CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna il delitto di furto monoaggravato (capo B) e per le varie ipotesi contravvenzionali derivanti dalla violazione del d. Igs. n. 81 del 2008 (capo D); mentre ha ridotto l'entità della pena inflitta, concedendo la sospensione condizionale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché travisamento dei fatti e mancata valutazione di elementi oggettivi in punto di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 7-8-9); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche "nella massima estensione", è manifestamente infondato, perché: - le circostanze attenuanti generiche sono state concesse sin dal primo grado di giudizio e ritenute equivalenti alle aggravanti; - la Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. fornendo congrua motivazione (pag. 9); - le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co