CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30452/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12210-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1789/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 12 210 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 12210/2019 Comune di [OSCURATO:PERSONA] C/ Congregazione delle suore di [OSCURATO:PERSONA], in persona della rappres. pro tempore [OSCURATO:PERSONA] in fatto: Il Comune di Sesto fiorentino ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che su impugnazione da parte della Congregazione delle suore di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per ICI anni 2010 e 2011 ha respinto l'appello del Comune, confermando la decisione di primo grado. La CTR preso atto che l'immobile per il quale era stata accertata l'imposta era adibito ad attività didattiche "e dunque di non avere finalità commerciale, meno che mai esclusiva"; rilevata la natura di servizio pubblico dell'attività esercitata; ritenuto che l'assenza di una finalità commerciale era provata dall'entità delle rette "ben inferiori al costo medio per studente di cui alla tabella MIUR ed appena sufficienti a coprire i costi dell'attività", "senza conseguimento di utile alcuno"; ha escluso la natura commerciale dell'attività esercitata dalla Congregazione. La congregazione della suore di [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Sesto fiorentino denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.1 lett. i) del d.lgs. 504/1992 per contraddittorietà della motivazione in ordine alle modalità non commerciali di svolgimento dell'attività, avendo la CTR in modo erroneo inquadrato la fattispecie, spettando al contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo per l'esenzione e dovendosi verificare che l'attività non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Costituiscono principi consolidati di questa Corte quelli secondo cui: "In tema di ICI, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico" (Cass. n. 4066 del 2019). In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7. Peraltro, tale esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. n. 6795 del 2020). Nella fattispecie la CTR, per escludere la natura commerciale dell'attività didattica esercitata dalla Congregazione, ha accertato che le rette erano "ben inferiori al costo medio per studente di cui alla tabella MIUIR ed appena sufficienti a coprire i costi dell'attività", "senza conseguimento di utile alcuno". Tali affermazioni non sono idonee a comprovare la spettanza dell'esenzione sotto il profilo oggettivo, in quanto non sussiste il requisito della gratuità o del pagamento simbolico - non potendosi ritenere tale la retta pagata dagli studenti, ancorchè al di sotto del costo medio per studente di cui alla tabella Miur, e non essendo indicativa della natura non commerciale dell'attività il mancato conseguimento dell'utile, essendo sufficjente l'idoneità, anche tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 16612/2008). Pertanto, il pagamento di un corrispettivo, anche modesto, per la fruizione dell'attività didattica è rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali, con conseguente assoggettamento a ICI degli immobili nei quali vengono svolte (V. Cass. 13299/2019, in relazione alla medesima Congregazione). La sentenza impugnata non si è adeguata ai superiori principi per cui va cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sente