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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36533/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 19/3/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- se, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, riconosciuta la reci- diva reiterata specifica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 c.p. (tentato furto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) nonché della contravvenzione di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 - fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e lo condannava alla pena (ope- rata la riduzione per il rito) di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al delitto e di mesi 4 di arresto in relazione alla contravvenzio- ne (ritenendo più favorevole per l'imputato il cumulo materiale delle pene, piut- tosto che il cumulo giuridico, alla luce del disposto dell'art. 81 u.c. cod. pen.), con dichiarazione di delinquente abituale dell'Oddo stesso.

Avverso tale decisione interponeva appello il difensore dell'imputato, soste- nendo che il fatto non era attribuibile all'Oddo sostenendo:

1. che era configura- bile una desistenza;

2. che non fosse inequivoca la volontà di commettere un furto;

3. che la pena irrogata era eccessiva.

Con sentenza del 5/12/2019, all'esito del giudizio e nel contraddittorio del- le parti, la Corte di Appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità del proposto appello.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Oddo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 581 lett. d) cod. proc. pen., sottolineando che l'appello era senz'altro correlato alla ratio decidendi della sen- tenza.

Il ricorrente ricorda che già sotto il vigore del previgente testo della norma, le Sezioni Unite, con la sentenza 8825/2017 ric.

Galtelli, avevano affermato il principio secondo il quale "... al pari del ricorso per cassazione, l'appello è inam- missibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po- ste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico de/l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ...

".

La specificità - prosegue il ricorso- deve essere innanzitutto intrinseca, ov- vero con riferimento alla testuale specifica enunciazione delle doglianze, nonché estrinseca, ossia riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure.

In ogni caso "il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi".

Posto ciò, il ricorrente ritiene che nel caso di specie la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi appena enunciati, concludendo erronea- mente per l'inammissibilità dell'atto di gravame.

Ciò in quanto, con il primo motivo di impugnazione si chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso deducendo che l'azione posta in essere dall'imputato risultava assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene protetto, concludendo per l'inoffensività della condot- ta con conseguente riqualificazione ove ne ricorressero i presupposti, con quanto previsto e regolato dall'art.614 cod. pen. (violazione di domicilio).

Con il secondo motivo, si chiedeva, l'eccessiva quantificazione della pena.

La Corte isolana -ci si duole- avrebbe potuto non condividere la richiesta dell'imputato o considerarla manifestamente infondata, nna ciò, tuttavia, non le- gittimava la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, poiché lo stesso e le ragioni che sorreggevano la richiesta risultavano sufficientemente specificati.

In particolare, il difensore ricorrente evidenzia che, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'odierno ricorrente ha chiaramente dichiarato di essersi recato in da- ta 19/4/2018 presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e di avere desistito volontaria- mente dalla prosecuzione dell'azione delittuosa, dandosi successivamente alla fuga (raggiunto al telefono cellulare dalla compagna, che al tempo si trovava in stato interessante, e sentendola fiacca, abbandonava l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] per far rientro a casa), in virtù del principio "potrei continuare, ma non voglio".

Tale dichiarazione sarebbe supportata anche dalla ricostruzione storico- fattuale della vicenda occorsa: • alle ore 14.30 il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere ricevuto sulla propria utenza cellulare una segnalazione dal sistema di allarme installato presso la propria abi- tazione, che lo allertava in ordine ad un possibile tentativo di intrusione e che non aveva dato particolare rilevanza al messaggio, per via di alcuni falsi allarmi. • alle ore 14.51 veniva riscontrata la presenza di un altro soggetto sul ter- razzino di un appartamento limitrofo che volgeva lo sguardo al malvivente (pag. 5 della sentenza); • alle ore 14.54 il [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato telefonicamente dalla figlia la quale lo informava di aver ricevuto il medesimo alert di possibile intrusione pres- so la loro abitazione (pag. 3 della sentenza); • al rientro presso l'abitazione (non è dato comprendere secondo il ricorren- te l'orario del rientro), il [OSCURATO:PERSONA] si accorgeva che la finestra della camera da , letto posta al piano terra presentava evidenti segni di tentativo di effrazione (pag. 4 della sentenza), ma non mancava nulla all'interno dell'appartamento.

Ciò posto, palesemente errata apparirebbe la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, poiché non si capisce il perché l'odierno ricorrente avreb- be dovuto attendere ben 24 minuti prima di poter fuggire da casa [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno perché avrebbe dovuto aspettare le presunte urla del vicino di casa per poi fuggire.

La verità - secondo la tesi proposta in ricorso- sarebbe che l'Oddo, al di là del suono della sirena di allarme, del sistema di video sorveglianza, delle urla o presunte tali del vicino (poiché non sarebbe dato comprendere né la vicinanza dell' Alongi rispetto all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], né la prospettiva...) avrebbe de- sistito volontariamente dal proseguire l'azione delittuosa abbandonando il luogo del presunto furto (il richiamo è alla sentenza n.7036/2014 "essendo sufficiente la scelta di non proseguire nell'azione criminosa. . . operata in una situazione di libertà interiore, indipendentemente da fattori esterni idonei a menomare la libe- ra determinazione dell'agente").

Anche in merito al secondo motivo di gravame nel merito -si sostiene in ri- corso- la Corte territoriale avrebbe potuto non condividerne le motivazioni di- chiarando lo stesso manifestamente infondato ma certamente non avrebbe do- vuto dichiararlo inammissibile, in quanto la difesa, proprio perché si era confron- tata criticamente con le motivazioni della sentenza, aveva proposto una ricostru- zione dei fatti (avuto specifico riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, ad una riqualificazione dell'accaduto con quanto previsto e regolato dall'art.614 c.p. in tema di violazione di domicilio) alternativa, altamente probabile e verosimile.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.

All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore gene- rale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata e va disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Pa- lermo per il giudizio.

2. E' vero che questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che l'appello, al pari del ricorso per cassazio- ne, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, 3ovanovic, Rv. 264686 in una fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elemen- ti a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).

In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

3. Ancora di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della leg- ge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione so- lo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'appara- to motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf.

Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).

L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appun- to, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncia- zione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i mo- tivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

Ebbene, la Corte di appello palermitana, dopo una disamina dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati da questa Cor- te di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente (in particolare SSUU 10251/2006) afferma che l'appellante non ne avrebbe operato un buon governo in quanto si sarebbe limitato alla mera riproposizione di argomentazioni sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso ovvero avrebbe prospetta- to una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare le fonti di prova da cui deduce tale differente ricostruzione.

Il corretto rilievo è che non basta, ai fini dell'inammissibilità dell'appello, lamentare un asserito errore, ma è anche neces- sario indicare specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valuta- zioni del primo giudice.

4. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse dell'Oddo, quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha po- sto, indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argo- menti in fatto ed in diritto finalizzati ad ottenere una pronunzia assolutoria.

Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca.

La sentenza di condanna si basava, infatti, su una valutazione di univocità e gravità indiziaria, e perciò il difensore appellante (cfr. in particolare le pagg. 3-5 dell'atto di appello), richiamando tali motivazioni e censurandole, intendeva af- fermare la tesi opposta della non univocità, in modo da pervenire ad una affer- mazione di insussistenza del fatto in capo al ricorrente.

Si riproponeva, inoltre, la questione giuridica della desistenza e ciò era am- missibile, avendo questa Corte di legittimità, ancora di recente, chiarito che, ove la critica sia incentrata su temi in diritto, il requisito della specificità dei motivi d'appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima que- stione interpretativa - anche senza elementi di novità - sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione del- la "quaestio iuris" da parte del giudice di grado superiore (cfr. Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 279369).

Viceversa, era senz'altro inammissibile il motivo in punto di dosimetria della pena, laddove, a fronte di una motivazione del giudice di primo grado che aveva fondato il discostarsi dal minimo edittale sulla negativa personalità dell'odierno ricorrente desumibile dai precedenti penali da cui è gravato (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale di Termini imerese) il motivo di appello in punto di dosi- metria della pena è del tutto aspecifico e privo di ogni confronto critico con il provvedimento impugnato (cfr. pag. 6 dell'atto di appello), quello sì, pertanto, in aperto contrasto con le già richiamate SSUU Galtelli del 2017.

5. Il provvedimento impugnato si palesa illogico e contraddittorio.

Da un lato, infatti, i giudici del gravame del merito, pur prendendo atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di asso- luzione del prevenuto o, in via gradata )di riduzione del trattamento sanzionato- rio), ritiene affetta da genericità l'argomentazione delle ragioni che le giustifica- vano.

Tuttavia, poi, la Corte palermitana, riprende l'intero percorso motivaziona- le seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo, poi, con i motivi di appello e, deducendone, infine, la mancata adeguata confutazione delle stesse e il man- cato confronto critico con le argonnentazioni del primo giudice.

Alla fine, in altri termini, i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della insufficiente gravità indiziaria (pag. 3) e poi quella della desistenza volontaria (pag. 4) seguono un percorso motivazionale che, di fatto, risponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile.

Rispondendo puntualmente ai singoli motivi, ne riconoscono, di fatto, la spe- cificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado.

Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, portava alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma del- la sentenza impugnata, ma non alla sua inammissibilità.

Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchi- no pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale.

Come è, invece, avvenuto nel caso di specie - come in quello deciso con la citata Sez. 5 n. 34504/2018 dal medesimo giudice di appel- lo) ove la Corte palermitana si è dilungata a dimostrare come le dettagliate ra- gioni addotte dall'appellante in punto di responsabilità non fossero atte a confu- tare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice (con un appello che non poteva, pertanto, dirsi generico ed essere dichiarato inammissibile).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19/3/2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- se, in composizione monocratica, all'esito di rito abbreviato, riconosciuta la reci- diva reiterata specifica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624 bis e 625 n. 2 c.p. (tentato furto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) nonché della contravvenzione di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 - fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - e lo condannava alla pena (ope- rata la riduzione per il rito) di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al delitto e di mesi 4 di arresto in relazione alla contravvenzio- ne (ritenendo più favorevole per l'imputato il cumulo materiale delle pene, piut- tosto che il cumulo giuridico, alla luce del disposto dell'art. 81 u.c. cod. pen.), con dichiarazione di delinquente abituale dell'Oddo stesso. Avverso tale decisione interponeva appello il difensore dell'imputato, soste- nendo che il fatto non era attribuibile all'Oddo sostenendo: 1. che era configura- bile una desistenza; 2. che non fosse inequivoca la volontà di commettere un furto; 3. che la pena irrogata era eccessiva. Con sentenza del 5/12/2019, all'esito del giudizio e nel contraddittorio del- le parti, la Corte di Appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità del proposto appello. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Oddo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 581 lett. d) cod. proc. pen., sottolineando che l'appello era senz'altro correlato alla ratio decidendi della sen- tenza. Il ricorrente ricorda che già sotto il vigore del previgente testo della norma, le Sezioni Unite, con la sentenza 8825/2017 ric. Galtelli, avevano affermato il principio secondo il quale "... al pari del ricorso per cassazione, l'appello è inam- missibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po- ste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico de/l'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato ... ". La specificità - prosegue il ricorso- deve essere innanzitutto intrinseca, ov- vero con riferimento alla testuale specifica enunciazione delle doglianze, nonché estrinseca, ossia riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure. In ogni caso "il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi". Posto ciò, il ricorrente ritiene che nel caso di specie la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi appena enunciati, concludendo erronea- mente per l'inammissibilità dell'atto di gravame. Ciò in quanto, con il primo motivo di impugnazione si chiedeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso deducendo che l'azione posta in essere dall'imputato risultava assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene protetto, concludendo per l'inoffensività della condot- ta con conseguente riqualificazione ove ne ricorressero i presupposti, con quanto previsto e regolato dall'art.614 cod. pen. (violazione di domicilio). Con il secondo motivo, si chiedeva, l'eccessiva quantificazione della pena. La Corte isolana -ci si duole- avrebbe potuto non condividere la richiesta dell'imputato o considerarla manifestamente infondata, nna ciò, tuttavia, non le- gittimava la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, poiché lo stesso e le ragioni che sorreggevano la richiesta risultavano sufficientemente specificati. In particolare, il difensore ricorrente evidenzia che, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'odierno ricorrente ha chiaramente dichiarato di essersi recato in da- ta 19/4/2018 presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e di avere desistito volontaria- mente dalla prosecuzione dell'azione delittuosa, dandosi successivamente alla fuga (raggiunto al telefono cellulare dalla compagna, che al tempo si trovava in stato interessante, e sentendola fiacca, abbandonava l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] per far rientro a casa), in virtù del principio "potrei continuare, ma non voglio". Tale dichiarazione sarebbe supportata anche dalla ricostruzione storico- fattuale della vicenda occorsa: • alle ore 14.30 il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di avere ricevuto sulla propria utenza cellulare una segnalazione dal sistema di allarme installato presso la propria abi- tazione, che lo allertava in ordine ad un possibile tentativo di intrusione e che non aveva dato particolare rilevanza al messaggio, per via di alcuni falsi allarmi. • alle ore 14.51 veniva riscontrata la presenza di un altro soggetto sul ter- razzino di un appartamento limitrofo che volgeva lo sguardo al malvivente (pag. 5 della sentenza); • alle ore 14.54 il [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato telefonicamente dalla figlia la quale lo informava di aver ricevuto il medesimo alert di possibile intrusione pres- so la loro abitazione (pag. 3 della sentenza); • al rientro presso l'abitazione (non è dato comprendere secondo il ricorren- te l'orario del rientro), il [OSCURATO:PERSONA] si accorgeva che la finestra della camera da , letto posta al piano terra presentava evidenti segni di tentativo di effrazione (pag. 4 della sentenza), ma non mancava nulla all'interno dell'appartamento. Ciò posto, palesemente errata apparirebbe la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, poiché non si capisce il perché l'odierno ricorrente avreb- be dovuto attendere ben 24 minuti prima di poter fuggire da casa [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno perché avrebbe dovuto aspettare le presunte urla del vicino di casa per poi fuggire. La verità - secondo la tesi proposta in ricorso- sarebbe che l'Oddo, al di là del suono della sirena di allarme, del sistema di video sorveglianza, delle urla o presunte tali del vicino (poiché non sarebbe dato comprendere né la vicinanza dell' Alongi rispetto all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], né la prospettiva...) avrebbe de- sistito volontariamente dal proseguire l'azione delittuosa abbandonando il luogo del presunto furto (il richiamo è alla sentenza n.7036/2014 "essendo sufficiente la scelta di non proseguire nell'azione criminosa. . . operata in una situazione di libertà interiore, indipendentemente da fattori esterni idonei a menomare la libe- ra determinazione dell'agente"). Anche in merito al secondo motivo di gravame nel merito -si sostiene in ri- corso- la Corte territoriale avrebbe potuto non condividerne le motivazioni di- chiarando lo stesso manifestamente infondato ma certamente non avrebbe do- vuto dichiararlo inammissibile, in quanto la difesa, proprio perché si era confron- tata criticamente con le motivazioni della sentenza, aveva proposto una ricostru- zione dei fatti (avuto specifico riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, ad una riqualificazione dell'accaduto con quanto previsto e regolato dall'art.614 c.p. in tema di violazione di domicilio) alternativa, altamente probabile e verosimile. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparso il solo Procuratore gene- rale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata e va disposta la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Pa- lermo per il giudizio. 2. E' vero che questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che l'appello, al pari del ricorso per cassazio- ne, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, 3ovanovic, Rv. 264686 in una fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elemen- ti a sé favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario). 3. Ancora di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della leg- ge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione so- lo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'appara- to motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appun- to, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncia- zione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i mo- tivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Ebbene, la Corte di appello palermitana, dopo una disamina dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati da questa Cor- te di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente (in particolare SSUU 10251/2006) afferma che l'appellante non ne avrebbe operato un buon governo in quanto si sarebbe limitato alla mera riproposizione di argomentazioni sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso ovvero avrebbe prospetta- to una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare le fonti di prova da cui deduce tale differente ricostruzione. Il corretto rilievo è che non basta, ai fini dell'inammissibilità dell'appello, lamentare un asserito errore, ma è anche neces- sario indicare specificamente le ragioni idonee a confutare e sovvertire le valuta- zioni del primo giudice. 4. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse dell'Oddo, quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha po- sto, indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argo- menti in fatto ed in diritto finalizzati ad ottenere una pronunzia assolutoria. Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca. La sentenza di condanna si basava, infatti, su una valutazione di univocità e gravità indiziaria, e perciò il difensore appellante (cfr. in particolare le pagg. 3-5 dell'atto di appello), richiamando tali motivazioni e censurandole, intendeva af- fermare la tesi opposta della non univocità, in modo da pervenire ad una affer- mazione di insussistenza del fatto in capo al ricorrente. Si riproponeva, inoltre, la questione giuridica della desistenza e ciò era am- missibile, avendo questa Corte di legittimità, ancora di recente, chiarito che, ove la critica sia incentrata su temi in diritto, il requisito della specificità dei motivi d'appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima que- stione interpretativa - anche senza elementi di novità - sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione del- la "quaestio iuris" da parte del giudice di grado superiore (cfr. Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 279369). Viceversa, era senz'altro inammissibile il motivo in punto di dosimetria della pena, laddove, a fronte di una motivazione del giudice di primo grado che aveva fondato il discostarsi dal minimo edittale sulla negativa personalità dell'odierno ricorrente desumibile dai precedenti penali da cui è gravato (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale di Termini imerese) il motivo di appello in punto di dosi- metria della pena è del tutto aspecifico e privo di ogni confronto critico con il provvedimento impugnato (cfr. pag. 6 dell'atto di appello), quello sì, pertanto, in aperto contrasto con le già richiamate SSUU Galtelli del 2017. 5. Il provvedimento impugnato si palesa illogico e contraddittorio. Da un lato, infatti, i giudici del gravame del merito, pur prendendo atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di asso- luzione del prevenuto o, in via gradata )di riduzione del trattamento sanzionato- rio), ritiene affetta da genericità l'argomentazione delle ragioni che le giustifica- vano. Tuttavia, poi, la Corte palermitana, riprende l'intero percorso motivaziona- le seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo, poi, con i motivi di appello e, deducendone, infine, la mancata adeguata confutazione delle stesse e il man- cato confronto critico con le argonnentazioni del primo giudice. Alla fine, in altri termini, i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della insufficiente gravità indiziaria (pag. 3) e poi quella della desistenza volontaria (pag. 4) seguono un percorso motivazionale che, di fatto, risponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile. Rispondendo puntualmente ai singoli motivi, ne riconoscono, di fatto, la spe- cificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado. Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, portava alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma del- la sentenza impugnata, ma non alla sua inammissibilità. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchi- no pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. Come è, invece, avvenuto nel caso di specie - come in quello deciso con la citata Sez. 5 n. 34504/2018 dal medesimo giudice di appel- lo) ove la Corte palermitana si è dilungata a dimostrare come le dettagliate ra- gioni addotte dall'appellante in punto di responsabilità non fossero atte a confu- tare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice (con un appello che non poteva, pertanto, dirsi generico ed essere dichiarato inammissibile). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone
Sentenza Cassazione n. 36533/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris