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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 agosto 1970

Cassazione n. 24179/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza pre dibattimentale del 22.11.2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 9.4.2017), con conferma delle sanzioni amministrative accessorie.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod proc pen per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza predibattimentale, di cui non aveva avuto avviso, senza rilevare l'evidenza della causa di assoluzione.

Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 354, 356 e 114 disp att cod proc pen, in quanto non era stato dato preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava, in proposito, che la prova di ciò era contenta nel verbale di accertamenti urgenti fatto che reca una data successiva al sinistro (precisamente, 14 aprile 2017).

In proposito il Tribunale di Como aveva ritenuto, in palese violazione di legge, che la sottoscrizione apposta dall'imputato al verbale predetto costituisse un consenso alla pregressa attività di accertamento in assenza del difensore.

Deduceva inoltre la propria volontà di rinunciare alla prescrizione, non avendone avuto la possibilità stante il mancato avviso relativo alla celebrazione del giudizio di appello.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, secondo quanto dedotto nel ricorso ed emerge dagli atti, la Corte di appello di Milano ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, intestato come "sentenza in camera di consiglio (art. 129 c.p.p)", senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti.

A tale prescrizione l'imputato, con atto ritualmente formalizzato in uno al ricorso, ha rinunziato.

2. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809).

La pronuncia citata aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato.

Ciò posto, le Sezioni Unite avevano altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima.

Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta.

L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. 3 Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Tanto consentirebbe di annullare così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio, trattandosi di nullità assoluta ed insanabile.

4. Peraltro, con riguardo al caso specifico, avendo l'imputato rinunziato alla prescrizione, va osservato la sentenza delle Sezioni Unite offriva spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione.

Tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, Rv. 279272 (cfr. anche Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562).

La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda.

Nel caso di specie, l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione.

3. Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appello di Milano a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza pre dibattimentale del 22.11.2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 9.4.2017), con conferma delle sanzioni amministrative accessorie. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod proc pen per avere la Corte territoriale pronunciato sentenza predibattimentale, di cui non aveva avuto avviso, senza rilevare l'evidenza della causa di assoluzione. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 354, 356 e 114 disp att cod proc pen, in quanto non era stato dato preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, in proposito, che la prova di ciò era contenta nel verbale di accertamenti urgenti fatto che reca una data successiva al sinistro (precisamente, 14 aprile 2017). In proposito il Tribunale di Como aveva ritenuto, in palese violazione di legge, che la sottoscrizione apposta dall'imputato al verbale predetto costituisse un consenso alla pregressa attività di accertamento in assenza del difensore. Deduceva inoltre la propria volontà di rinunciare alla prescrizione, non avendone avuto la possibilità stante il mancato avviso relativo alla celebrazione del giudizio di appello. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, secondo quanto dedotto nel ricorso ed emerge dagli atti, la Corte di appello di Milano ha prosciolto per prescrizione l'imputato, adottando un provvedimento in camera di consiglio, intestato come "sentenza in camera di consiglio (art. 129 c.p.p)", senza che la deliberazione sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. A tale prescrizione l'imputato, con atto ritualmente formalizzato in uno al ricorso, ha rinunziato. 2. E' pacifico che l'adozione della sentenza predibattimentale non sia consentita nel giudizio di appello, stante il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui al Giudice di secondo grado non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). La pronuncia citata aveva anche sancito che resta ferma la possibilità, per la Corte di cassazione, di prosciogliere nel merito l'imputato ex ad 129, comma 2, codice di rito, sempreché risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Ciò posto, le Sezioni Unite avevano altresì statuito che, pur determinandosi una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest'ultima. Tale principio attiene all'interesse a ricorrere dell'imputato rispetto ad una pronunzia di tal fatta. L'autorevole precedente in parola, infatti, aveva anche affermato l'insussistenza dell'interesse dell'imputato a dedurre la patologia processuale, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione. 3 Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Tanto consentirebbe di annullare così la sentenza impugnata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello per il giudizio, trattandosi di nullità assoluta ed insanabile. 4. Peraltro, con riguardo al caso specifico, avendo l'imputato rinunziato alla prescrizione, va osservato la sentenza delle Sezioni Unite offriva spunti per ritenere che la stimata mancanza di interesse al ricorso da parte dell'imputato trovasse un limite nella rinunzia alla prescrizione. Tale principio è stato espressamente sancito da Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, Rv. 279272 (cfr. anche Sez. 3, n. 52834 del 31/05/2018, Caputi, Rv. 274562). La rinunzia alla prescrizione, infatti, fa sì che la dichiarazione di nullità e la regressione del procedimento comporti la restituzione al prevenuto della possibilità di veder celebrato un processo di appello esteso al merito della res iudicanda. Nel caso di specie, l'assenza di contraddittorio in appello ha impedito all'imputato — che non avrebbe potuto farlo prima della maturazione del termine (ex multis, Sez. 4, n. 48272 del 26/09/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271292 Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248739) — di rinunziare alla prescrizione in quella sede e di paralizzare il proscioglimento per la causa estintiva, sicché è stato possibile formalizzare tale rinunzia solo con il ricorso per cassazione. 3. Da tutto quanto sopra illustrato discende che la Corte di appello di Milano a cui vanno rimessi gli atti, dovrà celebrare il processo a carico del ricorrente. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezion
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