CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 26529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese o( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 maggio 2021, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha compensato le spese di lite "tenuto conto che l'amministrazione Ministero è rimasta contumace non opponendosi al ricorso". 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e Dar-[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale compensato le spese di lite. Il difensore osserva che è principio consolidato quello per cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto alla domanda di ammissione. Il d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate o accidentali, comunque connesse al procedimento penale, fra cui va annoverata anche quella originata dal rigetto della domanda di ammissione. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di liquidazione del compenso della fase di opposizione, così come richiesto nel ricorso. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla compensazione delle spese. 4. Il difensore ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi ~essere rigettati. 2. E', infatti, principio pacifico quello secondo cui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto 9 e-L della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda: per l'altro, il medesimo decreto espressamente estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (Sez. 3, n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108; Sez.4, n.29990 del 27/06/2007 Rv.237000; Sez.U, n.25931 del 24/04/2008, Rv.239632, non nnassimata sul punto). 3. Occorre, tuttavia, tenere distinto il profilo del diritto alla liquidazione da quello relativo alla individuazione dell'"ente pagatore". 3.1. Il procedimento in opposizione, all'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, prevede che il ricorso dell'interessato sia notificato all'ufficio finanziario che è parte nel processo. Si tratta di procedimento a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica del ricorso all'ufficio finanziario - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte (in termini analoghi, sia pure con riferimento al diverso procedimento della riparazione per ingiusta detenzione, Sez. 4,. 41307 del 02/10/2019, Min. Economia, Rv. 277357). 4.Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria non si è costituita, sicché, pur essendo stato accolto il ricorso in opposizione, correttamente il Tribunale non ha disposto la condanna di detta amministrazione alle spese (impropria è la dizione "le spese sono compensate", posto che/ a sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. la compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La mancata condanna non implica, tuttavia, la mancata liquidazione al difensore delle spese relative al giudizio di opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002, posto che tal spese saranno liquidate, sulla base della normativa dettata dal d.P.R. cit. a seguito della relativa richiesta da parte del difensore, dall'autorità giudiziaria competente. 5.AI rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Deciso il 10 aggio 2023. Consig re stensore [OSCURATO:PERSONA] cc En4nueIeìi a o DEPOSITATO