CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 26404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi aggiunti e ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2024, ha riqualificato il fattoascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, e223, primo comma, l. fall. alla stregua del delitto di bancarotta semplicedocumentale, di cui agli artt. 217, secondo comma, e 224 l. fall., rideterminandola pena inflittagli in mesi otto di reclusione e riducendo la durata delle peneaccessorie applicategli; ha ridotto la durata delle stesse pene anche nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la condanna pronunciata nei suoiconfronti per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, dicui all’art. 223, primo comma, n. 2, seconda parte, l. fall.2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], entrambi con il ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],deducendo distinti motivi di impugnazione.- Con il primo motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta, sotto l’egidadella violazione degli artt. 157, 170, 179 e 601 cod. proc. pen. e delle disposizionidella legge n. 890 del 1982, la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienzapreliminare e del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, sul rilievo chele relative notifiche sarebbero state eseguite nei confronti del ricorrente in luogodiverso dalla sua residenza anagrafica e, comunque, con modalità non idonee adassicurare la conoscenza effettiva degli atti.Infatti, come anche sottolineato con i motivi aggiunti depositati in data 31marzo 2026, le dette notifiche erano state effettuate mediante servizio postale conconsegna a soggetto diverso dall’imputato, in difetto di prova della ricezione dellacomunicazione di avvenuto recapito, e senza l’osservanza delle modalità previstein caso di irreperibilità.- Con il secondo motivo nell’interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata,sotto il profilo della violazione dell’art. 217 l. fall. e del vizio di motivazione,l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta semplicedocumentale. È dedotto il travisamento della prova quanto alla mancata consegnadei libri contabili da parte del precedente amministratore e la mancatadimostrazione dell’elemento soggettivo del reato, individuato nel dolo specifico.- Con il primo motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta l’omessaallegazione agli atti dell’originale dell’avviso di ricevimento della cd. ‘CAD’,giudizio di primo grado, osservandosi che la produzione della sola copia fotostaticanon sarebbe idonea a comprovare la regolarità della notificazione.- Con il secondo motivo nell’interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata,sotto il profilo della violazione dell’art. 216 l. fall. e del vizio di motivazione,l’affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta dioperazioni dolose. Si è lamentato, al riguardo, che la sentenza impugnata nonavrebbe precisato quale parte del debito tributario della società fallita fossematurata nel periodo in cui ella aveva rivestito la carica di amministratore dellafallita [OSCURATO:SOCIETA]. e non avrebbe adeguatamente considerato ladocumentazione difensiva volta a dimostrare l’attivismo dell’imputata nel recuperodei crediti sociali e l’assenza di una condotta dolosa causalmente orientata allaproduzione del dissesto; donde, era stata ingiustificatamente disattesa, la richiestadi riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di bancarotta semplice.- Con un terzo motivo, formulato nell’interesse di entrambi i ricorrenti sotto ilprofilo della violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., si è censuratal’eccessività della pena loro inflitta e si è contestato il diniego di concessione dellecircostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA].3. Con requisitoria depositata in data 11 aprile 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Rossi.4. Come anticipato, in data 31 marzo 2026, è stata depositata in Cancelleriamemoria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono stati articolati motiviaggiunti ed effettuata produzione documentale.5. I ricorsi sono stati trattati all’odierna pubblica udienza, avendo il difensoredei ricorrenti avanzato tempestiva richiesta di loro discussione orale.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1. Va premesso che i ricorsi all’esame constano di un’esposizione disordinata,generica, prolissa e caotica delle ragioni di censura, di modo che le stesse,fuoriuscendo dai canoni di una critica ragionata del percorso motivazionale dellasentenza impugnata, già solo per questo rilievo si espongono alla dichiarazione diinammissibilità (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800– 01).2. Ad ogni buon conto, i vizi processuali denunciati con il primo motivo diciascun ricorso sono manifestamente infondati.2.1. Dall’esame degli atti, ineludibile in ragione della natura dei vizi dedotti(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta quantosegue:- [OSCURATO:PERSONA] ha reso alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarazione di domicilio pressol’abitazione ubicata in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, Pal.C 2, int. 3, P.1, in data in data 8 febbraio 2019;- l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare gli è stato notificato presso ildomicilio dichiarato in data 1 luglio 2020, tramite consegna del relativo piegoraccomandato a persona addetta alla ricezione;- il decreto che disponeva il giudizio gli è stato notificato con raccomandataspedita in data 10 novembre 2020, ricevuta da persona addetta alla ricezione il 13novembre 2020;- all’udienza del 2 dicembre 2020, il Tribunale, dato atto dell’assenza di provadi regolare notifica anche ad [OSCURATO:PERSONA] del decreto che disponeva il giudizio,ne ha ordinato la rinnovazione per l’udienza del 22 ottobre 2021;- all’udienza del 22 ottobre 2021, il Tribunale, rilevata la non regolarità dellanotifica del decreto che disponeva il giudizio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’ulteriore rinnovazione, dichiarando, invece, l’assenza di PinoBaroni;- nel corso delle udienze indicate e dele successive nessuna eccezione è stataformulata al riguardo dal difensore degli imputati.2.2. Tanto rilevato, occorre osservare che:- in forza dell’art. 162, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che sonocomunicati all’autorità giudiziaria il domicilio dichiarato o il domicilio eletto nonchéogni loro mutamento e che, finché l'autorità giudiziaria che procede non haricevuto le suddette comunicazioni, sono valide le notificazioni disposte neldomicilio precedentemente dichiarato o eletto, deve ritenersi regolarmenteeffettuata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la notificazione dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare nel domicilio dichiarato a persona addetta alla ricezione,a prescindere dalla circostanza che egli risiedesse altrove, non avendo egliadempiuto all’onere di comunicare l’eventuale mutamento della domiciliazione(Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, El, Rv. 254825 – 01; Sez. 4, n. 4875del 12/12/2003, dep. 2004, Gulizia, Rv. 229380 - 01);- in forza del pacifico principio di diritto secondo cui la notifica a mezzo postadel decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna dell'atto a personadiversa dall'imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certadella effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativadi avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio,la quale, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dalgiudice o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza diprimo grado (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 - 01),l’eccepita nullità della notifica a [OSCURATO:PERSONA] del decreto che disponeva il giudizio,discendente dalla mancata ricezione della raccomandata di “comunicazione diavvenuto deposito” del detto decreto presso la casa comunale di GuidoniaMontecelio, deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., perché noneccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado;- giusta il principio di tassatività dei casi di nullità degli atti del procedimento,stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen., e avuto riguardo alle ipotesi di nullità dellenotificazioni, come enumerate nell’art. 171 cod. proc. pen., l’eccezione di nullitàdella notifica del decreto che disponeva il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondata, posto che la presenza in atti di una mera copiafotostatica dell’attestazione di personale ritiro da parte della ricorrente, in data 6novembre 2021, presso la casa comunale del plico contenente il decreto indicatonon solo non è tale da far dubitare dell’avvenuto effettivo ritiro dello stesso, manon dà luogo ad alcuna invalidità della notificazione.3. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il secondo motivo.3.1. Quanto al rilievo secondo cui non vi sarebbe prova della consegna dellescritture contabili obbligatorie della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] daparte del precedente amministratore della stessa, è sufficiente ribadire che, incaso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'amministratore cessatorimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodoin cui ha ricoperto la carica, una volta avvenuto il passaggio delle consegne alnuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo: di verificarel'esatto adempimento da parte del precedente amministratore dei doveri di tenutae di custodia delle scritture contabili; di eventualmente ricostruire ladocumentazione mancante o inidonea; di ripristinare i libri e i documenti contabiliove mancanti e di regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, la lacunosità ola falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 – 01; Sez. 5, n.15988 del 11/03/2019, non massimata).3.2. Parimenti privo di pregio è l’ulteriore rilievo, sviluppato per conto diBaroni, in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta semplicedocumentale, posto che, ai fini dell'integrazione dello stesso, l'elemento soggettivopuò indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabiliquando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, ditenere le scritture (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709 - 01).3.3. Generico è, infine, il rilievo con il quale si è eccepito il difetto di prova inordine al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del dissesto dellaTecnomediterranea S.r.l. per effetto di operazioni dolose.Non essendo stato contestato né che la ricorrente avesse rivestito il ruolo diamministratore unico della società fallita dall’1 ottobre 2004 al 30 giugno 2012,né che la menzionata società avesse cessato l’attività nel 2011 «poiché avevaaccumulato debiti fiscali “non capienti”» (per come riferito dal teste Silvano11 primo capoverso), è priva di decisività la deduzione secondo la quale nellasentenza impugnata non sarebbe stato valutato né se la sistematica omissione delversamento di imposte e di contributi previdenziali fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], née se questa, attivatasi per recuperare risorse all’attivo societario, avesse intesocagionare il dissesto. Ciò, tanto più perché, per consolidato orientamento di questaCorte, in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai finidell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agitonella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudiziopatrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i dovericonnessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto qualeeffetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie larappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 24692 del17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 – 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina,Rv. 265510 - 01).4. Le doglianze sollevate in punto di determinazione del trattamentosanzionatorio sono generiche, non consentite in questa sede e manifestamenteinfondate.4.1. Quanto alla dosimetria della pena le scelte discrezionali dei giudici dimerito non sono sindacabili in questa sede, non esibendo le stesse nessun profilodi arbitrarietà (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142– 01), come evincibile dal riferimento all’entità del danno cagionato alla massa deicreditori e alle modalità di realizzazione delle condotte.4.2. Quanto al diniego di concessione ad [OSCURATO:PERSONA] delle circostanzecompleta e congrua, avuto riguardo al comportamento tenuto dall’imputata, laquale, una volta conclamatasi la crisi della [OSCURATO:SOCIETA]., non solol’aveva lasciata in balia di persone non in grado di gestirla, ma l’aveva ancheutilizzata per emettere fatture false (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata); dimodo che vale il principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e idoneoa determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 - 01).5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]