal Colasuonno.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c e c-bis, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha omesso di dichiarare la nullità dell'ordinanza genetica per carenza del requisito dell'autonoma valutazione.

In particolare, si lamenta l'omessa considerazione degli elementi specificamente indicati dal ricorrente, a conferma dell'impiego «non conforme» della motivazione per relationem e della tecnica del copia-incolla, sia in relazione al capo 173, con riferimento, tra l'altro, all'erronea qualifica di esponente apicale del gruppo criminale, sia in relazione al capo 84, con riferimento all'elemento psicologico del reato. 2.2 Omessa o apparente motivazione in riferimento alle condotte contestata al capo 173, essendo la valutazione di gravità indiziaria fondata su un ragionamento ipotetico e congetturale e senza alcuna valutazione degli elementi di criticità indicati dal ricorrente con riferimento alla mancanza di alcun riferimento al Colasuonno nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, al significato da attribuire alle dichiarazioni delle presunte persone offese ed ai brani delle conversazioni intercettate.

Si rileva al riguardo che nella richiesta cautelare il Colasuonno viene inquadrato tra i pusher del gruppo dei "Banana" e ritenuto persona di fiducia di Luigi e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'istanza di riesame il ricorrente aveva censurato la carenza di elementi indiziari a suo carico, posto che, peraltro, non gli viene contestato alcun reato fine.

L'ordinanza impugnata ha, tuttavia, fondato il percorso motivazionale partendo da premesse «induttivamente costruite», quali la sicura conoscenza dell'attività della cosca da parte del ricorrente, la contestualità della presenza del ricorrente in macchina con gli Abbruzzese e i discorsi captati cui questo, però, non partecipava. 2.3 Omessa o apparente motivazione in merito alla gravità del quadro indiziario relativo al capo 84 in ragione di una carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta.

Nel riprodurre testualmente il motivo dedotto in sede di riesame, il ricorrente insiste in particolare sulla carente ricostruzione dei fatti e sull'assenza di elementi che consentano di correlare il ritiro dei 15 cesti natalizi, avvenuto nel 2018, ad uno specifico mandato. di [OSCURATO:PERSONA] ed alla conoscenza della pregressa vicenda estorsiva iniziata nel 2012 con la collocazione della bottiglia contenente liquido infiammabile davanti all'esercizio commerciale delle vittime. 2.4 Violazione di legge in relazione alla qualificazione delle condotte contestate al ricorrente.

Quanto alla fattispecie estorsiva, si reitera la censura di erronea valutazione del solo ritiro dei cesti natalizi quale condotta estorsiva o quale attività esecutiva di una condotta estorsiva posta in essere dall'associazione o per conto di questa.

In relazione alla fattispecie associativa, si censura, invece, la qualificazione come partecipazione al sodalizio della relazione tra il ricorrente e gli Abbruzzese, dovuta a rapporti di amicizia e di vicinato; ciò anche alla luce degli esiti negativi delle perquisizioni e del fatto che il Colasuonno non è indagato per alcun reato fine, non compare in alcun video riferito ai luoghi di spaccio o di approvvigionamento e non è menzionato da alcun collaboratore di giustizia. 2.5 Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione al difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

Si deduce, al riguardo, che l'ordinanza contiene una motivazione non individualizzata, posto che: a) in relazione al ruolo di partecipe contestato al ricorrente non è dato comprendere come questo sia in grado di riorganizzare le attività criminali; b) le condotte contestate risalgono al 2018; c) erroneamente si afferma che la difesa non ha offerto elementi favorevoli al Colasuonno essendo stato, invece rappresentato che questo è stato assolto per non aver commesso il fatto nel procedimento denominato "Testa di serpente".

Tali elementi, sostiene il ricorrente, rivelano non solo che questo ha reciso il legame di amicizia con i fratelli Abbruzzese, ma anche l'insussistenza della sua pericolosità.

Si censura, inoltre, la valutazione di adeguatezza della misura custodiale, fondata su motivazione generica e irragionevole, avendo il ricorrente invocato la misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della madre della sua ex compagna, ubicata in un quartiere distante da quello ove vivono gli Abbruzzese e lo stesso Colasuonno.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, al di là della confusa ampia riproduzione di brani dell'ordinanza impugnata e della memoria difensiva, •accompagnata dalla citazione di massime giurisprudenziali sul tema, omette di confrontarsi criticamente con lo specifico punto del provvedimento impugnato in cui il Tribunale ha escluso la carenza del requisito dell'autonoma valutazione nell'ordinanza genetica.

In buona sostanza, il ricorrente si è limitato a rinnovare, in termini assai confusi, le medesime censure dedotte dinanzi al Tribunale del riesame replicando la medesima genericità già stigmatizzata dal provvedimento impugnato in termini coerenti con il principio di diritto, qui ribadito, secondo il quale grava sul ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277496).

L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione che non può reputarsi apparente, ha, comunque, esaminato il motivo, reputandolo infondato alla luce della struttura argomentativa dell'ordinanza genetica, considerata quale indice di un'autonoma e critica valutazione della richiesta cautelare.

Va, al riguardo ribadito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

3. Il secondo motivo è infondato.

Va, innanzitutto, premesso, che la censura attiene non alla sussistenza del sodalizio, ma esclusivamente alla gravità del quadro indiziario concernente la partecipazione del Colasuonno.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002).

L'ordinanza impugnata, applicando correttamente tale principio di diritto, ha argomentato in modo adeguato in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, basandosi, non su mere ipotesi o congetture, come erroneamente prospettato dal ricorrente, ma sulle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quanto alla struttura del c.d.

Sistema ed alla operatività del gruppo dei "Banana" nell'ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e dalle intercettazioni telematiche attive sui telefoni cellulari in uso ad [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla posizione del Colasuonno.

In particolare, sono state considerate le conversazioni (riportate alle pagine 17-19 dell'ordinanza) da cui emerge la partecipazione del ricorrente alle dinamiche interne del sodalizio e, in particolare, alla detenzione, preparazione e consegna della sostanza stupefacente, nonché altra conversazione, captata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla partecipazione del ricorrente ad una riunione con altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) in cui si discuteva della contabilità del gruppo.

Sono state, inoltre, reputate sintomatiche della "messa a disposizione" del sodalizio sia la conversazione del 30/11/2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere appreso proprio dal ricorrente che alcuni stavano mettendo le auto rubate in un determinato posto che la conversazione del 28/12/2019 (trascritta a pagina 20 dell'ordinanza) in cui i vertici del sodalizio manifestavano preoccupazione per un eventuale pentimento del ricorrente, conversazione cui fa seguito altra in cui proprio uno dei capi dei gruppi confederati, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva informazioni su Colasuonno.

4. Il terzo motivo è infondato.

Va, innanzitutto, premesso che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del ricorrente all'estorsione ponendo l'accento, da un lato, sulla ricostruzione della vicenda quale è emersa dalle dichiarazioni di una delle due vittime ([OSCURATO:PERSONA]), e, dall'altro, sul contributo materiale del Colasuonno nella riscossione del provento estorsivo, contributo rispetto al quale si è sottolineata la carenza di riscontri della tesi difensiva, non reiterata in ricorso, circa l'effettivo pagamento dei cesti da parte del ricorrente.

In particolare, l'ordinanza ha ricostruito diacronicamente l'intera vicenda estorsiva evidenziando la novazione soggettiva dell'illecito rapporto, avvenuta allorché [OSCURATO:PERSONA] subentrava a [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, nella riscossione dei proventi estorsivi.

Risulta, infatti, che a seguito della iniziale minaccia alle due vittime, avvenuta nel 2012 allorché veniva rinvenuta la bottiglia incendiaria nei pressi del loro esercizio commerciale, [OSCURATO:PERSONA] concordava con [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di 2000 euro in due rate da versare a Natale e a Pasqua.

Dopo l'arresto di Rango, secondo quanto dichiarato da Guido, questo veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] con il quale proseguiva il rapporto illecito mutando solamente l'oggetto della prestazione estorta, non più denaro ma cesti natalizi del valore di 80 euro ciascuno (circostanza, questa, riscontrata dalle intercettazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'arresto di Abbruzzese nel dicembre 2019, subentrava a questo nella gestione dell'estorsione).

Oltre alle dichiarazioni di Guido, l'ordinanza ha considerato che questo annotava su un proprio foglio di appunti le prestazioni estorsive corrisposte e le persone cui venivano consegnate, tra cui risulta anche la consegna a Colasuonno.

Inoltre, quale ulteriore riscontro della natura estorsiva della prestazione resa da Guido, è stata considerata la conversazione in cui Maestri, subentrato ad Abbruzzese, diceva a Guido che, essendo in galera, avrebbero avuto più bisogno di denaro che di cesti natalizi.

5. L'esame del quarto motivo deve ritenersi assorbito nelle precedenti valutazioni di infondatezza dei motivi concernenti la gravità del quadro indiziario relativo ai reati contestati al ricorrente.

6. Il quinto motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata, premesso che nella fattispecie in esame opera la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari considerando, in primo luogo, l'irrilevanza dell'assoluzione del Colasuonno in altro procedimento (Testa di serpente) in quanto inidonea ad incidere sul giudizio di sussistenza del sodalizio e di pericolosità del Colasuonno; sotto altro profilo, sono stati, inoltre, considerati sia la struttura dell'associazione, avuto, in particolare, riguardo alla sua capacità di approvvigionamento di notevoli quantitativi di droga ed alla sua operatività fino al 2020, che il ruolo del ricorrente.

Parimenti adeguata è la valutazione di adeguatezza della misura custodiale in quanto fondata su specifici elementi fattuali, non illogicamente valutati dal Tribunale e, pertanto, non sindacabili in questa Sede, quali: a) la personalità del ricorrente, avuto riguardo al suo inserimento nel contesto criminale ed alla sua operatività, nonostante i sequestri operati nel tempo a carico dei corrieri; b) la non occasionalità del fatto; c) l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, ad impedire che il Colasuonno riprenda contatti con i sodali.

7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis. 1 cod. pen (capo 173) e 629, 628, comma 3, nn. 1 e 3 e 416-bis.1 cod. Pen. (capo 84). Secondo l'imputazione provvisoria il Colasuonno sarebbe un partecipe, in quanto uomo di fiducia dei fratelli Luigi e [OSCURATO:PERSONA], esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta denominato "Banana", a sua volta membro della confederazione di gruppi operante nel territorio di Cosenza e dei Comuni limitrofi, di un'associazione finalizzata al narcotraffico, sostanzialmente coincidente con il sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, inoltre, il concorso nell'estorsione consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari del supermercato [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, i quali, dopo essere stati minacciati attraverso il rinvenimento di una bottiglia incendiaria nei pressi dell'esercizio commerciale, hanno accettato, a partire dal 2012, di versare delle somme di denaro, da corrispondere in due rate annuali, in cambio della protezione offerta dal gruppo. In particolare, con il subentro nella gestione dell'attività estorsiva degli Abbruzzese, il "pizzo" veniva corrisposto attraverso la consegna di cesti natalizi che, in tre occasioni (15, 18 e 19 dicembre 2018), sarebbero stati ritirati dal Colasuonno. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c e c-bis, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale ha omesso di dichiarare la nullità dell'ordinanza genetica per carenza del requisito dell'autonoma valutazione. In particolare, si lamenta l'omessa considerazione degli elementi specificamente indicati dal ricorrente, a conferma dell'impiego «non conforme» della motivazione per relationem e della tecnica del copia-incolla, sia in relazione al capo 173, con riferimento, tra l'altro, all'erronea qualifica di esponente apicale del gruppo criminale, sia in relazione al capo 84, con riferimento all'elemento psicologico del reato. 2.2 Omessa o apparente motivazione in riferimento alle condotte contestata al capo 173, essendo la valutazione di gravità indiziaria fondata su un ragionamento ipotetico e congetturale e senza alcuna valutazione degli elementi di criticità indicati dal ricorrente con riferimento alla mancanza di alcun riferimento al Colasuonno nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, al significato da attribuire alle dichiarazioni delle presunte persone offese ed ai brani delle conversazioni intercettate. Si rileva al riguardo che nella richiesta cautelare il Colasuonno viene inquadrato tra i pusher del gruppo dei "Banana" e ritenuto persona di fiducia di Luigi e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'istanza di riesame il ricorrente aveva censurato la carenza di elementi indiziari a suo carico, posto che, peraltro, non gli viene contestato alcun reato fine. L'ordinanza impugnata ha, tuttavia, fondato il percorso motivazionale partendo da premesse «induttivamente costruite», quali la sicura conoscenza dell'attività della cosca da parte del ricorrente, la contestualità della presenza del ricorrente in macchina con gli Abbruzzese e i discorsi captati cui questo, però, non partecipava. 2.3 Omessa o apparente motivazione in merito alla gravità del quadro indiziario relativo al capo 84 in ragione di una carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta. Nel riprodurre testualmente il motivo dedotto in sede di riesame, il ricorrente insiste in particolare sulla carente ricostruzione dei fatti e sull'assenza di elementi che consentano di correlare il ritiro dei 15 cesti natalizi, avvenuto nel 2018, ad uno specifico mandato. di [OSCURATO:PERSONA] ed alla conoscenza della pregressa vicenda estorsiva iniziata nel 2012 con la collocazione della bottiglia contenente liquido infiammabile davanti all'esercizio commerciale delle vittime. 2.4 Violazione di legge in relazione alla qualificazione delle condotte contestate al ricorrente. Quanto alla fattispecie estorsiva, si reitera la censura di erronea valutazione del solo ritiro dei cesti natalizi quale condotta estorsiva o quale attività esecutiva di una condotta estorsiva posta in essere dall'associazione o per conto di questa. In relazione alla fattispecie associativa, si censura, invece, la qualificazione come partecipazione al sodalizio della relazione tra il ricorrente e gli Abbruzzese, dovuta a rapporti di amicizia e di vicinato; ciò anche alla luce degli esiti negativi delle perquisizioni e del fatto che il Colasuonno non è indagato per alcun reato fine, non compare in alcun video riferito ai luoghi di spaccio o di approvvigionamento e non è menzionato da alcun collaboratore di giustizia. 2.5 Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione al difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Si deduce, al riguardo, che l'ordinanza contiene una motivazione non individualizzata, posto che: a) in relazione al ruolo di partecipe contestato al ricorrente non è dato comprendere come questo sia in grado di riorganizzare le attività criminali; b) le condotte contestate risalgono al 2018; c) erroneamente si afferma che la difesa non ha offerto elementi favorevoli al Colasuonno essendo stato, invece rappresentato che questo è stato assolto per non aver commesso il fatto nel procedimento denominato "Testa di serpente". Tali elementi, sostiene il ricorrente, rivelano non solo che questo ha reciso il legame di amicizia con i fratelli Abbruzzese, ma anche l'insussistenza della sua pericolosità. Si censura, inoltre, la valutazione di adeguatezza della misura custodiale, fondata su motivazione generica e irragionevole, avendo il ricorrente invocato la misura degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della madre della sua ex compagna, ubicata in un quartiere distante da quello ove vivono gli Abbruzzese e lo stesso Colasuonno.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto, al di là della confusa ampia riproduzione di brani dell'ordinanza impugnata e della memoria difensiva, •accompagnata dalla citazione di massime giurisprudenziali sul tema, omette di confrontarsi criticamente con lo specifico punto del provvedimento impugnato in cui il Tribunale ha escluso la carenza del requisito dell'autonoma valutazione nell'ordinanza genetica. In buona sostanza, il ricorrente si è limitato a rinnovare, in termini assai confusi, le medesime censure dedotte dinanzi al Tribunale del riesame replicando la medesima genericità già stigmatizzata dal provvedimento impugnato in termini coerenti con il principio di diritto, qui ribadito, secondo il quale grava sul ricorrente che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277496). L'ordinanza impugnata, inoltre, con motivazione che non può reputarsi apparente, ha, comunque, esaminato il motivo, reputandolo infondato alla luce della struttura argomentativa dell'ordinanza genetica, considerata quale indice di un'autonoma e critica valutazione della richiesta cautelare. Va, al riguardo ribadito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). 3. Il secondo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso, che la censura attiene non alla sussistenza del sodalizio, ma esclusivamente alla gravità del quadro indiziario concernente la partecipazione del Colasuonno. Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). L'ordinanza impugnata, applicando correttamente tale principio di diritto, ha argomentato in modo adeguato in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente, basandosi, non su mere ipotesi o congetture, come erroneamente prospettato dal ricorrente, ma sulle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quanto alla struttura del c.d. Sistema ed alla operatività del gruppo dei "Banana" nell'ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e dalle intercettazioni telematiche attive sui telefoni cellulari in uso ad [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla posizione del Colasuonno. In particolare, sono state considerate le conversazioni (riportate alle pagine 17-19 dell'ordinanza) da cui emerge la partecipazione del ricorrente alle dinamiche interne del sodalizio e, in particolare, alla detenzione, preparazione e consegna della sostanza stupefacente, nonché altra conversazione, captata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa alla partecipazione del ricorrente ad una riunione con altri componenti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]) in cui si discuteva della contabilità del gruppo. Sono state, inoltre, reputate sintomatiche della "messa a disposizione" del sodalizio sia la conversazione del 30/11/2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva di avere appreso proprio dal ricorrente che alcuni stavano mettendo le auto rubate in un determinato posto che la conversazione del 28/12/2019 (trascritta a pagina 20 dell'ordinanza) in cui i vertici del sodalizio manifestavano preoccupazione per un eventuale pentimento del ricorrente, conversazione cui fa seguito altra in cui proprio uno dei capi dei gruppi confederati, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva informazioni su Colasuonno. 4. Il terzo motivo è infondato. Va, innanzitutto, premesso che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita (cfr. Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723).L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del ricorrente all'estorsione ponendo l'accento, da un lato, sulla ricostruzione della vicenda quale è emersa dalle dichiarazioni di una delle due vittime ([OSCURATO:PERSONA]), e, dall'altro, sul contributo materiale del Colasuonno nella riscossione del provento estorsivo, contributo rispetto al quale si è sottolineata la carenza di riscontri della tesi difensiva, non reiterata in ricorso, circa l'effettivo pagamento dei cesti da parte del ricorrente. In particolare, l'ordinanza ha ricostruito diacronicamente l'intera vicenda estorsiva evidenziando la novazione soggettiva dell'illecito rapporto, avvenuta allorché [OSCURATO:PERSONA] subentrava a [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto, nella riscossione dei proventi estorsivi. Risulta, infatti, che a seguito della iniziale minaccia alle due vittime, avvenuta nel 2012 allorché veniva rinvenuta la bottiglia incendiaria nei pressi del loro esercizio commerciale, [OSCURATO:PERSONA] concordava con [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di 2000 euro in due rate da versare a Natale e a Pasqua. Dopo l'arresto di Rango, secondo quanto dichiarato da Guido, questo veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] con il quale proseguiva il rapporto illecito mutando solamente l'oggetto della prestazione estorta, non più denaro ma cesti natalizi del valore di 80 euro ciascuno (circostanza, questa, riscontrata dalle intercettazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'arresto di Abbruzzese nel dicembre 2019, subentrava a questo nella gestione dell'estorsione). Oltre alle dichiarazioni di Guido, l'ordinanza ha considerato che questo annotava su un proprio foglio di appunti le prestazioni estorsive corrisposte e le persone cui venivano consegnate, tra cui risulta anche la consegna a Colasuonno. Inoltre, quale ulteriore riscontro della natura estorsiva della prestazione resa da Guido, è stata considerata la conversazione in cui Maestri, subentrato ad Abbruzzese, diceva a Guido che, essendo in galera, avrebbero avuto più bisogno di denaro che di cesti natalizi. 5. L'esame del quarto motivo deve ritenersi assorbito nelle precedenti valutazioni di infondatezza dei motivi concernenti la gravità del quadro indiziario relativo ai reati contestati al ricorrente. 6. Il quinto motivo è infondato. L'ordinanza impugnata, premesso che nella fattispecie in esame opera la duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ravvisato l'attualità delle esigenze cautelari considerando, in primo luogo, l'irrilevanza dell'assoluzione del Colasuonno in altro procedimento (Testa di serpente) in quanto inidonea ad incidere sul giudizio di sussistenza del sodalizio e di pericolosità del Colasuonno; sotto altro profilo, sono stati, inoltre, considerati sia la struttura dell'associazione, avuto, in particolare, riguardo alla sua capacità di approvvigionamento di notevoli quantitativi di droga ed alla sua operatività fino al 2020, che il ruolo del ricorrente. Parimenti adeguata è la valutazione di adeguatezza della misura custodiale in quanto fondata su specifici elementi fattuali, non illogicamente valutati dal Tribunale e, pertanto, non sindacabili in questa Sede, quali: a) la personalità del ricorrente, avuto riguardo al suo inserimento nel contesto criminale ed alla sua operatività, nonostante i sequestri operati nel tempo a carico dei corrieri; b) la non occasionalità del fatto; c) l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, ad impedire che il Colasuonno riprenda contatti con i sodali. 7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento