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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33215/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 d.lgs. 159/2011 e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di sua responsabilità per il reato di cui all'art.495 cod. pen., è generico, perché è affidato ad argomentazioni congetturali e meramente esplorative, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), risultando in tale guisa, oltre che aspecifiche, anche volte a suggerire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 29 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, e 73 d.lgs. 159/2011 e 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di sua responsabilità per il reato di cui all'art.495 cod. pen., è generico, perché è affidato ad argomentazioni congetturali e meramente esplorative, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), risultando in tale guisa, oltre che aspecifiche, anche volte a suggerire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente