CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 20369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato, emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto 1'11 dicembre 2017, avverso il decreto del Tribunale della stessa città che aveva disposto la confisca dei seguenti beni immobili: - quota del 10 (3/0 del fabbricato ubicato a [OSCURATO:PERSONA] alla via Crozza n. 6, primo piano, intestato a [OSCURATO:PERSONA]; - quota dell'8% del fabbricato ubicato a [OSCURATO:PERSONA] alla via Crozza n. 6, primo piano, intestato a [OSCURATO:PERSONA]; - proprietà del fabbricato ubicato a [OSCURATO:PERSONA] alla via Crozza n. 6, secondo piano, intestato a [OSCURATO:PERSONA]; - rapporto di conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Per addivenire alla confisca, il Tribunale e la Corte di appello hanno accertato incidentalmente la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e hanno ritenuto dimostrato che le due unità immobiliari confiscate fossero state acquistate ed ampliate nell'arco di tempo in cui detta pericolosità si era manifestata. 2. Contro il decreto di cui sopra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico atto di ricorso, a firma dei tre difensori che, rispettivamente, li assistono. L'unico motivo di ricorso — suddiviso in vari segmenti — lamenta violazione dell'art. 10, comma 3 d.lgs 159 del 2011 e motivazione omessa o apparente. 2.1. Un primo aspetto su cui si concentrano le doglianze dei ricorrenti concerne lo scrutinio circa la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non avrebbe spiegato perché: - si era dato rilievo in tal senso alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., tenuto conto che i soggetti condannati per questo reato non possono essere destinatari della misura di prevenzione personale riservata ai pericolosi qualificati. - [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto gravato da pericolosità sociale qualificata tra il 1969 e l'anno 2008, giudizio ancorato alla sola partecipazione al summit di Montalto del 1969, il che inciderebbe sulla regiudicanda, in quanto i beni oggetto di confisca erano stati acquisiti nel 1983. Tuttavia, non sarebbe stato indicato alcun elemento da cui evincere indizi di appartenenza mafiosa nel periodo suddetto, giacché la condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. vedeva circoscritto il reato al solo anno 1969 (come ricavabile dal certificato penale allegato al ricorso) e la successiva condanna era relativa a fatti del 2008. Ebbene, nonostante fossero passati ben trentanove anni, la Corte di appello non ha indicato alcun indizio di appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] dal 1969 al 2008. Aggiungono i ricorrenti che la Corte di appello non aveva distinto tra periodi in cui si era manifestata la pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] e periodi in cui si era manifestata quella generica; i Giudici di appello avrebbero giustificato il loro giudizio di pericolosità sociale generica in maniera apodittica, atteso che, invece di verificare se [OSCURATO:PERSONA], dal 1974 al 2008, fosse abitualmente dedito ad attività delittuose ovvero vivesse con i proventi di esse, hanno fondato 2 g la loro conclusione sulla sola scorta dell'indicazione di otto condanne per assegni a vuoto e di una per aver fornito false generalità, che certamente non può essere ritenuta condotta produttiva di reddito. La pericolosità sociale in capo ad [OSCURATO:PERSONA] era stata solo affermata ma per nulla dimostrata. 2.2. La seconda articolazione del ricorso denunzia violazione di legge e motivazione apparente quanto al giudizio di sproporzione tra i redditi della coppia [OSCURATO:PERSONA] - Gattuso e l'acquisto dell'immobile effettuato nel 1983 ed alla neutralizzazione degli elementi offerti dai ricorrenti — a dispetto dell'inerzia dimostrativa del pubblico ministero — per comprovare che l'immobile si presentava nello stato in cui è oggi già il 20 aprile 1983. L'immagine aerea contenuta nella consulenza di parte, infatti, era stata realizzata su autorizzazione dello Stato maggiore dell'aeronautica militare ed era idonea a superare le presunzioni di legge. I ricorrenti sottolineano, ancora, che la ritenuta collocazione dei lavori all'immobile a valle dell'acquisto, tra il 1983 ed il 1989 (anno di presentazione della domanda di condono) aveva comportato che il giudizio di sperequazione patrimoniale fosse effettuato avuto riguardo a detto periodo (più precisamente a partire dal 1985), mentre esso andava svolto in relazione al prezzo pagato per l'immobile ed ai periodi anteriori al 31 dicembre 1983, periodo interessato dalle allegazioni reddituali effettuate dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici della prevenzione, da una parte, avevano giustificato il giudizio di sproporzione sulla sola base di un modello aritmetico e senza precisare quali fossero le abitudini ed il tenore di vita degli [OSCURATO:PERSONA] e senza dare conto delle effettive potenzialità economiche dei medesimi; dall'altra, non era stato approfondito il valore dei beni immobili, anche valutando l'effettuazione di interventi in economia; inoltre sarebbe stato necessario domandarsi se potesse procedersi ad una confisca parziale, limitata alla sola parte dell'immobile oggetto di addizioni, accrescimenti, etc. e la valutazione sulla sperequazione doveva essere effettuata immobile per immobile. 2.3. Il terzo segmento del ricorso lamenta violazione di legge e motivazione omessa o apparente quanto alla confisca del conto corrente postale intestato alla Gattuso. Spetta pur sempre al pubblico ministero l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all'illecita provenienza, mentre al proposto è solo riconosciuta la facoltà di articolare prova contraria. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito una motivazione apparente perché, lungi dall'indicare specifiche circostanze sintomatiche di una presunzione di illecita provenienza delle somme, si è limitata a contestare alla difesa l'omesso esercizio della facoltà di allegazione.3. Il Procuratore generale ha insistito per l'inammissibilità dei ricorsi, ritenendo che la Corte di appello non sia incorsa nei vizi denunziabili in questa sede. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, nella sua memoria ha sostenuto, in sintesi, che nel caso di specie non può farsi ricorso al giudizio di sproporzione in quanto introdotto solo i pacchetti sicurezza del 2008 e 2009, mentre la confisca riguarda beni acquisiti precedentemente. A sostegno della sua tesi, il difensore cita alcuni precedenti di questa Corte su temi affini. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Prima di passare al vaglio specifico delle censure, occorre ricordare che è ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. 2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il primo segmento del ricorso — che attiene al giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti — è inammissibile siccome manifestamente infondato e sostanzialmente aspecifico e, comunque, esorbitante rispetto ai limiti dello scrutinio di legittimità sulle misure di prevenzione. In primo luogo, va esclusa la fondatezza dell'osservazione dei ricorrenti secondo cui la condanna per i fatti del 1969 non rileverebbe nello scrutinio circa la pericolosità sociale qualificata, in quanto si tratta di condanna "solo" per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Ebbene, tale osservazione non tiene conto della circostanza che la fattispecie di cui all'art. 416-bis è stata introdotta nel codice penale dalla I. 13 settembre 1982, n. 646; è evidente, dunque, che all'epoca dei fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, il reato di associazione mafiosa non esisteva ed anche condotte, come quella ascritta al predetto, relativa alla partecipazione ad un summit di rappresentanti di cosche dell'intera provincia di [OSCURATO:PERSONA], rientravano nel reato di associazione semplice. Ciò posto, i ricorsi contestano la valutazione della Corte di appello attraverso una censura della motivazione resa, travalicando, così, i limiti del giudizio di cassazione. La Corte territoriale, infatti, ha offerto un percorso argomentativo effettivo e non meramente apparente circa la pericolosità sociale qualificata del defunto [OSCURATO:PERSONA], ponendo in collegamento la condanna del 1969 con l'appartenenza associativa — con ruolo verticistico — accertata a far data dal 2008, ravvisando una continuità nella proiezione illecita del proposto. Ed è così che la Corte ha ritenuto che tutta la vita del proposto fosse incisa della sua appartenenza associativa, ravvisando nell'episodio più risalente la prima manifestazione di una condizione che aveva caratterizzato, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Nell'ambito di questa continuità, la Corte distrettuale ha poi M collocato le altre condanne, in particolare quella per fatti di armi, nonché quelle per emissione di assegni a vuoto. Quanto a questi ultimi reati, la loro menzione nel provvedimento impugnato non ne costituisce la ratio decidendi, ma un mero elemento di caratterizzazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] come collocata al di fuori dei binari della legalità. 3. I ricorsi, quando si riferiscono più specificamente al giudizio di sproporzione tra i redditi dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e la somma necessaria per la ristrutturazione dell'immobile confiscato, sono del pari inammissibili. A voler trascurare il fatto — certamente non privo di incidenza sul giudizio di ammissibilità — che le impugnative sono caratterizzate in parte da meri enunciati teorici, deve osservarsi che, anche in questo caso, le censure delle parti contestano il contenuto della motivazione, mentre quest'ultima esiste e non è un mero simulacro argomentativo. La Corte territoriale, infatti, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l'immobile fosse stato ampliato dopo l'acquisto da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Gattuso (quindi, dopo il 1983), escludendo che la foto aerea allegata dai ricorrenti fosse affidabile per dimostrare lo stato del manufatto al 1983 e attribuendo rilievo dimostrativo alla differenza descrittiva intercorrente tra l'atto notarile con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avevano acquistato e quello servito per donarlo al figlio, ove vi era traccia della variazione catastale del 1992. E' così che i Giudici della prevenzione hanno motivatamente ritenuto che gli ampliamenti non esistessero alla data dell'acquisto, attribuendo quindi rilievo alla sproporzione tra i redditi della famiglia [OSCURATO:PERSONA] degli anni successivi e l'esborso necessario per la ristrutturazione. Di fronte a questo costrutto, non meramente apparente, i ricorrenti sviluppano censure che attingono non già l'esistenza ma, al più, la logicità della motivazione ovvero che sconfinano addirittura nel merito. A ciò si aggiunga che alcune argomentazioni censorie — si pensi alla questione dei lavori in economia e della confisca parziale — sono inedite giacché non vi erano doglianze specifiche nell'atto di appello. 4. Il terzo snodo dei ricorsi quello che attinge la confisca del conto corrente postale intestato alla Gattuso — è inammissibile siccome generico in quanto non contiene alcuna argomentazione specifica che disattenda la posizione della Corte territoriale che ha valorizzato il mancato superamento, da parte della richiedente la restituzione, della presunzione di riferibilità della somma all'appartenenza criminale del coniuge. 5. Quanto alla tesi agitata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria — secondo cui non può farsi ricorso al giudizio di sproporzione in quanto introdotto solo con i pacchetti sicurezza del 2008 e 2009, mentre la confisca riguarda beni acquisiti precedentemente — deve dirsi che si tratta di questione che non è oggetto dei motivi di ricorso, che non appare meramente illustrativa dei medesimi e che, dunque, non può essere introdotta nel giudizio di cassazione con lo strumento utilizzato. D'altra parte la tesi della difesa è priva di fondamento. Si è autorevolmente sostenuto, infatti, che le modifiche introdotte nell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen. (Sez. 6 U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262602), sicché va riguardata la normativa vigente al momento della sua applicazione. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos