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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21288/2026

Testo disponibile della fonte

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resentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 303/2021 depositatail 12 marzo 2021 nel proc. n. 1596/2016 R.G.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza 12 marzo 2021n. 303 della Corte d'Appello di Lecce che ha respinto l’appello dell’odiernaricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne aveva rigettatol’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune diGalatone.2.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3.

Nella parte di ricorso dedicata a «fatto e svolgimento dei giudizi»(pagine 3 – 4) la ricorrente espone di essersi opposta al decreto ingiuntivoemesso per la somma di euro 9.184,93 in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA];di aver chiesto che il Tribunale di Lecce «revocasse e/dichiarasse la nullitàdel decreto opposto; condannasse il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ditutte le somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] srl, da determinarsi in corso dicausa e delle quali chiedeva il pagamento, anche eventualmente incompensazione e/o a titolo di indebito arricchimento, con vittoria di spese»;di essersi difesa nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiestoin via riconvenzionale il rigetto dell’opposizione e la condannadell’opponente «al pagamento della ulteriore somma di € 20144,94 dalComune esborsata, maggiorata di interessi e rivalutazione ed al ristoro deldanno cagionato, prudenzialmente limitato in € 50.000,00» e nel corso delgiudizio «formulava ulteriori richieste pagamento»; di aver proposto appelloavverso la sentenza n. 4587/2016 emessa all’esito di istruzione svolta conproduzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA], prova testimoniale.4.

Non è stata depositata memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è radicalmente inammissibile per il mancato rispetto delrequisito di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. poichénon espone in modo chiaro i fatti di causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso, cui sono dedicate le pagine 4 – 56 (Cass., sez.

II, ord. 21giugno 2025, n. 16618; Cass., sez.

III, ord. 12 gennaio 2024, n. 11352;Cass., sez.

I, ord. 30 novembre 2023, n. 33353; Cass., sez.

I, ord. 1° marzo2022, n. 6611; Cass., sez.

I, 27 ottobre 2016, n. 21750).Il ricorso non indica in modo chiaro e sintetico quali siano lecontrapposte pretese, quali siano i relativi presupposti di fatto e le ragionidi diritto che le sorreggono, quali le linee difensive assunte dalle parti, nériporta in breve i motivi di appello, le difese svolte dalle parti in quel grado,le ragioni alla base delle due decisioni di merito.Il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 3c.p.c. attraverso l’esposizione sommaria dei fatti di causa non consente allaCorte di cassazione di avere una diretta, immediata e completa conoscenzadegli elementi indispensabili a comprendere l’origine e l’oggetto dellacontroversia, lo svolgimento del processo e la posizione assunta dalle parti,senza doversi avvalere di altre fonti o di altri atti (Cass., sez.

III, 1°dicembre 2025, n. 31334; Cass., sez.

V, 27 ottobre 2025, n. 28508) epreclude l’esame dei motivi di ricorso.2.

Nulla sulle spese, non essendovi controricorrente.3.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del sindaco pro tempore- INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 303/2021 depositatail 12 marzo 2021 nel proc. n. 1596/2016 R.G.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza 12 marzo 2021n. 303 della Corte d'Appello di Lecce che ha respinto l’appello dell’odiernaricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne aveva rigettatol’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune diGalatone.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.3. Nella parte di ricorso dedicata a «fatto e svolgimento dei giudizi»(pagine 3 – 4) la ricorrente espone di essersi opposta al decreto ingiuntivoemesso per la somma di euro 9.184,93 in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA];di aver chiesto che il Tribunale di Lecce «revocasse e/dichiarasse la nullitàdel decreto opposto; condannasse il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ditutte le somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA] srl, da determinarsi in corso dicausa e delle quali chiedeva il pagamento, anche eventualmente incompensazione e/o a titolo di indebito arricchimento, con vittoria di spese»;di essersi difesa nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiestoin via riconvenzionale il rigetto dell’opposizione e la condannadell’opponente «al pagamento della ulteriore somma di € 20144,94 dalComune esborsata, maggiorata di interessi e rivalutazione ed al ristoro deldanno cagionato, prudenzialmente limitato in € 50.000,00» e nel corso delgiudizio «formulava ulteriori richieste pagamento»; di aver proposto appelloavverso la sentenza n. 4587/2016 emessa all’esito di istruzione svolta conproduzione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentantedi [OSCURATO:PERSONA], prova testimoniale.4. Non è stata depositata memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è radicalmente inammissibile per il mancato rispetto delrequisito di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. poichénon espone in modo chiaro i fatti di causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso, cui sono dedicate le pagine 4 – 56 (Cass., sez. II, ord. 21giugno 2025, n. 16618; Cass., sez. III, ord. 12 gennaio 2024, n. 11352;Cass., sez. I, ord. 30 novembre 2023, n. 33353; Cass., sez. I, ord. 1° marzo2022, n. 6611; Cass., sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21750).Il ricorso non indica in modo chiaro e sintetico quali siano lecontrapposte pretese, quali siano i relativi presupposti di fatto e le ragionidi diritto che le sorreggono, quali le linee difensive assunte dalle parti, nériporta in breve i motivi di appello, le difese svolte dalle parti in quel grado,le ragioni alla base delle due decisioni di merito.Il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 3c.p.c. attraverso l’esposizione sommaria dei fatti di causa non consente allaCorte di cassazione di avere una diretta, immediata e completa conoscenzadegli elementi indispensabili a comprendere l’origine e l’oggetto dellacontroversia, lo svolgimento del processo e la posizione assunta dalle parti,senza doversi avvalere di altre fonti o di altri atti (Cass., sez. III, 1°dicembre 2025, n. 31334; Cass., sez. V, 27 ottobre 2025, n. 28508) epreclude l’esame dei motivi di ricorso.2. Nulla sulle spese, non essendovi controricorrente.3. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 18152/2021Numero sezionale 2208/2026Numero di raccolta generale 21288/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]