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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11490/2026

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ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali protempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGIUSEPPE RAPPAZZO, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA], successore ex lege di INPDAP, in persona del procuratore speciale,CIPRIANI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:PERSONA] estinta a cancellata dal registro delle imprese, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026CINQUETTI ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], eredi con beneficio diinventario di [OSCURATO:PERSONA], socio della cessata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoALBERTO MIONI, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese e per essa i sociMUSCATELLO DOMENICO e SOCIETÀ A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per essa, cancellata dal Registro delleImprese, i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per essa, cancellata dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede del suo socio unicoNICOLA UNGARO;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3845/2022,depositata il 06/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiamava in giudizio la S.I.C. (Società ItalianaCauzioni) s.p.a. — oggi [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. (d’ora in avantisemplicemente [OSCURATO:PERSONA]) — e l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]), esponendo chequest’ultimo aveva proceduto all'escussione di diverse polizze fideiussorie(OC 0010361, OC 0021487, OC 0022416, OC 0022417, OC 0022418, , DE0062637, DE 0085504, DE 0085505, DE 0085506), emesse dalla S.I.C. abeneficio dell’Inpdap a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione dispecifici lotti del suo patrimonio immobiliare per conto dell’ATI intercorsaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., echiedendo l'accertamento negativo dei crediti escussi per intervenutaestinzione delle garanzie e la condanna, in ogni caso, dell’Inpdap alpagamento di euro 6.044.291,29 o, in subordine, la compensazione deicrediti derivanti dall'escussione delle polizze fideiussorie con i creditiprofessionali e i rimborsi spese maturati verso l'Inpdap per l'attività digestione svolta, con condanna alla restituzione della differenza.Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a resistere alla domanda attrice,spiegava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei dannicontro [OSCURATO:SOCIETA]. e contro la garante [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'integrazione del contraddittorio (artt. 102 e 106c.p.c.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale co-obbligataprincipale, e dei terzi coobbligati, ovvero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e peressa i soci Beniamino e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (eper essa i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA].(e per essa i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e per essal'erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Muscatello, allo scopo, nell’ipotesi di rigetto delle domandedell’attrice nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], di esercitare contestualmente le propriedomande trasversali di regresso e manleva; segnatamente, chiedeva lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con i co-obbligati, a rimborsarla, ai sensidegli artt. 1949 e ss. c.c., di tutte le somme che fosse stata condannata aversare, «per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione in relazione alle 6richiamate polizze fideiussorie, e quindi anche per l’eventualesoccombenza a titolo di spese giudiziali».Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24534/2014, respingeva ledomande di [OSCURATO:SOCIETA]. e, accertati i suoi gravi inadempimenti (perchéstrumentalizzando il suo ruolo nell’ATI, aveva affidato a terzi l’esecuzionedi prestazioni della cui effettiva esecuzione vi era ampio motivo di dubitareNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026tanto che era nato un procedimento penale a suo carico per associazioneper delinquere finalizzata alla truffa, sfociato nella declaratoria diprescrizione del reato quanto alle persone fisiche, ma con condanna dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi del d.gs. 231/01),condannava in solido [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle somme quantificate secondo lacosiddetta "ipotesi Alfa" della C.T.U., con interessi legali ex art. 2033cod.civ, dai giorni dei singoli pagamenti.

Tale ipotesi identificava loscenario contabile più oneroso comprendente i canoni di locazione nonriscossi per inerzia dei gestori, gli oneri accessori rimasti insoluti e leeccedenze di spese di manutenzione non giustificate documentalmente.

IlTribunale accoglieva, inoltre, la domanda di regresso di [OSCURATO:PERSONA], maesclusivamente verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso tale pronuncia proponevano distinti appelli principali [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA]; l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA].p.a. proponeva appello incidentale condizionato.Nelle more del giudizio di gravame, [OSCURATO:PERSONA] comunicava di averintegralmente corrisposto all'[OSCURATO:PERSONA] l'importo di euro 7.457.951,22,comprensivo di capitale e accessori, depositando la relativa quietanzarilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, chiedeva che la Corte territorialedichiarasse la cessazione della materia del contendere nel rapporto conl'[OSCURATO:PERSONA], stante l'avvenuta soddisfazione del credito dell’istituto, edomandava espressamente che venisse accertato il suo diritto disurrogarsi ex artt. 1201, 1203 e 1949 c.c. nei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], concondanna di tutti i soggetti contraenti e dei coobbligati di regresso alrimborso delle somme versate; domanda calibrata sui diversi titoli diresponsabilità e così ripartita: nei confronti dei debitori principali Agieds.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (componenti dell’ATI nel cui interesseerano state rilasciate le polizze) instava per la condanna in solido alNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimborso dell'intero importo di euro 7.457.951,22 a titolo di regresso,quindi, domandava che, confermato l’accertamento dell’obbligorestitutorio già statuito dal Tribunale, esso venisse definito nel quantum;domandava la condanna di ciascuno dei soggetti coobbligati in forza dellespecifiche "fideiussioni di regresso”, in solido tra loro o pro quota secondoi rispettivi impegni contrattuali, a restituirle le somme pagate in quantogarante: specificamente chiedeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il sociounico [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore della società estinta, fosserocondannati a restituire la somma di euro 2.168.059,19, [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e le persone fisicheRenato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero condannate a versarlel’importo di euro 2.204.659,98.La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3845/2022, pubblicata il6 giugno 2022 e notificata il 18 luglio 2022, ha dichiarato la cessazionedella materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelliprincipali di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corted'appello ha rigettato l'undicesimo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] con cuiveniva lamentata l'omessa pronuncia in relazione a tutti i soggetti terzidalla stessa chiamati in prime cure, nei cui confronti il Tribunale nonaveva disposto alcunché, non avendo accolto né respinto la domanda dimanleva di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di queste affermazioni: «dalla motivazionedella sentenza impugnata si ricava[va] il rigetto della domanda svolta neiconfronti dei soggetti non condannati e nel dispositivo [era]èespressamente detto "e rigetta ogni domanda ecc...".

La condanna,invero, è stata pronunciata dal Tribunale in forza dell'articolo 2033 c.c. afronte della rilevata nullità o comunque assenza di ogni contratto chegiustificasse gli spostamenti patrimoniali dall'INPDAP ad altri soggetti perprestazioni mai pattuite (ed in gran parte mai neppure eseguite).

Questotipo di "inadempimento" dell'appalto non è tra quelli che si comunicanoNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026automaticamente a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo diimprese; come si dirà in risposta ad analogo motivo di appello incidentaledell' [OSCURATO:PERSONA] nella causa a cui è riunita, si tratta di una condotta di caratterecommissivo su base dolosa di [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con impreseestranee al RTI.

E tale contegno non può collegarsi alle prestazionicontrattuali validamente convenute anche dagli altri soggetti delraggruppamento che non possono risponderne in via solidale con gli autorie soli beneficiari dei pagamenti indebiti; neppure risulta che Exitones.p.a., avente causa di [OSCURATO:PERSONA], sia stata parte delgiudizio di primo grado, risultando l’appello contro tale soggettoinammissibile».Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.Hanno resistito con separati controricorsi l'[OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il gruppo deirestanti coobbligati (soci delle cessate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentre la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hasvolto difese in questa sede.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni scritte.In vista dell’odierna Camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eAlerion [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Edoardo DiVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.La società esponente lamenta che la Corte d'Appello sia incorsa in unvizio «di assoluta evidenza» oltre che «paradossale» per non averNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunciato sul motivo di appello (l’undicesimo) con cui aveva chiesto che,confermato l’obbligo restitutorio sancito dalla sentenza di primo grado acarico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fosse specificato che ilsuo credito nei loro confronti ammontava a euro 7.457.951,22, oltre ainteressi.La Corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare la cessazione dellamateria del contendere nel rapporto processuale con l’ [OSCURATO:PERSONA], nonpronunciando sul riferito motivo di appello, limitandosi a «respingere nelresto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]».

Detto vizio, secondo la ricorrente, sarebbe«tanto più grave» perché il Tribunale, dopo averla condannata a pagare lasomma di euro di euro 7.457.951,22 in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva anchestatuito che «l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono tenute amanlevare la [OSCURATO:PERSONA] N.V. e/o a rimborsare aquest’ultima tutte le somme versate in forza della polizza fideiussoria edella presente sentenza»; statuizione autonoma sulla quale in assenza diimpugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l., rimasta contumace, si sarebbe formato il giudicato.Il motivo è fondato per quanto di ragione.La Corte d'appello, dopo avere (v. p. 5) riferito il contenutodell’undicesimo motivo di appello, articolato in due punti (1B e 2B), si èpronunciata solo in merito al punto 2B, relativo, come specificato a p. 6,alla omessa «pronuncia in relazione a tutti i soggetti, terzi dalla stessachiamati in causa in prime cure, nei confronti dei quali il tribunale nonaveva disposto alcunché, non avendo accolto né respinto espressamentela domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA]».Sulla richiesta di cui al punto 1B – segnatamente volta a «confermarel’accertamento dell’obbligo restitutorio già statuito nella sentenza di I°grado a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] (…) e, per l’effetto,predette [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido tra loro, aNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 7.457.951,22» - nonvi è stata alcuna pronuncia.[OSCURATO:PERSONA] coglie nel segno là dove evidenzia la sussistenza del vizio diomessa pronuncia in cui è incorsa la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come si evince direttamente dalla sentenza impugnata– senza la necessità di attingere al contenuto dell’atto di appello e dellasentenza di primo grado che, contravvenendo alle prescrizioni di cuiall’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., parte ricorrente non ha localizzatoin questo giudizio di legittimità - ha esaurito il proprio esame rigettandol’undicesimo motivo di appello nella sola parte in cui denunciava il difettodi statuizione del Tribunale sulla domanda di manleva verso i terzichiamati; al contrario, il giudice di secondo grado ha totalmente omesso discrutinare il gravame relativo al necessario passaggio dalla condannagenerica alla condanna specifica di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].r.l.

Poiché l'atto di appello – come lo stesso giudice a quo ha rilevato -conteneva una precisa sollecitazione alla determinazione del quantumdebeatur, il silenzio serbato sul punto integra la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Né tale lacuna può esserecolmata ricorrendo alla figura del rigetto implicito.

Invero, affinché possaconfigurarsi una decisione implicita di rigetto, è necessario che la pretesanon esaminata risulti logicamente e giuridicamente incompatibile con lastatuizione adottata.

Nel caso di specie, il rigetto della domanda verso ifideiussori (ulteriori terzi chiamati) non ha comportato affatto la riformadella sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la condannarestitutoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(componenti dell'ATI nei cui confronti erano state rilasciate le polizzeescusse dall’[OSCURATO:PERSONA]) e pertanto il giudice d'appello, investito della domandadi quantificazione di detto obbligo, era obbligato a provvedereesplicitamente in senso positivo o negativo; un eventuale rigetto dellapretesa risarcitoria avrebbe richiesto una specifica motivazione (adNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026esempio per carenza di allegazione), che invece nel provvedimentoimpugnato difetta del tutto.Tanto emerge sulla base della stessa lettura della sentenza di appello.d2.

Mediante la seconda doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e lafalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 e n. 5 c.p.c.L’esponente sostiene che la Corte territoriale, disattendendo il motivo diappello con cui aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia dellasentenza di primo grado in ordine alla domanda di regresso formulata neiconfronti dei fideiussori dei fideiussori, sarebbe incorsa, a sua volta, nelvizio di omessa pronuncia (v. p. 22 del ricorso) e, nel confermare lasentenza di prime cure, ritenendo che dalla motivazione della sentenzaimpugnata si ricavava il rigetto della domanda, avrebbe statuito inmaniera apodittica ed errata, incorrendo nella violazione dell’art. 111Cost.Il motivo è infondato.Anche senza considerare la manifesta contraddittorietà della censura làdove pretende di denunciare, congiuntamente e con riguardo allamedesima statuizione, sia il vizio di omessa pronuncia che quello diomessa motivazione - tali fattispecie sono ontologicamente incompatibili:mentre l'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) presuppone la totale assenzadi una decisione su un capo di domanda, il vizio di motivazione postula, alcontrario, che una decisione sia stata effettivamente adottata, ma risulticarente o illogica nell'iter argomentativo (Cass. 05/03/2021, n. 6150) ;pertanto, è tecnicamente impossibile lamentare che il giudice d'appello"non abbia deciso" e, al contempo, criticare "come ha deciso" - se la Corteterritoriale, come nel caso di specie, ha preso in esame l'undicesimomotivo di gravame nella parte in cui veniva denunciato il vizio di omessapronuncia sulla domanda introdotta al punto 2B, ed ha ritenuto che il viziodenunciato non vi fosse, avendo il Tribunale disatteso nel merito laNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda, essa ha enunciato una statuizione di rigetto nel merito.Pertanto, la ricorrente incorre in evidente errore nel denunciare unalacuna del provvedimento che oltre ad essere smentita dalla stessaarticolazione del motivo (là dove si duole contraddittoriamente anchedell’apoditticità della motivazione) non ricorre.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra ledecisioni massimate sul punto più recenti, Cass. 23/10/2024, n. 27551), ilvizio di omessa pronuncia è configurabile solo in presenza di un totalesilenzio del giudice su un capo di domanda o su un motivo di gravame,tale da impedire la comprensione della ratio decidendi.

Al contrario,quando il giudice prende in esame il motivo e lo rigetta — come avvenutonel caso in esame — egli compie un'attività di giudizio che soddisfal'obbligo di cui all'art. 112 c.p.c.Se il motivo – per absurdum - si potesse esaminare al di là dellaerroneità della prospettazione e, dunque, nel presupposto che la Corted’appello abbia errato a ritenere che il Tribunale avesse deciso sull’oggettodella omissione di pronuncia denunciata con l’undicesimo motivo, in ognicaso se ne dovrebbe rilevare l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, primocomma, n. 6 c.p.c., giacché parte ricorrente ha omesso di localizzare inquesto giudizio di legittimità la sentenza di primo grado, il cui esamesarebbe necessario per uno scrutinio nel detto senso: invero, non soloomette di indicare se la sentenza sia stata prodotta con il ricorso, peraltronon riscontrandosi la produzione nemmeno nell’elenco degli allegati alricorso, ma ha omesso pure di precisare se abbia inteso fare riferimentoalla presenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello,come ammette Cass., Sez.

Un., 3/11/2021, n. 22726.

Risulta, dunque,violato l’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.: anchedeclinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021,Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, inlinea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è laNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente allagaranzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione dellagiustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte delcompito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il dirittodi accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (ilprincipio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduceil contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoe se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenutosoddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 c.p.c., perchéparte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specificoriferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap,individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui giàerano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuniestratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche”fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c.,i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cuisiano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli attiprocessuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481).Il motivo, per di più, in quanto proposto contro [OSCURATO:SOCIETA]. patisceuna inammissibilità preliminare, giacché la Corte territoriale – a pag. 6,terzultima proposizione – ha affermato che l’appello nei confronti dellamedesima era inammissibile, perché proposto contro soggetto che non erastato parte del giudizio di primo grado e detta statuizione non è stataimpugnata.3.

Attraverso il terzo motivo l'esponente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt.1372 e 1936 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.Pur attribuendo alla censura introdotta con il motivo precedente «sicuroruolo assorbente», la ricorrente evidenzia che «anche la successivaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposizione (che in forza dell’inciso «invero» vorrebbe essere esplicativa)in cui si esaurisce la scarna motivazione della sentenza della Corted’appello … è viziata da un errore manifesto», giacché, «data l’incoerenzalogica delle proposizioni», parrebbe aver ritenuto che la sua condanna neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria del RTI, e di [OSCURATO:PERSONA].r.l., fosse stata disposta dal tribunale ai sensi dell’art. 2033 c.c..,escludendo il suo diritto di agire nei confronti dei terzi, estranei all’Ati echiamati in causa come fideiussori di regresso in forza degli impegnirestitutori assunti nelle appendici alle polizze.Parte ricorrente rileva che il Tribunale di Roma, accertati i graviinadempimenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (consistiti nella strumentalizzazione del suoruolo all’interno dell’ATI e nell’affidamento a terzi di prestazioni maieseguite o di dubbia esecuzione, oggetto anche di procedimento penale),aveva ritenuto pienamente operative le polizze fideiussorie che avevarilasciato in favore dell’INPDAP, qualificandole come contratti autonomi digaranzia e condannandola al pagamento.

Dopo aver onorato tale impegnoin conformità alla sentenza di primo grado, aveva riproposto in appello ladomanda di rimborso nei confronti dei soggetti che, nelle appendici allesingole polizze, si erano costituiti fideiussori di regresso, obbligandosi atenerla indenne, senza eccezioni, da ogni esborso.La Corte d'appello, rigettando il motivo di gravame e sostenendo che ilTribunale avesse rigettato la domanda di regresso nei confronti dei terzico-fideiussori di regresso chiamati in giudizio, in quanto avendocondannato [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2033 c.c. per una sua condottadolosa in concorso con imprese estranee all’ATI (consistita nell’aver postoa carico dell’ [OSCURATO:PERSONA] pagamenti per prestazioni non pattuite e non eseguite),aveva escluso che tale inadempimento potesse comunicarsi agli altricomponenti del raggruppamento (RTI), non avrebbe in alcun modoconsiderato che nelle appendici alle polizze stipulate coi terzi chiamati erapresente uno specifico impegno contrattuale, in forza del quale iNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026fideiussori del regresso o fideiussori alla fideiussione (fattispecie chericorre quando il fideiussori si obbliga nei confronti di colui che è giàfideiussore onde garantirgli, una volta che abbia pagato, la fruttuositàdell’azione di regresso nei confronti del debitore principale) avevanoformalmente assunto l’obbligo di tenerla indenne da ogni pagamentoeffettuato per la polizza stessa "a qualunque titolo e per qualunqueragione", con rinuncia a ogni eccezione.Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.Anche senza considerare che le argomentazioni a supporto del motivonon rispecchiano i vizi denunciati nell’epigrafe e ferma la già rilevatainammissibilità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., il motivo è stato dedotto inviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., sia per la mancanzaindividuazione, tanto mediante riproduzione diretta, quanto conriproduzione indiretta con riferimento agli atti, nonché riguardo allalocalizzazione, del tenore delle domande contro i soggetti cui il motivo diriferisce – peraltro neppure indicati – (carenza cui non può rimediarsidella sentenza di prime cure, sia, ancora, quanto al contenuto dellepolizze.Tutte tali carenze rendono impossibile verificare le argomentazioni asupporto del motivo, che, peraltro, non contengono nemmeno alcunaartt. 1372 e 1936 c.c. che non risultano mai evocate.

La ricorrente, infatti,non ha addotto alcuna giustificazione in iure a supporto delle denunciateviolazioni di legge, né si è fatta carico di dedurre, giusta il disposto di cuiall’art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c., mediante la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata chemotivatamente ha ritenuto in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenzadi legittimità o dalla prevalente dottrina; ciò non permettendo a questaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamentodella denunziata violazione (v.

Cass. 26/06/2013, n. 16038;Cass. 01/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass.26/07/2024, n. 20870).

Deve, infatti, ribadirsi che «non è il punto d'arrivodella decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art.360, 1° comma, n. 3, c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nelselezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle» (v., daultimo, in tal senso Cass. 26/07/2024, n. 208709).Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre al vizio già rilevato supra,sub § 2, cui si rinvia, essa è stata dedotta senza che ne ricorrano ipresupposti - - anzi, in verità, è stata utilizzata per lamentare l’omessoesame delle fideiussioni di regresso e per trarne la conclusione che laCorte d'appello non abbia spiegato perché non avrebbe potuto pretenderedi essere garantita dai soggetti terzi rispetto all’ATI i quali avevano, incalce alle singole polizze, prestato incondizionatamente fideiussione diregresso.

Quand’anche questa Corte correggesse il vizio di sussunzione,facendo applicazione del principio iura novit curia, la censura non potrebbeessere accolta, perché l’asserito vizio di motivazione è argomentatofacendo ricorso a elementi estrinseci rispetto alla motivazione dellasentenza, postulando evidentemente un vizio di insufficienza dellamotivazione che non è più contemplato nel paradigma del motivo diricorso per cassazione.

L’attuale assetto normativo, come costantementeaffermato da questa Corte, riduce il sindacato di legittimità sul fatto al“minimo costituzionale”, consentendo di denunciare solo l’anomaliamotivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazioneapparente, irriducibile contrasto logico, ovvero motivazione perplessa odincomprensibile.

Tale anomalia, tuttavia, deve emergere direttamente daltesto della sentenza impugnata, «a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali», sicché non è consentito al ricorrente lamentare unNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026vizio di motivazione richiamando elementi estrinseci – quali atti,documenti, risultanze istruttorie, dichiarazioni, o valutazioni alternative delmateriale probatorio – perché appunto la censura mossa alla sentenza nonbensì alla maggiore o minore completezza della motivazione.Né è possibile ritenere che la sostanza della censura sia riconducibile allaviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. particolarmentequanto all’inciso – evocato come inspiegabile – «questo “tipo diinadempimento, etc. » - perché la motivazione impugnata fa rinvio perspiegarlo a quanto osservato sull’appello incidentale dell’ [OSCURATO:PERSONA].4.

Con la quarta ed ultima censura, la società istante prospetta laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.., in relazione all’art.360, 1° comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.

Attinta da censura è la seguentestatuizione: «Neppure risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa di CentroCartografico Italiano) sia stata parte del giudizio di primo grado risultandol’appello contro tale soggetto inammissibile».

La ricorrente la ritiene«errata e frutto di assoluta disattenzione», perché nel giudizio di primogrado aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i soggettiche nelle polizze avevano prestato fideiussioni di fideiussione, tra cuiCentro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che il Tribunale d Roma aveva dichiarocontumace non essendosi costituito in giudizio, alla prima udienza del 20gennaio 2005, dimenticando però di dar conto della contumacia nellasentenza e di riportare in epigrafe gli estremi del soggetto dichiaratocontumace.

Nonostante ciò, l’atto di appello era stato notificato a Exitones.p.a, quale incorporante per fusione del centro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rivolgendo la domanda restitutori nei confronti dell’incorporante.Pertanto, erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto inammissibilel’appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026La censura è stata formulata in violazione delle prescrizioni di cui all’art.366, primo comma, n. 6 c.p.c. (v. supra), non bastando, onde dimostrarel’errore della Corte territoriale per aver dichiarato inammissibile l’appellonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., le affermazioni formulate alle pagg. 27-29del ricorso.

E ciò anche senza considerare - per l’ennesima volta - il viziodi sussunzione in cui è incorsa la parte ricorrente denunciandoun’inesistente violazione dell’art. 112 c.p.c., per lamentare l’asseritaerronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello contro [OSCURATO:SOCIETA]5.

La sentenza impugnata conclusivamente va cassata con rinvio inrelazione al motivo accolto.

La Corte di rinvio dovrà provvedere sul motivodi appello che essa stessa nella sentenza cassata ha indicato sub 1B) apag.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono infondati, il quarto èinammissibile.

Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità quanto al rapporto processuale cui si riferisce ildisposto rinvio (e quindi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso cheImperatore [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede.Le spese relative agli altri rapporti processuali e in favore dei resistenticui si riferiva il motivo 2B, e quindi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., RenatoBocchi ed [OSCURATO:SOCIETA]., sono liquidate nella misura indicata indispositivo; non vanno liquidate invece nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso chela notifica del ricorso nei suo confronti è occorsa solo a fini meramenteprocessuali, sul rilievo del litisconsorzio processuale in quanto, come giàchiarito nel ricorso, la controversia con l’Istituto è stata definitastragiudizialmente (pag. 16); né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e siVanda Trombetta (aventi causa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,estinta, in qualità di soci), ai quali il ricorso è stato notificato solo ai sensidell’art. 332 c.p.c, in quanto, come già chiarito nell’atto, la domandacondannatoria (di regresso del garante solvens) non è stata rivolta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; di conseguenza, la loro costituzione ela richiesta di rigetto del ricorso e quella relativa alla liquidazione delleNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026spese processuali debbono ritenersi carenti di interesse; tantomenodevono liquidarsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di ElisabettaCinquenti (aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., estinta, in qualità disoci della stessa), ai quali parimenti la notifica del ricorso è occorsa solonella veste di cui all’art. 332 c.p.c, in quanto la domanda condannatoria(di regresso del garante solvens) non è stata rivolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; anche la loro costituzione e richiesta di rigetto delricorso e quella relativa alla liquidazione delle spese processuali debbonoritenersi affetti da carenza di interesse –pur dovendosi aggiungere chel’eventuale difetto della notifica del ricorso riassuntivo in sede di appellonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rilevare unicamente neisuoi confronti - ; in ogni caso, la difesa dei medesimi (pag. 16) haconfermato “l’estraneità di ASEP rispetto alle domande formulate daAtradius” (il che corrobora l’ipotesi della carenza di interesse alle richiestedi rigetto e di spese).

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il terzo;dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezionee in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegiudizio di legittimità.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA].r.l in liquidazione, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida perciascuna parte in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Dispone la distrazione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] delle spese liquidate infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., come richiesto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi rappresentanti legali protempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026e contro[OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGIUSEPPE RAPPAZZO, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA], successore ex lege di INPDAP, in persona del procuratore speciale,CIPRIANI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:PERSONA] estinta a cancellata dal registro delle imprese, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026CINQUETTI ELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], eredi con beneficio diinventario di [OSCURATO:PERSONA], socio della cessata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocatoALBERTO MIONI, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA], cancellata dal Registro delle Imprese e per essa i sociMUSCATELLO DOMENICO e SOCIETÀ A R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per essa, cancellata dal Registro delleImprese, i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per essa, cancellata dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], erede del suo socio unicoNICOLA UNGARO;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3845/2022,depositata il 06/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiamava in giudizio la S.I.C. (Società ItalianaCauzioni) s.p.a. — oggi [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. (d’ora in avantisemplicemente [OSCURATO:PERSONA]) — e l'INPDAP (oggi [OSCURATO:PERSONA]), esponendo chequest’ultimo aveva proceduto all'escussione di diverse polizze fideiussorie(OC 0010361, OC 0021487, OC 0022416, OC 0022417, OC 0022418, , DE0062637, DE 0085504, DE 0085505, DE 0085506), emesse dalla S.I.C. abeneficio dell’Inpdap a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione dispecifici lotti del suo patrimonio immobiliare per conto dell’ATI intercorsaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., echiedendo l'accertamento negativo dei crediti escussi per intervenutaestinzione delle garanzie e la condanna, in ogni caso, dell’Inpdap alpagamento di euro 6.044.291,29 o, in subordine, la compensazione deicrediti derivanti dall'escussione delle polizze fideiussorie con i creditiprofessionali e i rimborsi spese maturati verso l'Inpdap per l'attività digestione svolta, con condanna alla restituzione della differenza.Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a resistere alla domanda attrice,spiegava domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei dannicontro [OSCURATO:SOCIETA]. e contro la garante [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'integrazione del contraddittorio (artt. 102 e 106c.p.c.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale co-obbligataprincipale, e dei terzi coobbligati, ovvero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e peressa i soci Beniamino e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (eper essa i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA].(e per essa i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e per essal'erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] eDomenico Muscatello, allo scopo, nell’ipotesi di rigetto delle domandedell’attrice nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], di esercitare contestualmente le propriedomande trasversali di regresso e manleva; segnatamente, chiedeva lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con i co-obbligati, a rimborsarla, ai sensidegli artt. 1949 e ss. c.c., di tutte le somme che fosse stata condannata aversare, «per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione in relazione alle 6richiamate polizze fideiussorie, e quindi anche per l’eventualesoccombenza a titolo di spese giudiziali».Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24534/2014, respingeva ledomande di [OSCURATO:SOCIETA]. e, accertati i suoi gravi inadempimenti (perchéstrumentalizzando il suo ruolo nell’ATI, aveva affidato a terzi l’esecuzionedi prestazioni della cui effettiva esecuzione vi era ampio motivo di dubitareNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026tanto che era nato un procedimento penale a suo carico per associazioneper delinquere finalizzata alla truffa, sfociato nella declaratoria diprescrizione del reato quanto alle persone fisiche, ma con condanna dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai sensi del d.gs. 231/01),condannava in solido [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] delle somme quantificate secondo lacosiddetta "ipotesi Alfa" della C.T.U., con interessi legali ex art. 2033cod.civ, dai giorni dei singoli pagamenti. Tale ipotesi identificava loscenario contabile più oneroso comprendente i canoni di locazione nonriscossi per inerzia dei gestori, gli oneri accessori rimasti insoluti e leeccedenze di spese di manutenzione non giustificate documentalmente. IlTribunale accoglieva, inoltre, la domanda di regresso di [OSCURATO:PERSONA], maesclusivamente verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso tale pronuncia proponevano distinti appelli principali [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA]; l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA].p.a. proponeva appello incidentale condizionato.Nelle more del giudizio di gravame, [OSCURATO:PERSONA] comunicava di averintegralmente corrisposto all'[OSCURATO:PERSONA] l'importo di euro 7.457.951,22,comprensivo di capitale e accessori, depositando la relativa quietanzarilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, chiedeva che la Corte territorialedichiarasse la cessazione della materia del contendere nel rapporto conl'[OSCURATO:PERSONA], stante l'avvenuta soddisfazione del credito dell’istituto, edomandava espressamente che venisse accertato il suo diritto disurrogarsi ex artt. 1201, 1203 e 1949 c.c. nei diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], concondanna di tutti i soggetti contraenti e dei coobbligati di regresso alrimborso delle somme versate; domanda calibrata sui diversi titoli diresponsabilità e così ripartita: nei confronti dei debitori principali Agieds.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (componenti dell’ATI nel cui interesseerano state rilasciate le polizze) instava per la condanna in solido alNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026rimborso dell'intero importo di euro 7.457.951,22 a titolo di regresso,quindi, domandava che, confermato l’accertamento dell’obbligorestitutorio già statuito dal Tribunale, esso venisse definito nel quantum;domandava la condanna di ciascuno dei soggetti coobbligati in forza dellespecifiche "fideiussioni di regresso”, in solido tra loro o pro quota secondoi rispettivi impegni contrattuali, a restituirle le somme pagate in quantogarante: specificamente chiedeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il sociounico [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore della società estinta, fosserocondannati a restituire la somma di euro 2.168.059,19, [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e le persone fisicheRenato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero condannate a versarlel’importo di euro 2.204.659,98.La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3845/2022, pubblicata il6 giugno 2022 e notificata il 18 luglio 2022, ha dichiarato la cessazionedella materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato gli appelliprincipali di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA].Segnatamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corted'appello ha rigettato l'undicesimo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] con cuiveniva lamentata l'omessa pronuncia in relazione a tutti i soggetti terzidalla stessa chiamati in prime cure, nei cui confronti il Tribunale nonaveva disposto alcunché, non avendo accolto né respinto la domanda dimanleva di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di queste affermazioni: «dalla motivazionedella sentenza impugnata si ricava[va] il rigetto della domanda svolta neiconfronti dei soggetti non condannati e nel dispositivo [era]èespressamente detto "e rigetta ogni domanda ecc...". La condanna,invero, è stata pronunciata dal Tribunale in forza dell'articolo 2033 c.c. afronte della rilevata nullità o comunque assenza di ogni contratto chegiustificasse gli spostamenti patrimoniali dall'INPDAP ad altri soggetti perprestazioni mai pattuite (ed in gran parte mai neppure eseguite). Questotipo di "inadempimento" dell'appalto non è tra quelli che si comunicanoNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026automaticamente a tutti i componenti del raggruppamento temporaneo diimprese; come si dirà in risposta ad analogo motivo di appello incidentaledell' [OSCURATO:PERSONA] nella causa a cui è riunita, si tratta di una condotta di caratterecommissivo su base dolosa di [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con impreseestranee al RTI. E tale contegno non può collegarsi alle prestazionicontrattuali validamente convenute anche dagli altri soggetti delraggruppamento che non possono risponderne in via solidale con gli autorie soli beneficiari dei pagamenti indebiti; neppure risulta che Exitones.p.a., avente causa di [OSCURATO:PERSONA], sia stata parte delgiudizio di primo grado, risultando l’appello contro tale soggettoinammissibile».Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.Hanno resistito con separati controricorsi l'[OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il gruppo deirestanti coobbligati (soci delle cessate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), mentre la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hasvolto difese in questa sede.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni scritte.In vista dell’odierna Camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a eAlerion [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Edoardo DiVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.La società esponente lamenta che la Corte d'Appello sia incorsa in unvizio «di assoluta evidenza» oltre che «paradossale» per non averNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026pronunciato sul motivo di appello (l’undicesimo) con cui aveva chiesto che,confermato l’obbligo restitutorio sancito dalla sentenza di primo grado acarico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fosse specificato che ilsuo credito nei loro confronti ammontava a euro 7.457.951,22, oltre ainteressi.La Corte territoriale si sarebbe limitata a dichiarare la cessazione dellamateria del contendere nel rapporto processuale con l’ [OSCURATO:PERSONA], nonpronunciando sul riferito motivo di appello, limitandosi a «respingere nelresto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]». Detto vizio, secondo la ricorrente, sarebbe«tanto più grave» perché il Tribunale, dopo averla condannata a pagare lasomma di euro di euro 7.457.951,22 in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva anchestatuito che «l’[OSCURATO:SOCIETA]. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono tenute amanlevare la [OSCURATO:PERSONA] N.V. e/o a rimborsare aquest’ultima tutte le somme versate in forza della polizza fideiussoria edella presente sentenza»; statuizione autonoma sulla quale in assenza diimpugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l., rimasta contumace, si sarebbe formato il giudicato.Il motivo è fondato per quanto di ragione.La Corte d'appello, dopo avere (v. p. 5) riferito il contenutodell’undicesimo motivo di appello, articolato in due punti (1B e 2B), si èpronunciata solo in merito al punto 2B, relativo, come specificato a p. 6,alla omessa «pronuncia in relazione a tutti i soggetti, terzi dalla stessachiamati in causa in prime cure, nei confronti dei quali il tribunale nonaveva disposto alcunché, non avendo accolto né respinto espressamentela domanda di manleva di [OSCURATO:PERSONA]».Sulla richiesta di cui al punto 1B – segnatamente volta a «confermarel’accertamento dell’obbligo restitutorio già statuito nella sentenza di I°grado a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] (…) e, per l’effetto,predette [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in solido tra loro, aNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di euro 7.457.951,22» - nonvi è stata alcuna pronuncia.[OSCURATO:PERSONA] coglie nel segno là dove evidenzia la sussistenza del vizio diomessa pronuncia in cui è incorsa la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come si evince direttamente dalla sentenza impugnata– senza la necessità di attingere al contenuto dell’atto di appello e dellasentenza di primo grado che, contravvenendo alle prescrizioni di cuiall’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., parte ricorrente non ha localizzatoin questo giudizio di legittimità - ha esaurito il proprio esame rigettandol’undicesimo motivo di appello nella sola parte in cui denunciava il difettodi statuizione del Tribunale sulla domanda di manleva verso i terzichiamati; al contrario, il giudice di secondo grado ha totalmente omesso discrutinare il gravame relativo al necessario passaggio dalla condannagenerica alla condanna specifica di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA].r.l. Poiché l'atto di appello – come lo stesso giudice a quo ha rilevato -conteneva una precisa sollecitazione alla determinazione del quantumdebeatur, il silenzio serbato sul punto integra la violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato. Né tale lacuna può esserecolmata ricorrendo alla figura del rigetto implicito. Invero, affinché possaconfigurarsi una decisione implicita di rigetto, è necessario che la pretesanon esaminata risulti logicamente e giuridicamente incompatibile con lastatuizione adottata. Nel caso di specie, il rigetto della domanda verso ifideiussori (ulteriori terzi chiamati) non ha comportato affatto la riformadella sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la condannarestitutoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(componenti dell'ATI nei cui confronti erano state rilasciate le polizzeescusse dall’[OSCURATO:PERSONA]) e pertanto il giudice d'appello, investito della domandadi quantificazione di detto obbligo, era obbligato a provvedereesplicitamente in senso positivo o negativo; un eventuale rigetto dellapretesa risarcitoria avrebbe richiesto una specifica motivazione (adNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026esempio per carenza di allegazione), che invece nel provvedimentoimpugnato difetta del tutto.Tanto emerge sulla base della stessa lettura della sentenza di appello.d2. Mediante la seconda doglianza, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e lafalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 e n. 5 c.p.c.L’esponente sostiene che la Corte territoriale, disattendendo il motivo diappello con cui aveva lamentato il vizio di omessa pronuncia dellasentenza di primo grado in ordine alla domanda di regresso formulata neiconfronti dei fideiussori dei fideiussori, sarebbe incorsa, a sua volta, nelvizio di omessa pronuncia (v. p. 22 del ricorso) e, nel confermare lasentenza di prime cure, ritenendo che dalla motivazione della sentenzaimpugnata si ricavava il rigetto della domanda, avrebbe statuito inmaniera apodittica ed errata, incorrendo nella violazione dell’art. 111Cost.Il motivo è infondato.Anche senza considerare la manifesta contraddittorietà della censura làdove pretende di denunciare, congiuntamente e con riguardo allamedesima statuizione, sia il vizio di omessa pronuncia che quello diomessa motivazione - tali fattispecie sono ontologicamente incompatibili:mentre l'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) presuppone la totale assenzadi una decisione su un capo di domanda, il vizio di motivazione postula, alcontrario, che una decisione sia stata effettivamente adottata, ma risulticarente o illogica nell'iter argomentativo (Cass. 05/03/2021, n. 6150) ;pertanto, è tecnicamente impossibile lamentare che il giudice d'appello"non abbia deciso" e, al contempo, criticare "come ha deciso" - se la Corteterritoriale, come nel caso di specie, ha preso in esame l'undicesimomotivo di gravame nella parte in cui veniva denunciato il vizio di omessapronuncia sulla domanda introdotta al punto 2B, ed ha ritenuto che il viziodenunciato non vi fosse, avendo il Tribunale disatteso nel merito laNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026domanda, essa ha enunciato una statuizione di rigetto nel merito.Pertanto, la ricorrente incorre in evidente errore nel denunciare unalacuna del provvedimento che oltre ad essere smentita dalla stessaarticolazione del motivo (là dove si duole contraddittoriamente anchedell’apoditticità della motivazione) non ricorre.Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra ledecisioni massimate sul punto più recenti, Cass. 23/10/2024, n. 27551), ilvizio di omessa pronuncia è configurabile solo in presenza di un totalesilenzio del giudice su un capo di domanda o su un motivo di gravame,tale da impedire la comprensione della ratio decidendi. Al contrario,quando il giudice prende in esame il motivo e lo rigetta — come avvenutonel caso in esame — egli compie un'attività di giudizio che soddisfal'obbligo di cui all'art. 112 c.p.c.Se il motivo – per absurdum - si potesse esaminare al di là dellaerroneità della prospettazione e, dunque, nel presupposto che la Corted’appello abbia errato a ritenere che il Tribunale avesse deciso sull’oggettodella omissione di pronuncia denunciata con l’undicesimo motivo, in ognicaso se ne dovrebbe rilevare l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, primocomma, n. 6 c.p.c., giacché parte ricorrente ha omesso di localizzare inquesto giudizio di legittimità la sentenza di primo grado, il cui esamesarebbe necessario per uno scrutinio nel detto senso: invero, non soloomette di indicare se la sentenza sia stata prodotta con il ricorso, peraltronon riscontrandosi la produzione nemmeno nell’elenco degli allegati alricorso, ma ha omesso pure di precisare se abbia inteso fare riferimentoalla presenza della sentenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello,come ammette Cass., Sez. Un., 3/11/2021, n. 22726. Risulta, dunque,violato l’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.: anchedeclinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021,Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, inlinea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è laNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente allagaranzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione dellagiustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte delcompito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il dirittodi accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (ilprincipio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduceil contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoe se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenutosoddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 c.p.c., perchéparte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specificoriferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap,individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui giàerano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuniestratti”): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche”fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c.,i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cuisiano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli attiprocessuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481).Il motivo, per di più, in quanto proposto contro [OSCURATO:SOCIETA]. patisceuna inammissibilità preliminare, giacché la Corte territoriale – a pag. 6,terzultima proposizione – ha affermato che l’appello nei confronti dellamedesima era inammissibile, perché proposto contro soggetto che non erastato parte del giudizio di primo grado e detta statuizione non è stataimpugnata.3. Attraverso il terzo motivo l'esponente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt.1372 e 1936 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.Pur attribuendo alla censura introdotta con il motivo precedente «sicuroruolo assorbente», la ricorrente evidenzia che «anche la successivaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026proposizione (che in forza dell’inciso «invero» vorrebbe essere esplicativa)in cui si esaurisce la scarna motivazione della sentenza della Corted’appello … è viziata da un errore manifesto», giacché, «data l’incoerenzalogica delle proposizioni», parrebbe aver ritenuto che la sua condanna neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria del RTI, e di [OSCURATO:PERSONA].r.l., fosse stata disposta dal tribunale ai sensi dell’art. 2033 c.c..,escludendo il suo diritto di agire nei confronti dei terzi, estranei all’Ati echiamati in causa come fideiussori di regresso in forza degli impegnirestitutori assunti nelle appendici alle polizze.Parte ricorrente rileva che il Tribunale di Roma, accertati i graviinadempimenti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (consistiti nella strumentalizzazione del suoruolo all’interno dell’ATI e nell’affidamento a terzi di prestazioni maieseguite o di dubbia esecuzione, oggetto anche di procedimento penale),aveva ritenuto pienamente operative le polizze fideiussorie che avevarilasciato in favore dell’INPDAP, qualificandole come contratti autonomi digaranzia e condannandola al pagamento. Dopo aver onorato tale impegnoin conformità alla sentenza di primo grado, aveva riproposto in appello ladomanda di rimborso nei confronti dei soggetti che, nelle appendici allesingole polizze, si erano costituiti fideiussori di regresso, obbligandosi atenerla indenne, senza eccezioni, da ogni esborso.La Corte d'appello, rigettando il motivo di gravame e sostenendo che ilTribunale avesse rigettato la domanda di regresso nei confronti dei terzico-fideiussori di regresso chiamati in giudizio, in quanto avendocondannato [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 2033 c.c. per una sua condottadolosa in concorso con imprese estranee all’ATI (consistita nell’aver postoa carico dell’ [OSCURATO:PERSONA] pagamenti per prestazioni non pattuite e non eseguite),aveva escluso che tale inadempimento potesse comunicarsi agli altricomponenti del raggruppamento (RTI), non avrebbe in alcun modoconsiderato che nelle appendici alle polizze stipulate coi terzi chiamati erapresente uno specifico impegno contrattuale, in forza del quale iNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026fideiussori del regresso o fideiussori alla fideiussione (fattispecie chericorre quando il fideiussori si obbliga nei confronti di colui che è giàfideiussore onde garantirgli, una volta che abbia pagato, la fruttuositàdell’azione di regresso nei confronti del debitore principale) avevanoformalmente assunto l’obbligo di tenerla indenne da ogni pagamentoeffettuato per la polizza stessa "a qualunque titolo e per qualunqueragione", con rinuncia a ogni eccezione.Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.Anche senza considerare che le argomentazioni a supporto del motivonon rispecchiano i vizi denunciati nell’epigrafe e ferma la già rilevatainammissibilità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., il motivo è stato dedotto inviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., sia per la mancanzaindividuazione, tanto mediante riproduzione diretta, quanto conriproduzione indiretta con riferimento agli atti, nonché riguardo allalocalizzazione, del tenore delle domande contro i soggetti cui il motivo diriferisce – peraltro neppure indicati – (carenza cui non può rimediarsidella sentenza di prime cure, sia, ancora, quanto al contenuto dellepolizze.Tutte tali carenze rendono impossibile verificare le argomentazioni asupporto del motivo, che, peraltro, non contengono nemmeno alcunaartt. 1372 e 1936 c.c. che non risultano mai evocate. La ricorrente, infatti,non ha addotto alcuna giustificazione in iure a supporto delle denunciateviolazioni di legge, né si è fatta carico di dedurre, giusta il disposto di cuiall’art. 366, 1° comma, n. 4, c.p.c., mediante la specifica indicazione delleaffermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata chemotivatamente ha ritenuto in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenzadi legittimità o dalla prevalente dottrina; ciò non permettendo a questaNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamentodella denunziata violazione (v. Cass. 26/06/2013, n. 16038;Cass. 01/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass.26/07/2024, n. 20870). Deve, infatti, ribadirsi che «non è il punto d'arrivodella decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art.360, 1° comma, n. 3, c.p.c., ma l'impostazione giuridica che,espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nelselezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle» (v., daultimo, in tal senso Cass. 26/07/2024, n. 208709).Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre al vizio già rilevato supra,sub § 2, cui si rinvia, essa è stata dedotta senza che ne ricorrano ipresupposti - - anzi, in verità, è stata utilizzata per lamentare l’omessoesame delle fideiussioni di regresso e per trarne la conclusione che laCorte d'appello non abbia spiegato perché non avrebbe potuto pretenderedi essere garantita dai soggetti terzi rispetto all’ATI i quali avevano, incalce alle singole polizze, prestato incondizionatamente fideiussione diregresso. Quand’anche questa Corte correggesse il vizio di sussunzione,facendo applicazione del principio iura novit curia, la censura non potrebbeessere accolta, perché l’asserito vizio di motivazione è argomentatofacendo ricorso a elementi estrinseci rispetto alla motivazione dellasentenza, postulando evidentemente un vizio di insufficienza dellamotivazione che non è più contemplato nel paradigma del motivo diricorso per cassazione. L’attuale assetto normativo, come costantementeaffermato da questa Corte, riduce il sindacato di legittimità sul fatto al“minimo costituzionale”, consentendo di denunciare solo l’anomaliamotivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazioneapparente, irriducibile contrasto logico, ovvero motivazione perplessa odincomprensibile. Tale anomalia, tuttavia, deve emergere direttamente daltesto della sentenza impugnata, «a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali», sicché non è consentito al ricorrente lamentare unNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026vizio di motivazione richiamando elementi estrinseci – quali atti,documenti, risultanze istruttorie, dichiarazioni, o valutazioni alternative delmateriale probatorio – perché appunto la censura mossa alla sentenza nonbensì alla maggiore o minore completezza della motivazione.Né è possibile ritenere che la sostanza della censura sia riconducibile allaviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. particolarmentequanto all’inciso – evocato come inspiegabile – «questo “tipo diinadempimento, etc. » - perché la motivazione impugnata fa rinvio perspiegarlo a quanto osservato sull’appello incidentale dell’ [OSCURATO:PERSONA].4. Con la quarta ed ultima censura, la società istante prospetta laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.., in relazione all’art.360, 1° comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. Attinta da censura è la seguentestatuizione: «Neppure risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa di CentroCartografico Italiano) sia stata parte del giudizio di primo grado risultandol’appello contro tale soggetto inammissibile». La ricorrente la ritiene«errata e frutto di assoluta disattenzione», perché nel giudizio di primogrado aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i soggettiche nelle polizze avevano prestato fideiussioni di fideiussione, tra cuiCentro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che il Tribunale d Roma aveva dichiarocontumace non essendosi costituito in giudizio, alla prima udienza del 20gennaio 2005, dimenticando però di dar conto della contumacia nellasentenza e di riportare in epigrafe gli estremi del soggetto dichiaratocontumace. Nonostante ciò, l’atto di appello era stato notificato a Exitones.p.a, quale incorporante per fusione del centro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rivolgendo la domanda restitutori nei confronti dell’incorporante.Pertanto, erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto inammissibilel’appello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026La censura è stata formulata in violazione delle prescrizioni di cui all’art.366, primo comma, n. 6 c.p.c. (v. supra), non bastando, onde dimostrarel’errore della Corte territoriale per aver dichiarato inammissibile l’appellonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., le affermazioni formulate alle pagg. 27-29del ricorso. E ciò anche senza considerare - per l’ennesima volta - il viziodi sussunzione in cui è incorsa la parte ricorrente denunciandoun’inesistente violazione dell’art. 112 c.p.c., per lamentare l’asseritaerronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello contro [OSCURATO:SOCIETA]5. La sentenza impugnata conclusivamente va cassata con rinvio inrelazione al motivo accolto. La Corte di rinvio dovrà provvedere sul motivodi appello che essa stessa nella sentenza cassata ha indicato sub 1B) apag. 5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono infondati, il quarto èinammissibile. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità quanto al rapporto processuale cui si riferisce ildisposto rinvio (e quindi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., atteso cheImperatore [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede.Le spese relative agli altri rapporti processuali e in favore dei resistenticui si riferiva il motivo 2B, e quindi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., RenatoBocchi ed [OSCURATO:SOCIETA]., sono liquidate nella misura indicata indispositivo; non vanno liquidate invece nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso chela notifica del ricorso nei suo confronti è occorsa solo a fini meramenteprocessuali, sul rilievo del litisconsorzio processuale in quanto, come giàchiarito nel ricorso, la controversia con l’Istituto è stata definitastragiudizialmente (pag. 16); né nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e siVanda Trombetta (aventi causa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,estinta, in qualità di soci), ai quali il ricorso è stato notificato solo ai sensidell’art. 332 c.p.c, in quanto, come già chiarito nell’atto, la domandacondannatoria (di regresso del garante solvens) non è stata rivolta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; di conseguenza, la loro costituzione ela richiesta di rigetto del ricorso e quella relativa alla liquidazione delleNumero registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026spese processuali debbono ritenersi carenti di interesse; tantomenodevono liquidarsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di ElisabettaCinquenti (aventi causa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., estinta, in qualità disoci della stessa), ai quali parimenti la notifica del ricorso è occorsa solonella veste di cui all’art. 332 c.p.c, in quanto la domanda condannatoria(di regresso del garante solvens) non è stata rivolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; anche la loro costituzione e richiesta di rigetto delricorso e quella relativa alla liquidazione delle spese processuali debbonoritenersi affetti da carenza di interesse –pur dovendosi aggiungere chel’eventuale difetto della notifica del ricorso riassuntivo in sede di appellonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] potrebbe rilevare unicamente neisuoi confronti - ; in ogni caso, la difesa dei medesimi (pag. 16) haconfermato “l’estraneità di ASEP rispetto alle domande formulate daAtradius” (il che corrobora l’ipotesi della carenza di interesse alle richiestedi rigetto e di spese). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il terzo;dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa sezionee in diversa composizione, anche per regolare le spese del presentegiudizio di legittimità.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dicassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA].r.l in liquidazione, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida perciascuna parte in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Dispone la distrazione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] delle spese liquidate infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., come richiesto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23211/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 11490/2026Data pubblicazione 28/04/2026Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 dalla Terzasezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteRaffaele Frasca
Sentenza Cassazione n. 11490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris