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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45049/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente del tipo eroina non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale, valorizzando, al riguardo, sia la niente affatto scarsa quantità invece idonea alla predisposizione di 27 dosi (grammi 12,164), sia il fatto di aver detenuto la stessa sulla pubblica via; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente del tipo eroina non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale, valorizzando, al riguardo, sia la niente affatto scarsa quantità invece idonea alla predisposizione di 27 dosi (grammi 12,164), sia il fatto di aver detenuto la stessa sulla pubblica via; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10
Sentenza Cassazione n. 45049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris