CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22509/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Brescia, in riforma dellasentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, haconfermato la responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dibancarotta distrattiva e documentale commesso, quale amministratore di fatto dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel giugno 2020, riducendo la durata dellepene accessorie e la provvisionale in favore della parte civile, ma confermando lestatuizioni penali e civili di condanna.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto della societàfallita, è stato condannato per la distrazione di beni aziendali e giacenze dimagazzino, risultate trasferite altrove, in una fase prossima al dissesto, e nonrinvenuti dal curatore, oltre che per l’irregolare tenuta delle scritture contabilieffettuata in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari.A fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, e del ritenutoruolo di amministratore di fatto nella società fallita, è stata valorizzata una suagestione significativa, continuativa e non episodica, desunta dalle dichiarazioniconvergenti di dipendenti, clienti e fornitori, nonché dalla spendita del medesimoruolo gestorio nei rapporti con i terzi; è stato ritenuto provato il concorso nelladistrazione, anche sotto il profilo morale, per avere l’imputato partecipato alladecisione sul trasferimento dei beni aziendali, sebbene l’esecuzione materiale dellostesso trasferimento sia avvenuta dopo il suo allontanamento dalla società; è stata,inoltre, esclusa la possibilità di una diversa qualificazione della bancarottadocumentale, essendo stato individuato un disegno unitario volto a occultare leoperazioni distrattive mediante l’omesso aggiornamento e irregolare tenuta dellescritture.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore difiducia.2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 2639 cod.civ. evizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la qualifica diamministratore di fatto sulla base di elementi non conformi ai criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità. Si deduce la mancanza di prova di una attività gestoriasignificativa, continua e non episodica e la sussistenza di circostanze equivoche ologicamente incompatibili con tale qualifica. In particolare, non sarebbero idonee afornire la prova della qualifica di amministratore di fatto l’avere l’imputatopresentato, a terzi, l’amministratore di diritto della società (Macrì) quale suo socioné le dichiarazioni rese dai dipendenti Foresti e Fouadi, avendo, piuttosto, questiultimi riferito che il Macrì era il soggetto cui ci si rivolgeva per decisioni checompetevano all’amministratore.2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al reato dibancarotta per distrazione deducendo che dalle dichiarazioni rese dai dipendentisarebbero emerse indicazioni univoche per ritenere che le direttive per lospostamento dei macchinari erano state date dall’amministratore di diritto dellasocietà, in quanto l’imputato si era allontanato in epoca anteriore al trasferimentodei medesimi beni. Nella medesima direzione condurrebbero anche le dichiarazionirese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale di informazioni, ai sensi dell’art. 391-biscod.proc.pen., è stato depositato in sede di udienza preliminare. Si contesta,pertanto, la ricostruzione di un accordo tra i due e l’affermazione di un concorso,anche solo morale, dell’imputato.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio motivazionale e violazione di legge inordine al reato di bancarotta documentale. Deduce l’assenza dell’elemento oggettivodel reato, evidenziando che: le scritture contabili risultavano reperite esostanzialmente idonee a consentire una ricostruzione contabile, per comedichiarato dallo stesso curatore e desumibile dallo stesso capo di imputazione,contenente un dettagliato elenco di beni con indicazione del relativo valore; ilperiodo in cui si sarebbero verificate le omissioni corrisponde a quello in cuil’imputato ha cessato di rivestire il ruolo di amministratore di fatto della societàfallita; inoltre, la configurabilità di un “disegno unitario” sarebbe stata illogicamenteprospettata dalla Corte d’appello ( collegando lo spostamento dei beni alle omissionicontabili), sulla base di un ragionamento apodittico e non dimostrato.2.4.Con quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionededucendo che le eventuali irregolarità integrerebbero, al più, una bancarottasemplice in quanto la contestazione aveva riguardato una condotta di irregolaretenuta di libri e scritture contabili in un periodo prossimo al fallimento e che nonaveva interferito sulla ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari dellasocietà.2.5.Con quinto motivo denuncia violazione degli artt. 133 e 69 cod.pen. peravere la Corte territoriale negato la prevalenza delle attenuanti generichevalorizzando in senso negativo la linea difensiva dell’imputato, in contrasto con ilprincipio secondo cui l’esercizio del diritto di difesa non può essere consideratoelemento sfavorevole.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole dell’attribuzione all’imputato di un ruologestorio e decisionale tale da configurarlo come amministratore di diritto dellasocietà fallita, è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'attribuzione della qualifica diamministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomaticidell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase dellasequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, neirapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionaledi detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare. È, altresì, pacifico che il relativo accertamento costituisce oggetto diuna valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta dacongrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024,Rv. 285881 – 01; Sez. 2 n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n.27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 – 01; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021,dep.2022, Rv. 282396 – 01; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540- 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101 - 01). A taleproposito, questa Corte ha da tempo sottolineato come significatività e continuitàdello svolgimento di funzioni gestorie non comportino necessariamente l'eserciziodi tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendo un'attività svolta in modonon episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv.256534 - 01).1.1.Siffatta cornice normativa ed ermeneutica informa adeguatamente l'orditomotivazionale dell'impugnata sentenza, dove è valorizzata la pregnanza, ai finidell'attribuzione della qualifica o della funzione di amministratore di fatto alricorrente, dei poteri in concreto esercitati da quest'ultimo in maniera non episodica.I giudici di merito, nelle due decisioni conformi - destinate ad integrarsi nel loroapparato motivazionale così da costituire un unicum (Sez. 6, n. 5224 del02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; sul punto, v. già Sez. 2, n. 11220del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145) - hanno adeguatamente evidenziato ilruolo gestorio del ricorrente, traendone conferma da una pluralità di dati, di naturaessenzialmente dichiarativa, in base ai quali è stato ritenuto comprovato, conmotivazione scevra dai dedotti vizi, che il ricorrente rappresentava la principalefigura decisionale di riferimento all'interno della fallita società. In particolare, si sonoa tal fine valorizzate le dichiarazioni rese dalla dipendente Foresti e da alcunifornitori della società fallita, i quali hanno riferito in ordine allo svolgimento diquanto espressione di un potere decisionale assorbente rispetto a settori centralinella vita gestionale della società ( dalla produzione e organizzazione dei servizi airapporti di lavoro con i dipendenti e ai rapporti negoziali e materiali con i fornitori eclienti, compresa la fase di determinazione dei prezzi). In tale contesto sono state,inoltre, valorizzate le dichiarazioni rese dallo stesso imputato ai clienti e fornitori dinon potere apparire formalmente come gestore della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quantocoinvolto nel precedente fallimento di altra società di famiglia.La censura difensiva, in ordine alla carente e contraddittoria motivazione sulledichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], appare reiterativa della doglianzaveicolata attraverso l’appello e non tiene conto della motivazione espressa dallesentenze di merito che hanno evidenziato l’inidoneità delle dichiarazioni in questionead influire sulla valutazione delle altre dichiarazioni rese dalla dipendente Foresti,essendo la [OSCURATO:PERSONA] subentrata alla prima per un lasso temporale limitato, per soli seimesi, nell’ultimo anno di vita della società, a fronte di un rapporto di lavoro con ladeteriorati ( pag.13 della sentenza di primo grado).2. Sono inammissibili le doglianze difensive volte a sostenere la tesidell’estraneità del ricorrente rispetto alla fase di trasferimento dei beni costituenti ilcompendio aziendale in luogo diverso dalla sede sociale.Va ricordato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di risultanzeistruttorie o di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimentoimpugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, èravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'interoragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forzadimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del"devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità dellavalutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019,S., Rv. 277758 ). Questa Corte, nel momento del controllo di legittimità, non devestabilire, inoltre, se la decisione di merito proponga effettivamente la migliorepossibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma develimitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune econ «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 8188 del04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406 – 01; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 -dep.2000, Moro, Rv. 215745).2.1.Nella fattispecie in esame, dalla motivazione delle sentenze di merito nonsi ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede,tendendo, piuttosto, la difesa a sminuire la rilevanza degli elementi addotti afondamento del giudizio di condanna avvalorando una diversa interpretazione deimedesimi elementi non consentita nella presente sede processuale. I giudici dimerito, in particolare, presa cognizione delle diverse dichiarazioni rese daidipendenti della società in merito all’operazione di spostamento dei beni aziendalihanno ritenuto dimostrato che lo spostamento fosse stato deciso, in manieraconcorde, dall’imputato e dal Macrì anche se, dopo un litigio fra i due,successivamente eseguito quando in azienda era rimasto il solo Macrì.Sulla base delle evidenze probatorie acquisite, rispetto alle quali le censuredifensive appaiono volte a contestare l’epilogo valutativo piuttosto che a formulareun vero e proprio travisamento delle stesse, appare, pertanto, esaustiva e priva diincongruenze logiche la motivazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui iltrasferimento dei beni è stato frutto di una decisione concorde del Macrì e delTambini, non essendo emersa la prova che quest’ultimo avesse espresso la propriacontrarietà al detto trasferimento.A tale proposito, peraltro, la sentenza di primo grado ha, altresì, evidenziatoche tale decisione è stata condivisa dal ricorrente con la piena consapevolezza dellostato di decozione della società allorchè la società era in procinto di fallire ( percome ammesso dallo stesso imputato in un colloquio con il teste Villa); taleconsapevolezza rende improbabile che l’imputato abbia potuto ipotizzare un merotrasferimento di sede della società e non piuttosto l’assegnazione di una diversadislocazione al compendio aziendale ( pag.15).3.Sono generiche le doglianze espresse in ordine al reato di bancarottadocumentale, per la dedotta insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delreato contestato.Deve ricordarsi, innanzitutto, che secondo l’insegnamento di questa Corte, neldelitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscrittoad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, maconcerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delittosussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sonostate tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari,siano stati ostacolati, come nel caso in esame, da difficoltà superabili solo conparticolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 – 01;Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv.232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383).La sentenza di primo grado ha evidenziato che, all’esito della procedura, nonera stato chiarito l’esatto ammontare dei crediti vantati dalla società né laconsistenza dell’esposizione debitoria nel corso dell’esercizio 2019; il curatorefallimentare ha dato atto di anomalie tali da influire sulla definizione dell’esattaconsistenza patrimoniale della società (pag.15).I giudici di merito hanno ritenuto, pertanto, sussistente un quadro indiziarioidoneo a disvelare un atteggiamento doloso in ragione del fatto che il mancatoaggiornamento delle scritture contabili, e la mancanza di tracce dei movimenti degliaffari della società, nel secondo semestre dell’anno 2019, è avvenuto con la pienaconsapevolezza dello stato di dissesto della società ed in correlazione con lospostamento dei macchinari, su cui è stata radicata la violazione distrattiva, così dadelineare un disegno unitario.3.1.Tali ragioni, ineccepibili, danno contezza, altresì, della insussistenza deipresupposti per una diversa qualificazione giuridica della condotta in termini dibancarotta semplice per la sussistenza di un nesso funzionale fra l’omessa edirregolare tenuta della contabilità e le coeve condotte distrattive. Sotto tale profilo,è impermeabile ai rilievi difensivi la valorizzazione, da parte dei giudici di merito,del collegamento funzionale fra le due condotte, essendo stata consideratal’irregolare tenuta della contabilità legata da un nesso teleologico rispettoall’accertata distrazione patrimoniale.Tale conclusione, espressa con motivazione logica, risulta coerente rispetto allacostante elaborazione compiuta da questa Corte secondo cui le condotte distrattivecostituiscono solitamente la ragione probatoria 'forte' in ordine alla sussistenza deldolo richiesto per la bancarotta documentale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023,Gualandri, Rv. 284677 – 01, in motivazione).4. È manifestamente infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole delmancato riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla ritenuta aggravante della continuazione fallimentare.Siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e il suoesercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in misura sufficientela sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato edalla personalità del reo ed è censurabile nel giudizio di legittimità solo quando siafrutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce ius receptum il principiosecondo cui il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delleaggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di essopuò risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549 - 02).Nella fattispecie in esame, le valutazioni della Corte d'appello, anche se concise,non possono dirsi apparenti o insufficienti essendo stata messa in luce l’assenza diragioni idonee a supportare l’invocato giudizio di prevalenza e sottolineato che ilruolo tenuto dall’imputato non può ritenersi secondario oltre che la mancanza dielementi di segno positivo che possano giustificare una ulteriore mitigazione deltrattamento sanzionatorio inflitto.5. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]