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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 08864/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 109/25 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 31731/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Verona, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente, nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché coltivava e deteneva, a fini di cederla a terzi, sostanza stupefacente tipo canapa sativa L. per un peso di Kg 60, parte confezionata in n. 15 contenitori e parte riposta su scaffali in fase di essicazione.

Fatto commesso il 18/11/2019.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’intenzione del ricorrente di commercializzare al pubblico le infiorescenze di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8864/2025 Roma, lì, 03/03/2025 canapa indiana essiccate e stoccate presso la propria azienda agricola, in assenza di indici rivelatori di uso diverso da quelli consentiti ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 242 del 2016.

Secondo il ricorrente, che è un imprenditore agricolo che ha coltivato piante di canapa sativa L con valore di THC inferiore a 0,6%, la corte territoriale sarebbe pervenuta all’affermazione di responsabilità incorrendo in un errore di diritto là dove non avrebbe compiuto la distinzione tra coltivazione per fini leciti e penalmente irrilevante, e la commercializzazione dei prodotti della coltivazione, finendo per condannare l’imputato per la commercializzazione perché non aveva ancora impresso alla coltivazione alcuna finalità consentita dall’art. 2 comma 2 della legge n. 242 del 2016 e sull’assunto, secondo il diritto vivente, secondo cui non sarebbe possibile stoccare le infiorescenze di canapa sativa.

L’assenza di una finalità lecita della coltivazione sarebbe stata inferita in assenza di indici sintomatici di sospetto, come rilevato nelle pronunce di legittimità citate nelle sentenze della Corte di cassazione rese in contesti fattuali del tutto diversi dal caso in esame, nel quale lo stoccaggio delle infiorescenze proveniva da una coltivazione lecita, posta in essere da un imprenditore agricolo, non potendosi dare rilievo, ai fini della illiceità della condotta, l’assenza di un contratto di destinazione.

Nessuna norma vieterebbe lo stoccaggio delle infiorescenze che trovano finanche regolamentazione del loro regime fiscale, a conferma della liceità della detenzione e dello stoccaggio, per cui per la cessione viene applicato il regime ordinario dell’Iva.

Ed ancora, il codice Ateco dell’azienda agricola è riferito alla “coltivazione di fiori in colture protette” e il florovivaismo è attività prevista dal citato art. 2 comma 2, da cui l’erronea affermazione, reiterata in giurisprudenza, secondo cui la infiorescenza di canapa non possa trovare una giustificazione alla luce della normativa di settore e, dunque, rendere lecita anche la sua commercializzazione.

L’imputato sarebbe un mero coltivatore di cannabis sativa che non aveva ancora individuato la filiera di commercializzazione, sicchè non potrebbe essere condannato perché commercializzava i prodotti della coltivazione in assenza di prova della finalità della stessa ai sensi della legge n. 242 del 2016.

2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 49 cod.pen. e alla motivazione apparente in punto superamento dell’efficacia drogante delle infiorescenze, avendo, la corte territoriale, argomentato che le analisi chimiche avevano accertato un THC superiore al 0,2% sebbene inferiore a 0,6%.

L’errore di diritto si anniderebbe nel ritenere che solo il valore inferiore a 0,2% escluda la capacità drogante atteso che il Reg.

Ue ha stabilito che dal 1° gennaio 2023, il valore debba essere superiore a 0,3%.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all’assenza di motivazione sul motivo aggiunto che censurava in modo articolato il profilo dell’elemento soggettivo del reato in presenza di elementi per ritenere sussistente la buona fede nel rispetto delle procedure per la coltivazione della canapa sativa, assenza di motivazione della corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

La corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato, per il reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché non era stata dimostrata in modo convincente la coltivazione di cannabis sativa autorizzata ex lege n. 242 del 2016 e, in particolare, era mancata la dimostrazione della coltivazione per le finalità lecite indicate dalla legge, quali la vendita a terzi per fini alimentari, di cosmesi etc., ritenendo dimostrata quella punita dall’art. 73 cit.

Per dimostrare l’assenza delle finalità lecite della coltivazione, come individuata dalla legge del 2016, i giudici del merito, premesso che da accertamenti svolti era stato accertato che il ricorrente, in possesso di codice Ateco relativo alla coltivazione di fiori in colture protette, aveva predisposto due serre ove aveva piantato complessivamente circa 600 piante di canapa sativa i cui semi aveva acquistato presso l'[OSCURATO:PERSONA], e che una volta effettuata la raccolta le piante erano state poste in un essiccatoio da cui si erano ricavati circa 60 chilogrammi di infiorescenze, hanno dato rilievo alle dichiarazioni dell’imputato secondo cui era sua intenzione recarsi ad una fiera di settore per cercare un’acquirente delle infiorescenza, e, dunque, non era dimostrato l’impiego lecito al momento della coltivazione, coltivazione che esulava dalle finalità lecite di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 2016.

La corte territoriale ha richiamato, a fondamento della decisione, la circostanza che, secondo i principi enunciati dalla sentenza S.U. n. 26264/2022, era esclusa dalla finalità lecita della coltivazione della canapa, la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione, continua ad essere punita dall’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

5. La decisione della corte territoriale è giuridicamente corretta.

Sulla demarcazione della condotta di coltivazione di canapa sativa per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, P.M./Castignani, che, in relazione alla rilevanza penale della commercializzazione della sostanza derivata dalla coltivazione lecita di canapa, ha offerto la completa lettura della legge n. 242/2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano e dell'Unione europea.

Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242/2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni varietà di cannabis nelle formazione tabelle, introduce un'eccezione al divieto laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici).

Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309/1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242/2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione.

Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309/1990.

Per il rilievo che assume nel caso concreto, va ancora evidenziata la disposizione di cui all’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 legge n. 242/2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2 legge n. 242/2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti.

Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242/2016 il legislatore impone il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate.

Tirando le fila del discorso, la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della canapa alle condizioni e per le finalità tassative ivi indicate, tra le quali non rientra la commercializzazione dei prodotti della coltivazione costituiti dalle inflorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione e della coltivazione per fini diversi, continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 – 01; Sez. 4, n. 57703 del 19/09/2018, Durali, Rv. 274770 - 01).

Sulla scorta di tali principi, condivisi e applicati dalla corte territoriale, si rileva, in primo luogo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso e, parimenti, del secondo motivo di ricorso di violazione del principio di offensività tenuto conto che, secondo la sentenza impugnata, era stato rilevato, in sede di analisi, un principio attivo di THC sì inferiore a 0,6%, ma superiore all’0,20%, essendo stati accertati valori di 0,45% e di 0,55%, e, dunque, dimostrata la capacità drogante.

A tale proposito si deve evidenziare che il riferimento alla percentuale di principio attivo, indicata dalla disposizioni normativa di cui all’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, è riferita, appunto, alla verifica della causa di esclusione della responsabilità ivi prevista, diversamente, ai fini della responsabilità penale, rileva la capacità drogante che è stata accertata nel caso concreto.

6. È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata dopo avere, nel riepilogo dei motivi proposti ed anche del motivo aggiunto con cui il ricorrente censurava in modo articolato il profilo dell’elemento soggettivo del reato in presenza di elementi per ritenere sussistente la buona fede nella coltivazione concretamente realizzata, non ha reso alcuna motivazione neppure implicita.

Il silenzio della sentenza non è neppure colmabile con la decisione di primo grado, anch’essa silente sul punto.

L’omesso esame del motivo di ricorso comporta l’annullamento della sentenza con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che, fermi i principi delle Sezioni Unite, alla luce delle circostanze concrete del caso, come sopra evidenziate (cfr. par 4), dovrà scrutinare il motivo aggiunto proposto dal ricorrente.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso il 22/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 109/25 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 31731/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Verona, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente, nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché coltivava e deteneva, a fini di cederla a terzi, sostanza stupefacente tipo canapa sativa L. per un peso di Kg 60, parte confezionata in n. 15 contenitori e parte riposta su scaffali in fase di essicazione. Fatto commesso il 18/11/2019. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’intenzione del ricorrente di commercializzare al pubblico le infiorescenze di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8864/2025 Roma, lì, 03/03/2025 canapa indiana essiccate e stoccate presso la propria azienda agricola, in assenza di indici rivelatori di uso diverso da quelli consentiti ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 242 del 2016. Secondo il ricorrente, che è un imprenditore agricolo che ha coltivato piante di canapa sativa L con valore di THC inferiore a 0,6%, la corte territoriale sarebbe pervenuta all’affermazione di responsabilità incorrendo in un errore di diritto là dove non avrebbe compiuto la distinzione tra coltivazione per fini leciti e penalmente irrilevante, e la commercializzazione dei prodotti della coltivazione, finendo per condannare l’imputato per la commercializzazione perché non aveva ancora impresso alla coltivazione alcuna finalità consentita dall’art. 2 comma 2 della legge n. 242 del 2016 e sull’assunto, secondo il diritto vivente, secondo cui non sarebbe possibile stoccare le infiorescenze di canapa sativa. L’assenza di una finalità lecita della coltivazione sarebbe stata inferita in assenza di indici sintomatici di sospetto, come rilevato nelle pronunce di legittimità citate nelle sentenze della Corte di cassazione rese in contesti fattuali del tutto diversi dal caso in esame, nel quale lo stoccaggio delle infiorescenze proveniva da una coltivazione lecita, posta in essere da un imprenditore agricolo, non potendosi dare rilievo, ai fini della illiceità della condotta, l’assenza di un contratto di destinazione. Nessuna norma vieterebbe lo stoccaggio delle infiorescenze che trovano finanche regolamentazione del loro regime fiscale, a conferma della liceità della detenzione e dello stoccaggio, per cui per la cessione viene applicato il regime ordinario dell’Iva. Ed ancora, il codice Ateco dell’azienda agricola è riferito alla “coltivazione di fiori in colture protette” e il florovivaismo è attività prevista dal citato art. 2 comma 2, da cui l’erronea affermazione, reiterata in giurisprudenza, secondo cui la infiorescenza di canapa non possa trovare una giustificazione alla luce della normativa di settore e, dunque, rendere lecita anche la sua commercializzazione. L’imputato sarebbe un mero coltivatore di cannabis sativa che non aveva ancora individuato la filiera di commercializzazione, sicchè non potrebbe essere condannato perché commercializzava i prodotti della coltivazione in assenza di prova della finalità della stessa ai sensi della legge n. 242 del 2016. 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 49 cod.pen. e alla motivazione apparente in punto superamento dell’efficacia drogante delle infiorescenze, avendo, la corte territoriale, argomentato che le analisi chimiche avevano accertato un THC superiore al 0,2% sebbene inferiore a 0,6%. L’errore di diritto si anniderebbe nel ritenere che solo il valore inferiore a 0,2% escluda la capacità drogante atteso che il Reg. Ue ha stabilito che dal 1° gennaio 2023, il valore debba essere superiore a 0,3%. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all’assenza di motivazione sul motivo aggiunto che censurava in modo articolato il profilo dell’elemento soggettivo del reato in presenza di elementi per ritenere sussistente la buona fede nel rispetto delle procedure per la coltivazione della canapa sativa, assenza di motivazione della corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. La corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, ha confermato la condanna dell’imputato, per il reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché non era stata dimostrata in modo convincente la coltivazione di cannabis sativa autorizzata ex lege n. 242 del 2016 e, in particolare, era mancata la dimostrazione della coltivazione per le finalità lecite indicate dalla legge, quali la vendita a terzi per fini alimentari, di cosmesi etc., ritenendo dimostrata quella punita dall’art. 73 cit. Per dimostrare l’assenza delle finalità lecite della coltivazione, come individuata dalla legge del 2016, i giudici del merito, premesso che da accertamenti svolti era stato accertato che il ricorrente, in possesso di codice Ateco relativo alla coltivazione di fiori in colture protette, aveva predisposto due serre ove aveva piantato complessivamente circa 600 piante di canapa sativa i cui semi aveva acquistato presso l'[OSCURATO:PERSONA], e che una volta effettuata la raccolta le piante erano state poste in un essiccatoio da cui si erano ricavati circa 60 chilogrammi di infiorescenze, hanno dato rilievo alle dichiarazioni dell’imputato secondo cui era sua intenzione recarsi ad una fiera di settore per cercare un’acquirente delle infiorescenza, e, dunque, non era dimostrato l’impiego lecito al momento della coltivazione, coltivazione che esulava dalle finalità lecite di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 2016. La corte territoriale ha richiamato, a fondamento della decisione, la circostanza che, secondo i principi enunciati dalla sentenza S.U. n. 26264/2022, era esclusa dalla finalità lecita della coltivazione della canapa, la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione, continua ad essere punita dall’art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. La decisione della corte territoriale è giuridicamente corretta. Sulla demarcazione della condotta di coltivazione di canapa sativa per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e di quella punita ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, P.M./Castignani, che, in relazione alla rilevanza penale della commercializzazione della sostanza derivata dalla coltivazione lecita di canapa, ha offerto la completa lettura della legge n. 242/2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell'ordinamento italiano e dell'Unione europea. Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242/2016, si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990, che, pur richiamando l'art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l'introduzione di ogni varietà di cannabis nelle formazione tabelle, introduce un'eccezione al divieto laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici). Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all'art. 26 d.P.R. 309/1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2 della legge 242/2016, nonché per l'autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni Unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all'art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309/1990. Per il rilievo che assume nel caso concreto, va ancora evidenziata la disposizione di cui all’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all'art. 4 legge n. 242/2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all'art. 2, comma 2 legge n. 242/2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l'ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti. Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell'art. 4 legge n.242/2016 il legislatore impone il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate. Tirando le fila del discorso, la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della canapa alle condizioni e per le finalità tassative ivi indicate, tra le quali non rientra la commercializzazione dei prodotti della coltivazione costituiti dalle inflorescenze e dalla resina che, al pari della detenzione e della coltivazione per fini diversi, continua ad essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 – 01; Sez. 4, n. 57703 del 19/09/2018, Durali, Rv. 274770 - 01). Sulla scorta di tali principi, condivisi e applicati dalla corte territoriale, si rileva, in primo luogo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso e, parimenti, del secondo motivo di ricorso di violazione del principio di offensività tenuto conto che, secondo la sentenza impugnata, era stato rilevato, in sede di analisi, un principio attivo di THC sì inferiore a 0,6%, ma superiore all’0,20%, essendo stati accertati valori di 0,45% e di 0,55%, e, dunque, dimostrata la capacità drogante. A tale proposito si deve evidenziare che il riferimento alla percentuale di principio attivo, indicata dalla disposizioni normativa di cui all’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, è riferita, appunto, alla verifica della causa di esclusione della responsabilità ivi prevista, diversamente, ai fini della responsabilità penale, rileva la capacità drogante che è stata accertata nel caso concreto. 6. È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata dopo avere, nel riepilogo dei motivi proposti ed anche del motivo aggiunto con cui il ricorrente censurava in modo articolato il profilo dell’elemento soggettivo del reato in presenza di elementi per ritenere sussistente la buona fede nella coltivazione concretamente realizzata, non ha reso alcuna motivazione neppure implicita. Il silenzio della sentenza non è neppure colmabile con la decisione di primo grado, anch’essa silente sul punto. L’omesso esame del motivo di ricorso comporta l’annullamento della sentenza con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che, fermi i principi delle Sezioni Unite, alla luce delle circostanze concrete del caso, come sopra evidenziate (cfr. par 4), dovrà scrutinare il motivo aggiunto proposto dal ricorrente. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia. Così deciso il 22/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
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