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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:438
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0828 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 giugno 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente – Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita» Nella causa C‑828/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia), con decisione del 19 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2018, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da G. [OSCURATO:PERSONA], avocat; – per il governo francese, da A.-L.

Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Armati, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti ( GU 1986, L 382, pag. 17 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito alla domanda diretta a ottenere un’indennità in conseguenza della cessazione dell’accordo tra le due società.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 così recitano: «[C]onsiderando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno [dell’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi; considerando che gli scambi di merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta». 4 L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.

Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2. Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare: – una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione; – un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci, – un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento». 5 Ai sensi dell’articolo 3 della citata direttiva: «1.

L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

2. In particolare, l’agente commerciale deve: a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato; b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone; c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente». 6 L’articolo 4, paragrafo 3, della medesima direttiva così stabilisce: «Il preponente deve inoltre informare l’agente commerciale entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli». 7 L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653, relativo all’indennità dovuta all’agente commerciale dopo la cessazione del contratto di agenzia, alla lettera a) prevede quanto segue: «L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: – abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20».

Diritto francese 8 La direttiva 86/653 è stata trasposta nell’ordinamento francese con la Loi n. 91-593, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (legge n. 91-593 sui rapporti tra gli agenti commerciali e i loro mandanti), del 25 giugno 1991 (JORF del 27 giugno 1991, pag. 8271).

L’articolo 1 di tale legge, codificato nell’articolo L. 134-1 del Code de commerce (Codice del commercio), è così formulato: «L’agente commerciale è un mandatario che, quale lavoratore indipendente (...), è incaricato in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita (...), in nome e per conto di produttori, di commercianti (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La DCA, società il cui oggetto sociale consiste segnatamente nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti commercializzati con il marchio IZI-MI, nonché nella gestione di negozi di vendita al dettaglio di articoli di prêt-à-porter e gioielleria, a partire dal luglio 2003 era vincolata alla [OSCURATO:PERSONA] da un accordo non scritto, in base al quale quest’ultima doveva distribuire i prodotti della DCA nel proprio show room in cambio di una commissione sul prezzo di vendita di tali prodotti. 10 In forza di detto accordo la [OSCURATO:PERSONA] era in particolare incaricata di concludere, in nome e per conto della DCA, contratti di vendita dei prodotti a marchio IZI-MI nel settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva a tutta la parte settentrionale della Francia, nonché nel settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva alla parte meridionale della Francia, ad eccezione della Corsica.

A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] metteva la DCA in contatto con la clientela, accettava ordini di acquisto dei prodotti, monitorandone le spedizioni e le consegne. 11 Il 29 marzo 2016 la DCA ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che poneva fine al loro rapporto contrattuale per quanto riguarda il settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», ritenendo insufficienti le vendite dei prodotti commercializzati con il marchio IZI-MI in tale settore.

La DCA ha precisato altresì che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non avesse accettato il recesso summenzionato, avrebbe cessato ogni collaborazione con detta società. 12 Con lettera del 12 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la DCA che contestava tale decisione, che riteneva ingiustificata e che le faceva perdere la metà del suo fatturato.

Nondimeno, nella primavera del 2016, la DCA ha affidato detto settore a un’altra società. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla DCA di versarle le indennità per risoluzione del contratto di agenzia commerciale, domanda che la DCA ha respinto con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la qualità di agente commerciale, ai sensi dell’articolo L. 134-1 del Code de commerce. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha adito quindi il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia), facendo valere che l’accordo che la vincolava alla DCA costituiva un contratto di agenzia commerciale. 15 A sua difesa, la DCA ha negato a tale accordo la natura di contratto di agenzia commerciale, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], in base a tale accordo, non disponeva del potere di modificare le condizioni di vendita degli articoli da essa venduti per conto della DCA, in particolare di modificare i prezzi di tali articoli così come fissati da quest’ultima. 16 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla qualificazione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale.

A tal riguardo, detto giudice afferma che l’articolo L. 134-1 del Code de commerce definisce l’agente commerciale come il mandatario incaricato in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita. 17 Rilevando che tale disposizione riprende i termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, il giudice del rinvio si chiede come debba essere interpretato il termine «trattare», contenuto in tale articolo.

Infatti, mentre la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha interpretato tale termine nel senso che una persona non può avere la qualità di agente commerciale qualora non disponga del potere di modificare le condizioni di vendita e di fissare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente, altri giudici francesi nonché giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, basandosi sul significato comune del termine «trattare», avrebbero accolto l’interpretazione contraria. 18 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se una società come la [OSCURATO:PERSONA], che non ha il potere di modificare le condizioni di vendita degli articoli da essa venduti per conto di un’altra società, segnatamente di modificare i prezzi di tali articoli, possa essere considerata incaricata di «trattare» contratti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653. 19 Ciò premesso, il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che un intermediario indipendente, che agisca in qualità di mandatario in nome e per conto del suo mandante e che non abbia il potere di modificare le tariffe e le condizioni contrattuali dei contratti di vendita del suo preponente, non è incaricato di trattare detti contratti ai sensi di tale articolo e non potrebbe di conseguenza essere qualificato come agente commerciale e godere dello status previsto dalla direttiva».

Sulla questione pregiudiziale 20 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che una persona deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione. 21 A tal proposito, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva definisce l’agente commerciale, ai fini di quest’ultima, come la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. 22 Tale disposizione prevede infatti tre condizioni necessarie e sufficienti affinché una persona possa essere qualificata come agente commerciale.

In primo luogo, tale persona deve avere la qualità di intermediario indipendente.

In secondo luogo, deve essere contrattualmente vincolata in maniera permanente al preponente.

In terzo luogo, essa deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo (sentenza del 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17 , EU:C:2018:935 , punto 23 ). 23 Nel caso di specie, occorre definire il significato del termine «trattare» di cui alla terza di tali condizioni, al fine di stabilire se esso implichi necessariamente, affinché una persona abbia la qualità di agente commerciale, che essa disponga del potere di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente. 24 A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene la direttiva 86/653 non definisca il termine «trattare», il fatto che l’atto di negoziazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva debba riguardare «la vendita o l’acquisto di merci per il preponente» mette in evidenza la volontà del legislatore dell’Unione che tale atto abbia come obiettivo la conclusione di contratti di vendita o di acquisto per conto del preponente. 25 Occorre inoltre osservare che, poiché l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato della nozione di «trattare», quest’ultima deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di tale direttiva, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑523/18 , EU:C:2019:1129 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 26 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere effettuata conformemente al senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (v., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/17 , EU:C:2019:625 , punto 77 ). 27 Orbene, se è pur vero che la maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 utilizza termini che possono essere tradotti con «trattare», le versioni, in particolare, in lingua tedesca e polacca contengono termini più ampi che possono essere tradotti con la locuzione «fungere da intermediario». 28 Tuttavia, e nonostante tale difformità, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 non implicano obbligatoriamente che l’agente commerciale possa fissare egli stesso il prezzo delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente. 29 Di conseguenza, occorre interpretare il termine «trattare», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale disposizione e degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. 30 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto nel quale si inserisce detta disposizione, anzitutto, risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/653 che, nell’ambito del suo contratto, l’agente commerciale deve tutelare gli interessi del preponente, in particolare adoperandosi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato da quest’ultimo.

L’oggetto dell’attività dell’agente commerciale dipende, quindi, dai termini del contratto che lo vincola al preponente e, in particolare, da quanto pattuito inter partes in merito alle merci che il preponente intenda vendere o acquistare tramite l’agente stesso (sentenza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑315/14 , EU:C:2016:211 , punti 31 e 32 ). 31 Orbene, un contratto del genere può prevedere i prezzi di vendita delle merci, senza che l’agente commerciale possa modificarli nell’ambito della trattativa.

Infatti, una siffatta fissazione contrattuale dei prezzi di vendita delle merci può essere giustificata da ragioni di politica commerciale, la quale richiede che vengano presi in considerazione fattori quali la posizione di un’impresa sul mercato, i prezzi praticati dai concorrenti e la continuità di tale impresa. 32 Inoltre, la circostanza che un agente commerciale non disponga della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente non impedisce all’agente commerciale di svolgere i suoi compiti principali, quali descritti nella direttiva 86/653. 33 Risulta infatti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 che i compiti principali di un agente commerciale consistono nel procurare nuovi clienti al preponente e nello sviluppare gli affari con i clienti esistenti. 34 Orbene, come ha sottolineato, in sostanza, il governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, lo svolgimento di tali compiti può essere assicurato dall’agente commerciale mediante azioni di informazione e consulenza nonché discussioni, che sono tali da favorire la conclusione dell’operazione di vendita delle merci per conto del preponente, senza che l’agente commerciale disponga della facoltà di modificare i prezzi di tali merci. 35 In secondo luogo, un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 nel senso che tale disposizione escluderebbe dalla qualifica di «agente commerciale» le persone che non dispongono della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicurano la vendita per conto del preponente sarebbe contraria agli obiettivi di tale direttiva. 36 Come risulta infatti dai considerando secondo e terzo di detta direttiva, quest’ultima mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (sentenza del 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17 , EU:C:2018:935 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 37 Orbene, interpretare restrittivamente l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, nel senso che una persona, per beneficiare della tutela di tale direttiva, deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente, limiterebbe la portata di tale tutela, escludendo da tale beneficio tutti coloro che sono privi di tale facoltà. 38 Una siffatta interpretazione consentirebbe al preponente, come rilevato tanto dai governi austriaco e tedesco quanto dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, di eludere le disposizioni imperative della direttiva 86/653, in particolare quella relativa al pagamento dell’indennità all’agente commerciale in caso di estinzione del contratto, riservandosi in tale contratto ogni diritto di trattare i prezzi delle merci, il che pregiudicherebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva. 39 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione.

Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0828 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 giugno 2020 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Trattative per la vendita o l’acquisto di merci per il preponente – Intermediario privo della facoltà di modificare le condizioni di vendita e i prezzi delle merci di cui assicura la vendita» Nella causa C‑828/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia), con decisione del 19 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], da G. [OSCURATO:PERSONA], avocat; – per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Armati, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti ( GU 1986, L 382, pag. 17 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] in merito alla domanda diretta a ottenere un’indennità in conseguenza della cessazione dell’accordo tra le due società. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando secondo e terzo della direttiva 86/653 così recitano: «[C]onsiderando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno [dell’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi; considerando che gli scambi di merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta». 4 L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti. 2.   Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. 3.   Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare: – una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione; – un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci, – un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento». 5 Ai sensi dell’articolo 3 della citata direttiva: «1.   L’agente commerciale deve, nell’esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. 2.   In particolare, l’agente commerciale deve: a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato; b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone; c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente». 6 L’articolo 4, paragrafo 3, della medesima direttiva così stabilisce: «Il preponente deve inoltre informare l’agente commerciale entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli». 7 L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653, relativo all’indennità dovuta all’agente commerciale dopo la cessazione del contratto di agenzia, alla lettera a) prevede quanto segue: «L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui: – abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20». Diritto francese 8 La direttiva 86/653 è stata trasposta nell’ordinamento francese con la Loi n. 91-593, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (legge n. 91-593 sui rapporti tra gli agenti commerciali e i loro mandanti), del 25 giugno 1991 (JORF del 27 giugno 1991, pag. 8271). L’articolo 1 di tale legge, codificato nell’articolo L. 134-1 del Code de commerce (Codice del commercio), è così formulato: «L’agente commerciale è un mandatario che, quale lavoratore indipendente (...), è incaricato in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita (...), in nome e per conto di produttori, di commercianti (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 La DCA, società il cui oggetto sociale consiste segnatamente nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti commercializzati con il marchio IZI-MI, nonché nella gestione di negozi di vendita al dettaglio di articoli di prêt-à-porter e gioielleria, a partire dal luglio 2003 era vincolata alla [OSCURATO:PERSONA] da un accordo non scritto, in base al quale quest’ultima doveva distribuire i prodotti della DCA nel proprio show room in cambio di una commissione sul prezzo di vendita di tali prodotti. 10 In forza di detto accordo la [OSCURATO:PERSONA] era in particolare incaricata di concludere, in nome e per conto della DCA, contratti di vendita dei prodotti a marchio IZI-MI nel settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva a tutta la parte settentrionale della Francia, nonché nel settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», che corrispondeva alla parte meridionale della Francia, ad eccezione della Corsica. A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] metteva la DCA in contatto con la clientela, accettava ordini di acquisto dei prodotti, monitorandone le spedizioni e le consegne. 11 Il 29 marzo 2016 la DCA ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che poneva fine al loro rapporto contrattuale per quanto riguarda il settore denominato «[OSCURATO:PERSONA]», ritenendo insufficienti le vendite dei prodotti commercializzati con il marchio IZI-MI in tale settore. La DCA ha precisato altresì che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non avesse accettato il recesso summenzionato, avrebbe cessato ogni collaborazione con detta società. 12 Con lettera del 12 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la DCA che contestava tale decisione, che riteneva ingiustificata e che le faceva perdere la metà del suo fatturato. Nondimeno, nella primavera del 2016, la DCA ha affidato detto settore a un’altra società. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha intimato alla DCA di versarle le indennità per risoluzione del contratto di agenzia commerciale, domanda che la DCA ha respinto con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la qualità di agente commerciale, ai sensi dell’articolo L. 134-1 del Code de commerce. 14 [OSCURATO:PERSONA] ha adito quindi il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia), facendo valere che l’accordo che la vincolava alla DCA costituiva un contratto di agenzia commerciale. 15 A sua difesa, la DCA ha negato a tale accordo la natura di contratto di agenzia commerciale, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], in base a tale accordo, non disponeva del potere di modificare le condizioni di vendita degli articoli da essa venduti per conto della DCA, in particolare di modificare i prezzi di tali articoli così come fissati da quest’ultima. 16 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla qualificazione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale. A tal riguardo, detto giudice afferma che l’articolo L. 134-1 del Code de commerce definisce l’agente commerciale come il mandatario incaricato in maniera permanente di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita. 17 Rilevando che tale disposizione riprende i termini dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, il giudice del rinvio si chiede come debba essere interpretato il termine «trattare», contenuto in tale articolo. Infatti, mentre la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha interpretato tale termine nel senso che una persona non può avere la qualità di agente commerciale qualora non disponga del potere di modificare le condizioni di vendita e di fissare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente, altri giudici francesi nonché giudici di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, basandosi sul significato comune del termine «trattare», avrebbero accolto l’interpretazione contraria. 18 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se una società come la [OSCURATO:PERSONA], che non ha il potere di modificare le condizioni di vendita degli articoli da essa venduti per conto di un’altra società, segnatamente di modificare i prezzi di tali articoli, possa essere considerata incaricata di «trattare» contratti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653. 19 Ciò premesso, il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che un intermediario indipendente, che agisca in qualità di mandatario in nome e per conto del suo mandante e che non abbia il potere di modificare le tariffe e le condizioni contrattuali dei contratti di vendita del suo preponente, non è incaricato di trattare detti contratti ai sensi di tale articolo e non potrebbe di conseguenza essere qualificato come agente commerciale e godere dello status previsto dalla direttiva». Sulla questione pregiudiziale 20 Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che una persona deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione. 21 A tal proposito, l’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva definisce l’agente commerciale, ai fini di quest’ultima, come la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, chiamata «preponente», la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. 22 Tale disposizione prevede infatti tre condizioni necessarie e sufficienti affinché una persona possa essere qualificata come agente commerciale. In primo luogo, tale persona deve avere la qualità di intermediario indipendente. In secondo luogo, deve essere contrattualmente vincolata in maniera permanente al preponente. In terzo luogo, essa deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo (sentenza del 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17 , EU:C:2018:935 , punto 23 ). 23 Nel caso di specie, occorre definire il significato del termine «trattare» di cui alla terza di tali condizioni, al fine di stabilire se esso implichi necessariamente, affinché una persona abbia la qualità di agente commerciale, che essa disponga del potere di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente. 24 A tale riguardo, occorre rilevare che, sebbene la direttiva 86/653 non definisca il termine «trattare», il fatto che l’atto di negoziazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva debba riguardare «la vendita o l’acquisto di merci per il preponente» mette in evidenza la volontà del legislatore dell’Unione che tale atto abbia come obiettivo la conclusione di contratti di vendita o di acquisto per conto del preponente. 25 Occorre inoltre osservare che, poiché l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato della nozione di «trattare», quest’ultima deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di tale direttiva, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑523/18 , EU:C:2019:1129 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 26 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione dev’essere effettuata conformemente al senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (v., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑516/17 , EU:C:2019:625 , punto 77 ). 27 Orbene, se è pur vero che la maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 utilizza termini che possono essere tradotti con «trattare», le versioni, in particolare, in lingua tedesca e polacca contengono termini più ampi che possono essere tradotti con la locuzione «fungere da intermediario». 28 Tuttavia, e nonostante tale difformità, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 non implicano obbligatoriamente che l’agente commerciale possa fissare egli stesso il prezzo delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente. 29 Di conseguenza, occorre interpretare il termine «trattare», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale disposizione e degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. 30 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto nel quale si inserisce detta disposizione, anzitutto, risulta dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 86/653 che, nell’ambito del suo contratto, l’agente commerciale deve tutelare gli interessi del preponente, in particolare adoperandosi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato da quest’ultimo. L’oggetto dell’attività dell’agente commerciale dipende, quindi, dai termini del contratto che lo vincola al preponente e, in particolare, da quanto pattuito inter partes in merito alle merci che il preponente intenda vendere o acquistare tramite l’agente stesso (sentenza del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑315/14 , EU:C:2016:211 , punti 31 e 32 ). 31 Orbene, un contratto del genere può prevedere i prezzi di vendita delle merci, senza che l’agente commerciale possa modificarli nell’ambito della trattativa. Infatti, una siffatta fissazione contrattuale dei prezzi di vendita delle merci può essere giustificata da ragioni di politica commerciale, la quale richiede che vengano presi in considerazione fattori quali la posizione di un’impresa sul mercato, i prezzi praticati dai concorrenti e la continuità di tale impresa. 32 Inoltre, la circostanza che un agente commerciale non disponga della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente non impedisce all’agente commerciale di svolgere i suoi compiti principali, quali descritti nella direttiva 86/653. 33 Risulta infatti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 che i compiti principali di un agente commerciale consistono nel procurare nuovi clienti al preponente e nello sviluppare gli affari con i clienti esistenti. 34 Orbene, come ha sottolineato, in sostanza, il governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, lo svolgimento di tali compiti può essere assicurato dall’agente commerciale mediante azioni di informazione e consulenza nonché discussioni, che sono tali da favorire la conclusione dell’operazione di vendita delle merci per conto del preponente, senza che l’agente commerciale disponga della facoltà di modificare i prezzi di tali merci. 35 In secondo luogo, un’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 nel senso che tale disposizione escluderebbe dalla qualifica di «agente commerciale» le persone che non dispongono della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicurano la vendita per conto del preponente sarebbe contraria agli obiettivi di tale direttiva. 36 Come risulta infatti dai considerando secondo e terzo di detta direttiva, quest’ultima mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali ed a facilitare gli scambi di merci tra [OSCURATO:PERSONA] membri, ravvicinando i sistemi giuridici di questi ultimi in materia di rappresentanza commerciale (sentenza del 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17 , EU:C:2018:935 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). 37 Orbene, interpretare restrittivamente l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653, nel senso che una persona, per beneficiare della tutela di tale direttiva, deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente, limiterebbe la portata di tale tutela, escludendo da tale beneficio tutti coloro che sono privi di tale facoltà. 38 Una siffatta interpretazione consentirebbe al preponente, come rilevato tanto dai governi austriaco e tedesco quanto dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, di eludere le disposizioni imperative della direttiva 86/653, in particolare quella relativa al pagamento dell’indennità all’agente commerciale in caso di estinzione del contratto, riservandosi in tale contratto ogni diritto di trattare i prezzi delle merci, il che pregiudicherebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito da tale direttiva. 39 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione. Sulle spese 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che una persona non deve necessariamente disporre della facoltà di modificare i prezzi delle merci di cui assicura la vendita per conto del preponente per essere qualificata come agente commerciale, ai sensi di tale disposizione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris