CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 19852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/10/2022 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento di primo grado del 16 dicembre 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale generica, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con diverse specifiche prescrizioni e con imposizione del versamento di una cauzione. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il Minutola, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico punto, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge, per avere la Corte territoriale sottovalutato, ai fini della verifica della attualità della pericolosità sociale, che il proposto è gravato da precedenti penali risalenti nel tempo ed è sottoposto da tempo alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà, svolgendo anche attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati dedotti vizi di motivazione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché - in presenza di una "nr2 motivazione tutt'altro che mancante o apparenteormulato per fare valere ragioni diversa da quelle consentite dalla legge, tenuto conto che, a mente dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello è ammissibile solo per far valere vizi riguardanti la violazione di legge. 3. Lo stesso motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata una violazione delle norme di legge afferenti alla materia de qua, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto di disattendere la doglianze che era stata posta con l'atto di appello, osservando come benché il Minutola fosse stato condannato in passato per numerosi reati contro il patrimonio, ancora di recente era stato coinvolto in altre vicende giudiziarie riguardanti una ipotesi di furto aggravato commesso nel 2017 ed era stato arrestato nel 2018 per la violazione della disciplina sugli stupefacenti nell'ambito di una indagine per reati di natura associativa. Fattori che nel 2021 avevano generato la convinzione della attualità della relativa forma di pericolosità sociale che, nel caso di specie, non era stata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario e che, anzi, era risultata confermata dalla valutazione del Tribunale di sorveglianza; che, nell'esaminare più di recente la richiesta dell'interessato di ottenere una misura alternativa alla detenzione, aveva reputato di concedere solo il beneficio della semilibertà, consentendogli di lavorare presso la rivendita di frutta intestata al suocero, in ragione di una attuale prognosi sfavorevole di reinserimento, in base alla quale era stata esclusa la possibilità del riconoscimento di altro beneficio più favorevole. Tale conclusione appare rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è affermato che, in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, anche se relativi a misure dì sicurezza o a misure cautelari (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de