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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21860/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona (lei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Hnommissihnitià udito il Difensore: è presente l'Avvoccfti..) Raffaella DELLE FAVE del Foro di MACERATA in difesa dell'imputata che si riporta a motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 22 novembre 2016 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata il 12 febbraio 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso nel furto consumato pluriaggravato di una borsa da donna contenente denaro (avendo agito in tre persone, con destrezza, provocando un danno patrimoniale di rilevante gravità e con la recidiva qualificata), fatto commesso il 18 settembre 2014, in conseguenza condannandola, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sette motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo, in particolare, lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della sentenza di primo grado ed illegittimità, erroneità ed illogicità della motivazione.

Ad avviso della Difesa, la ricorrente non sarebbe mai stata riconosciuta da alcuno, né prima né durante né dopo il giudizio di primo grado, con attività probatorie che possano assumere rilevanza giuridica o che possano acquisire valore di prova della responsabilità; in ogni caso tale attività probatoria non sarebbe mai stata confermata da alcuno: donde non si comprende la ritenuta certezza della responsabilità della donna.

La intera motivazione di conferma della responsabilità della condanna, peraltro a pena severa, si baserebbe sul mero richiamo al contenuto delle pp. 2- 3 della sentenza di primo grado, senza confutare le argomentazioni svolte con l'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo, si duole della reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuovo esame dei testi cittadini cinesi, con motivazione che sarebbe inconferente e che trascurerebbe le denunziate lacunosità della traduzione dal cinese, con particolare riferimento all'avere l'interprete "liquidato" minuti e minuti di deposizione con stringatissime traduzioni e alle segnalate divergenze tra prima e seconda tradizione.

Si segnala la contraddittorietà delle testimonianze dei cittadini cinesi, l'aver gli stessi mutato versione più volte durante l'udienza e la impossibilità per la Difesa in tale contesto di effettuare il controesame.Si sottolinea come lo stesso decidente di primo grado ammetta (alla penultima pagina della sentenza) che vi sono stati errori inziali da parte dell'interprete dalla lingua cinese e di tale problema non si è fatta carico la Corte territoriale che non ha ascoltato nuovamente i testi, non ha fatto tradurre correttamente le loro dichiarazioni e non ha offerto risposta alla censura difensiva.

La sentenza sarebbe nulla, non avendo peraltro i Giudici competenze per comprendere il cinese.

2.3. Tramite il terzo motivo si censura l'attività di individuazione fotografica effettuata, che sarebbe nulla in quanto non riscontrata da alcun elemento che possa mettere in relazione la figura dell'imputata, che non ha mai partecipato al processo, con quella che entra nel negozio della persona offesa.

Si è svolta un'attività di individuazione fotografica "atipica", diversa dalla ricognizione personale tipica, che non è stata mai effettuata, e l'esito non sarebbe sufficiente, non proverebbe nulla e, anzi, condurrebbe ad un'assoluta incertezza: infatti leggendo i verbali di udienza - evidenzia la ricorrente - si sarebbe sicuri di tale assunto, mancando indizi gravi, precisi e concordanti.

Si sottolinea la generale inaffidabilità della individuazione fotografica, essendo diverso esaminare una persona in carne e ossa e scrutare un'immagine, che potrebbe essere risalente nel tempo e dunque non più attuale, che generalmente è in bianco e nero, che comunque è monodimensionale e che impedisce al soggetto chiamato di valutare statura, postura, fisionomia corporea, gestualità e tutti gli elementi che dalla foto non emergono, come sottolineato dalla dottrina, che ha posto in luce anche lo stress di chi viene chiamato a visionare centinaia di fotografie, con conseguente limitato valore probante.

Inoltre, l'attività di individuazione fotografica sarebbe «generalmente carica delle aspettative dell'interrogante e dello stesso teste ad operare un riconoscimento positivo: la persona chiamata ad effettuare il riconoscimento è generalmente mossa dal desiderio di assolvere bene il proprio dovere civico e di venire incontro alle aspettative delle Autorità di polizia [...] una volta individuato l'autore di un reato, per di più consumatosi a danno dello stesso ricognitore, sulla base della visione di alcune fotografie, il testimone raramente sarà portato a rivedere successivamente, davanti al Giudice, la propria dichiarazione, anche perché non raffronterà più il soggetto identificato con il soggetto autore del fatto in contestazione, ma con il soggetto precedentemente riconosciuto» (così alle pp. 5-6 del ricorso).

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancata ammissione della ricognizione personale dell'imputata nei due gradi di merito, per mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta e per omessa motivazione del rigetto della stessa.

2.5. Oggetto del quinto motivo dell'impugnazione è la ulteriore dedotta nullità della sentenza in ordine al punto della impugnazione circa l'esistenza del veicolo visto nelle immediate vicinanze del luogo ove si è verificato il furto.

Infatti il veicolo non era intestato alla ricorrente né - si assume - era in uso alla stessa e alla segnalata lacunosità sul punto la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta.

Ci si domanda perché una fotografia della proprietaria del veicolo non sia stata mostrata ai testimoni escussi.

2.6. Con il sesto motivo lamenta ulteriore nullità per mancanza di giustificazione quanto alla doglianza svolta dalla Difesa nell'atto di appello a proposito della valutazione effettuata dal Tribunale circa le parole pronunciate dalla donna nei confronti del marito (un rimprovero per avere risposto alla Polizia) e riferite dalla polizia giudiziaria, dichiarazioni della donna che - si ritiene - non avrebbero mai potuto avere ingresso nel processo penale.

2.7. Infine, con l'ultimo motivo censura la nullità della sentenza per il trattamento sanzionatorio errato de11 51.77-2ftor-zente in relazione sia al mancato t i- riconoscimento delle attenuanti generiche, illogicamente negate con solo riferimento alla gravità del fatto, sia al complessivo trattamento sanzionatorio.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. il 5 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.12f-el~p. il—reato_siAlrescrlvérà.-rson prima del , 18 m a rzb-`291 l ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo, esso è meramente assertivo/avversativo rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito.

1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo - da trattare insieme - la sentenza di appello spiega (alla p. 2) che l'interprete si è subito corretto per le iniziali interpretazioni errate, così dimostrando lo scrupolo con cui ha svolto il proprio incarico; i due motivi sono, in parte, a contenuto avversativo e, in altra parte, in fatto, ed inoltre contengono una serie di osservazioni critiche di carattere generale alla affidabilità dello strumento investigativo della "individuazione fotografica" in luogo della - più garantita - ricognizione personale tipica, senza tuttavia operare puntuali riferimenti al caso specifico.

Il punto è che vi è una pluralità di fonti di prova convergenti (pp. 2-3 sentenza di appello e pp. 2-3 di quella di primo grado) nel senso della penale responsabilità dell'imputata: deposizioni dei testi, compreso un ufficiale di polizia giudiziaria, fotogrammi estrapolati dalla telecamera, da cui si vede una Fiat 16 con targa DZ 392 3G, rinvenimento nella casa dell'imputata degli stessi identici vestiti indossati dall'imputata durante il furto, rinvenimento sempre in casa di denaro contante in ingente quantità.

Inoltre, va tenuto presente che, per costante insegnamento di legittimità, da cui non vi è ragione per discostarsi, «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (così, tra le numerose, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279437).

1.3. In relazione al quarto motivo, il mancato accoglimento da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione istruttoria è assistito da stringata ma idonea e logica risposta a p. 2 della sentenza impugnata, ove si sottolinea la sufficienza dell'istruttoria svolta e l'assenza di vizi che inficino la traduzione dell'interprete di lingua cinese.

1.4. A proposito del quinto motivo - rilevanza della presenza di un certo autoveicolo nella zona del furto - si osserva che il Tribunale ha spiegato (alla p. 29) che dalle immagini della telecamera si sono ricavati marca, modello e targa dell'auto e che il Maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che si tratta di auto di proprietà della figlia convivente dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], così fornendo risposta implicita, ma inequivoca, alla domanda circa la materiale possibilità per la donna di disporre materialmente di tale autovettura.

Né appaiono pertinenti le ulteriori doglianze, svolte peraltro sotto forma di domanda retorica circa la mancata sottoposizione ai tesPoculari di una foto della proprietaria dell'auto, che non risulta essere stata indagata.

1.5. Il sesto motivo è incentrato sul rimprovero mosso dalla donna al marito per avere lo stesso risposto alla Polizia alla domanda se avessero denaro in casa: al riguardo si osserva che la Corte di appello non valorizza tale circostanza (che è evidenziata solo nella sentenza del Tribunale, alla p. 2, ma ad colorandum).1.6.

Quanto, infine, all'ultimo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato (alle pp. 2-3 della sentenza di primo grado e alla p. 4 di quella impugnata) in base alla gravità del fatto, alla professionalità dimostrata dall'agente, alla gravità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa e ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputata.

Si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona (lei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Hnommissihnitià udito il Difensore: è presente l'Avvoccfti..) Raffaella DELLE FAVE del Foro di MACERATA in difesa dell'imputata che si riporta a motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 22 novembre 2016 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata il 12 febbraio 2016, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di concorso nel furto consumato pluriaggravato di una borsa da donna contenente denaro (avendo agito in tre persone, con destrezza, provocando un danno patrimoniale di rilevante gravità e con la recidiva qualificata), fatto commesso il 18 settembre 2014, in conseguenza condannandola, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a sette motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, in particolare, lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della sentenza di primo grado ed illegittimità, erroneità ed illogicità della motivazione. Ad avviso della Difesa, la ricorrente non sarebbe mai stata riconosciuta da alcuno, né prima né durante né dopo il giudizio di primo grado, con attività probatorie che possano assumere rilevanza giuridica o che possano acquisire valore di prova della responsabilità; in ogni caso tale attività probatoria non sarebbe mai stata confermata da alcuno: donde non si comprende la ritenuta certezza della responsabilità della donna. La intera motivazione di conferma della responsabilità della condanna, peraltro a pena severa, si baserebbe sul mero richiamo al contenuto delle pp. 2- 3 della sentenza di primo grado, senza confutare le argomentazioni svolte con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, si duole della reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuovo esame dei testi cittadini cinesi, con motivazione che sarebbe inconferente e che trascurerebbe le denunziate lacunosità della traduzione dal cinese, con particolare riferimento all'avere l'interprete "liquidato" minuti e minuti di deposizione con stringatissime traduzioni e alle segnalate divergenze tra prima e seconda tradizione. Si segnala la contraddittorietà delle testimonianze dei cittadini cinesi, l'aver gli stessi mutato versione più volte durante l'udienza e la impossibilità per la Difesa in tale contesto di effettuare il controesame.Si sottolinea come lo stesso decidente di primo grado ammetta (alla penultima pagina della sentenza) che vi sono stati errori inziali da parte dell'interprete dalla lingua cinese e di tale problema non si è fatta carico la Corte territoriale che non ha ascoltato nuovamente i testi, non ha fatto tradurre correttamente le loro dichiarazioni e non ha offerto risposta alla censura difensiva. La sentenza sarebbe nulla, non avendo peraltro i Giudici competenze per comprendere il cinese. 2.3. Tramite il terzo motivo si censura l'attività di individuazione fotografica effettuata, che sarebbe nulla in quanto non riscontrata da alcun elemento che possa mettere in relazione la figura dell'imputata, che non ha mai partecipato al processo, con quella che entra nel negozio della persona offesa. Si è svolta un'attività di individuazione fotografica "atipica", diversa dalla ricognizione personale tipica, che non è stata mai effettuata, e l'esito non sarebbe sufficiente, non proverebbe nulla e, anzi, condurrebbe ad un'assoluta incertezza: infatti leggendo i verbali di udienza - evidenzia la ricorrente - si sarebbe sicuri di tale assunto, mancando indizi gravi, precisi e concordanti. Si sottolinea la generale inaffidabilità della individuazione fotografica, essendo diverso esaminare una persona in carne e ossa e scrutare un'immagine, che potrebbe essere risalente nel tempo e dunque non più attuale, che generalmente è in bianco e nero, che comunque è monodimensionale e che impedisce al soggetto chiamato di valutare statura, postura, fisionomia corporea, gestualità e tutti gli elementi che dalla foto non emergono, come sottolineato dalla dottrina, che ha posto in luce anche lo stress di chi viene chiamato a visionare centinaia di fotografie, con conseguente limitato valore probante. Inoltre, l'attività di individuazione fotografica sarebbe «generalmente carica delle aspettative dell'interrogante e dello stesso teste ad operare un riconoscimento positivo: la persona chiamata ad effettuare il riconoscimento è generalmente mossa dal desiderio di assolvere bene il proprio dovere civico e di venire incontro alle aspettative delle Autorità di polizia [...] una volta individuato l'autore di un reato, per di più consumatosi a danno dello stesso ricognitore, sulla base della visione di alcune fotografie, il testimone raramente sarà portato a rivedere successivamente, davanti al Giudice, la propria dichiarazione, anche perché non raffronterà più il soggetto identificato con il soggetto autore del fatto in contestazione, ma con il soggetto precedentemente riconosciuto» (così alle pp. 5-6 del ricorso). 2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancata ammissione della ricognizione personale dell'imputata nei due gradi di merito, per mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta e per omessa motivazione del rigetto della stessa. 2.5. Oggetto del quinto motivo dell'impugnazione è la ulteriore dedotta nullità della sentenza in ordine al punto della impugnazione circa l'esistenza del veicolo visto nelle immediate vicinanze del luogo ove si è verificato il furto. Infatti il veicolo non era intestato alla ricorrente né - si assume - era in uso alla stessa e alla segnalata lacunosità sul punto la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta. Ci si domanda perché una fotografia della proprietaria del veicolo non sia stata mostrata ai testimoni escussi. 2.6. Con il sesto motivo lamenta ulteriore nullità per mancanza di giustificazione quanto alla doglianza svolta dalla Difesa nell'atto di appello a proposito della valutazione effettuata dal Tribunale circa le parole pronunciate dalla donna nei confronti del marito (un rimprovero per avere risposto alla Polizia) e riferite dalla polizia giudiziaria, dichiarazioni della donna che - si ritiene - non avrebbero mai potuto avere ingresso nel processo penale. 2.7. Infine, con l'ultimo motivo censura la nullità della sentenza per il trattamento sanzionatorio errato de11 51.77-2ftor-zente in relazione sia al mancato t i- riconoscimento delle attenuanti generiche, illogicamente negate con solo riferimento alla gravità del fatto, sia al complessivo trattamento sanzionatorio. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. il 5 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato istanza di trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.12f-el~p. il—reato_siAlrescrlvérà.-rson prima del , 18 m a rzb-`291 l ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, esso è meramente assertivo/avversativo rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito. 1.2. Quanto al secondo e al terzo motivo - da trattare insieme - la sentenza di appello spiega (alla p. 2) che l'interprete si è subito corretto per le iniziali interpretazioni errate, così dimostrando lo scrupolo con cui ha svolto il proprio incarico; i due motivi sono, in parte, a contenuto avversativo e, in altra parte, in fatto, ed inoltre contengono una serie di osservazioni critiche di carattere generale alla affidabilità dello strumento investigativo della "individuazione fotografica" in luogo della - più garantita - ricognizione personale tipica, senza tuttavia operare puntuali riferimenti al caso specifico. Il punto è che vi è una pluralità di fonti di prova convergenti (pp. 2-3 sentenza di appello e pp. 2-3 di quella di primo grado) nel senso della penale responsabilità dell'imputata: deposizioni dei testi, compreso un ufficiale di polizia giudiziaria, fotogrammi estrapolati dalla telecamera, da cui si vede una Fiat 16 con targa DZ 392 3G, rinvenimento nella casa dell'imputata degli stessi identici vestiti indossati dall'imputata durante il furto, rinvenimento sempre in casa di denaro contante in ingente quantità. Inoltre, va tenuto presente che, per costante insegnamento di legittimità, da cui non vi è ragione per discostarsi, «L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (così, tra le numerose, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279437). 1.3. In relazione al quarto motivo, il mancato accoglimento da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione istruttoria è assistito da stringata ma idonea e logica risposta a p. 2 della sentenza impugnata, ove si sottolinea la sufficienza dell'istruttoria svolta e l'assenza di vizi che inficino la traduzione dell'interprete di lingua cinese. 1.4. A proposito del quinto motivo - rilevanza della presenza di un certo autoveicolo nella zona del furto - si osserva che il Tribunale ha spiegato (alla p. 29) che dalle immagini della telecamera si sono ricavati marca, modello e targa dell'auto e che il Maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che si tratta di auto di proprietà della figlia convivente dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], così fornendo risposta implicita, ma inequivoca, alla domanda circa la materiale possibilità per la donna di disporre materialmente di tale autovettura. Né appaiono pertinenti le ulteriori doglianze, svolte peraltro sotto forma di domanda retorica circa la mancata sottoposizione ai tesPoculari di una foto della proprietaria dell'auto, che non risulta essere stata indagata. 1.5. Il sesto motivo è incentrato sul rimprovero mosso dalla donna al marito per avere lo stesso risposto alla Polizia alla domanda se avessero denaro in casa: al riguardo si osserva che la Corte di appello non valorizza tale circostanza (che è evidenziata solo nella sentenza del Tribunale, alla p. 2, ma ad colorandum).1.6. Quanto, infine, all'ultimo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificato (alle pp. 2-3 della sentenza di primo grado e alla p. 4 di quella impugnata) in base alla gravità del fatto, alla professionalità dimostrata dall'agente, alla gravità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa e ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputata. Si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione: non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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