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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 33087/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19662/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 951/2024 depositata il 18/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono l’autorità giudiziaria ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il rilascio dell’immobile detenuto senza titolo dal, rispettivamente, figlio e nipote, [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di primo grado accolse il ricorso e condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare detto bene ai rispettivi titolari, libero da persone o cose, al distacco delle utente a sé intestate, all’asporto dei propri effetti personali e alla consegna delle chiavi nel termine di venti giorni dalla data del provvedimento, nonché a versare alla controparte una indennità di occupazione per complessivi € 500,00 mensili decorrenti dal novembre 2018 fino alla restituzione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, spiegata dal resistente a carico del quale poneva le spese processuali. 2.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito chiarì che l’immobile era abitato da [OSCURATO:PERSONA] non in forza di un contratto ma, fin dalla prima infanzia, in termini di “mera detenzione” conseguente alla scelta, dei genitori, di destinare l’immobile a dimora familiare e di lasciarvi vivere il figlio, stante il principio, espresso in proposito dalla giurisprudenza (Cass. n. 27411/2019), secondo il quale il solo fatto della convivenza non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima, ovvero come una sorta di compossesso. 3.Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, posto l’onere del detentore che assuma di avere acquisito a tale titolo un diritto reale sul bene di dedurre e dimostrare l’interversione del possesso e il relativo protrarsi per il periodo di legge, il Tribunale rilevò che nella vicenda in esame detta interversione fosse collocabile nell’autunno 2018, ossia quando [OSCURATO:PERSONA], successivamente al trasferimento del padre presso altra abitazione, iniziò a utilizzare l’immobile contro la volontà dei prossimi congiunti e ad apportarvi modifiche - quali la sostituzione delle serrature, l’allaccio di nuove utenze a proprio nome, l’installazione di telecamera - “nonostante la loro opposizione” comprovata. 4.La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ma l’appello fu respinto.

La Corte d’appello, preliminarmente escluse che il Tribunale avesse violato l’art. 702-bis c.p.c. non disponendo il mutamento di rito avendo, nell’evidenziare trattarsi di “procedimento documentale”, debitamente esplicitato le ragioni valevoli a escludere la necessità di un’ulteriore attività istruttoria.

Si escluse inoltre che l’odierno ricorrente avesse dimostrato attraverso la precisa indicazione delle attività probatorie non potute esperire, lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivato, alla parte che se ne dolga, dalla decisione della controversia senza ulteriore istruttoria. 5.Il giudice di secondo grado escluse la denunciata violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto “a prescindere dalla qualifica dell’azione come di rivendicazione, quindi di natura reale, piuttosto che di restituzione del bene e, pertanto, di carattere personale, in entrambi i casi il risultato pratico è lo stesso, oltre alla considerazione di essere stata comunque fornita, da parte ricorrente, sia la prova documentale della rispettiva titolarità del bene immobile in questione, neanche contestata dall’odierno appellante, sia dei relativi titoli di provenienza”. 6.Infine, si escluse che sussistessero i presupposti per usucapire il diritto di abitazione, richiesto dall’Aiuti, mancandone il presupposto indefettibile.

Si osservò infatti che “dal momento che, sebbene sia indubbia la possibilità di usucapire tanto il diritto di uso, quanto quello di abitazione di un immobile altrui, nella fattispecie ciò è chiaramente impedito dall’assenza di uno dei presupposti utili a tal fine, ossia, nello specifico, il protrarsi, per il periodo stabilito dalla legge, dell’utilizzo del bene da parte del richiedente l’usucapione del diritto reale di godimento, esercitato non più come detenzione bensì quale possesso”.

Al riguardo, infatti, muovendo dal pacifico indirizzo giurisprudenziale di legittimità, recentemente ribadito (cfr. Cass. Civ. 25.02.2022 n. 6330; Cass. Civ.24.11.2020 n. 26688; Cass. Civ 25.10.2019 n. 27411), in forza del quale la presunzione del possesso “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi dalla convivenza nell’immobile con il proprietario possessore, non può non rilevarsi che dalle emergenze istruttorie, fornite dal confronto dei documenti prodotti da ciascun contendente, si evince come l’odierno appellante abbia iniziato a manifestare l’intenzione di escludere i legittimi titolari dal godimento del loro immobile, tramite l’esercizio di un potere di fatto in nome proprio, solo dopo il trasferimento altrove del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nell’ottobre del 2018, giacché, fino a quel momento, lo stesso appellante era mero detentore di detto bene presso cui, peraltro, aveva smesso di dimorare dal rispettivo matrimonio, avvenuto nel 2010, per stabilirsi, unitamente alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], presso un appartamento sito in frazione Bellocchi del Comune di Fano”. 7.Avverso questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, resistono con controricorso Lorena e [OSCURATO:PERSONA].

E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ed il ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione di incompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso atteso.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (v., Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024, n. 9611). 2.Possono ora trattarsi i motivi di ricorso.

Con la prima censura si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. in relazione all’ art.360, n. 4 c.p.c. per aver rigettato la domanda di usucapione del diritto di uso e/o di abitazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] sulla casa sita in Fano, Strada nazionale [OSCURATO:PERSONA] n.33 per difetto dei requisiti di interversione della detenzione in possesso esclusivo per il periodo di cui all’art. 1158 c.c., ritenendo erroneamente che anche per i più limitati diritti reali di godimento , quali uso e/o abitazione, il possesso debba presentare i medesimi requisiti di esclusività previsti per la sola prescrizione acquisitiva del diritto reale di proprietà.

Sul punto il ricorrente rimarca che con la decisione n. 1584 del 2015 è stato già stabilito che “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzano, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all’esercizio di differenti diritti reali”.

In quest’ottica il ricorrente avrebbe esercitato, essendo quella la casa destinata ad abitazione dei suoi familiari fin dalla sua nascita, pure in forma di “compossesso” con il padre [OSCURATO:PERSONA], il diritto di abitazione che avrebbe poi pertanto usucapito.

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 1158 c.c. in relazione all’art.360, n.4, c.p.c. in quanto la Corte territoriale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo interpretato erroneamente la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e da questi reiterata in grado di appello, come domanda di usucapione di un diritto reale di proprietà correlato ad un possesso esclusivo ultraventennale e non quale mero diritto ad un possesso congiunto ovvero non esclusivo, idoneo per l’usucapione di un diritto reale di uso o mera abitazione. 3.A fronte di una domanda volta ad accertare l’intervenuta usucapione a suo favore di un diritto reale di godimento “minore”, la Corte Territoriale avrebbe emesso una pronuncia di rigetto la cui motivazione verte sulla mancata sussistenza dei requisiti di interversione in possesso esclusivo, opposto erga omnes per un periodo ultraventennale, in sostanza quindi pronunciando su una domanda di usucapione del diritto di piena proprietà, mai spiegata ed ha omesso di decidere sulla domanda effettivamente avanzata (usucapione del diritto di uso o di abitazione). 4.Con il terzo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione al mancato mutamento del rito e, conseguentemente, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati; violazione, dell’art. 702-bis, comma 7, e 702-ter c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), poiché il Giudice di appello ha indagato la necessità, negandola, di disporre attività istruttoria e mutare il rito sulla base di una qualifica della domanda del tutto erronea. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato l’usucapione del diritto di uso e/o di abitazione, il quale richiede l’accertamento della esistenza di un atto di compossesso (e non di possesso esclusivo).

È dunque sulla base di questa domanda di parte che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la necessità di mutare il rito e ammettere i mezzi istruttori richiesti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA].

La lesione del diritto alla difesa sarebbe del tutto evidente, giacché la prova del compossesso era proprio affidata all’interrogatorio deferito alle controparti: Capitolo 5, volto a dimostrare che “[OSCURATO:PERSONA] ha sempre vissuto in tale abitazione e continua a viverci, compatibilmente con i lunghi periodi di assenza per motivi di lavoro”; Capitolo 8, volto da dimostrare che “[n]el corso degli anni [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato numerosi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché effettuato numerosi acquisti per migliorare il godimento della propria abitazione” (pp. 5-6 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e p. 18 atto di citazione in appello).

Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati insieme, stante l’oggettiva connessione e sono infondati poiché il ricorrente non coglie la ratio della decisione.

Egli muove dal presupposto che la Corte d’appello abbia respinto la domanda perché avrebbe ritenuto necessario un possesso esclusivo ventennale, e quindi necessaria l’interversione del possesso, non avvedendosi che per i diritti reali minori è ben possibile che si realizzi un compossesso, cosa che nella specie nella prospettazione dell’Aiuti sarebbe avvenuta, idonea a consentire l’usucapione del diritto di abitazione.

Ma la Corte d’appello non ha affatto detto questo.

Il giudice di merito ha, diversamente, escluso in radice che nella specie sussistesse il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] tant’è che ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il solo fatto della convivenza non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima, ovvero come una sorta di compossesso.

Ed infatti va ribadito che in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass.n.11277 del 2015).

Ancor più chiaro è il principio affermato da Cass. n. 27411 del 2019 secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata.

Esclusa a monte la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse posseduto il bene, se non dal 2018, ossia da quando non poteva integrarsi alcuna mera tolleranza essendo pacifico che l’immobile era abitato contro la volontà del genitore, ne discendeva l’assenza del requisito temporale per l’acquisizione del diritto (qualsiasi diritto reale).

Le doglianze sono quindi respinte. 6.Quanto alla terza censura segue le sorti delle precedenti avendo il giudice correttamente valutato la domanda, nonché le emergenze probatorie esistenti e le istanze istruttorie formulate, e ritenuto che essa non richiedesse accertamenti ulteriori.

Difatti, avendo escluso che la mera tolleranza potesse costituire possesso,il mutamento di rito e tutto quanto ne conseguiva non avevano ragion d’essere.

In conclusione, il ricorso è respinto. 7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

L’art. l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore delle parti controricorrenti di una somma ulteriore di €. 3.500,00 e, ai sensi dell’art.96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Va dato atto –ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19662/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 951/2024 depositata il 18/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adirono l’autorità giudiziaria ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il rilascio dell’immobile detenuto senza titolo dal, rispettivamente, figlio e nipote, [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado accolse il ricorso e condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare detto bene ai rispettivi titolari, libero da persone o cose, al distacco delle utente a sé intestate, all’asporto dei propri effetti personali e alla consegna delle chiavi nel termine di venti giorni dalla data del provvedimento, nonché a versare alla controparte una indennità di occupazione per complessivi € 500,00 mensili decorrenti dal novembre 2018 fino alla restituzione, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione, spiegata dal resistente a carico del quale poneva le spese processuali. 2.Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito chiarì che l’immobile era abitato da [OSCURATO:PERSONA] non in forza di un contratto ma, fin dalla prima infanzia, in termini di “mera detenzione” conseguente alla scelta, dei genitori, di destinare l’immobile a dimora familiare e di lasciarvi vivere il figlio, stante il principio, espresso in proposito dalla giurisprudenza (Cass. n. 27411/2019), secondo il quale il solo fatto della convivenza non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima, ovvero come una sorta di compossesso. 3.Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, posto l’onere del detentore che assuma di avere acquisito a tale titolo un diritto reale sul bene di dedurre e dimostrare l’interversione del possesso e il relativo protrarsi per il periodo di legge, il Tribunale rilevò che nella vicenda in esame detta interversione fosse collocabile nell’autunno 2018, ossia quando [OSCURATO:PERSONA], successivamente al trasferimento del padre presso altra abitazione, iniziò a utilizzare l’immobile contro la volontà dei prossimi congiunti e ad apportarvi modifiche - quali la sostituzione delle serrature, l’allaccio di nuove utenze a proprio nome, l’installazione di telecamera - “nonostante la loro opposizione” comprovata. 4.La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ma l’appello fu respinto. La Corte d’appello, preliminarmente escluse che il Tribunale avesse violato l’art. 702-bis c.p.c. non disponendo il mutamento di rito avendo, nell’evidenziare trattarsi di “procedimento documentale”, debitamente esplicitato le ragioni valevoli a escludere la necessità di un’ulteriore attività istruttoria. Si escluse inoltre che l’odierno ricorrente avesse dimostrato attraverso la precisa indicazione delle attività probatorie non potute esperire, lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivato, alla parte che se ne dolga, dalla decisione della controversia senza ulteriore istruttoria. 5.Il giudice di secondo grado escluse la denunciata violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto “a prescindere dalla qualifica dell’azione come di rivendicazione, quindi di natura reale, piuttosto che di restituzione del bene e, pertanto, di carattere personale, in entrambi i casi il risultato pratico è lo stesso, oltre alla considerazione di essere stata comunque fornita, da parte ricorrente, sia la prova documentale della rispettiva titolarità del bene immobile in questione, neanche contestata dall’odierno appellante, sia dei relativi titoli di provenienza”. 6.Infine, si escluse che sussistessero i presupposti per usucapire il diritto di abitazione, richiesto dall’Aiuti, mancandone il presupposto indefettibile. Si osservò infatti che “dal momento che, sebbene sia indubbia la possibilità di usucapire tanto il diritto di uso, quanto quello di abitazione di un immobile altrui, nella fattispecie ciò è chiaramente impedito dall’assenza di uno dei presupposti utili a tal fine, ossia, nello specifico, il protrarsi, per il periodo stabilito dalla legge, dell’utilizzo del bene da parte del richiedente l’usucapione del diritto reale di godimento, esercitato non più come detenzione bensì quale possesso”. Al riguardo, infatti, muovendo dal pacifico indirizzo giurisprudenziale di legittimità, recentemente ribadito (cfr. Cass. Civ. 25.02.2022 n. 6330; Cass. Civ.24.11.2020 n. 26688; Cass. Civ 25.10.2019 n. 27411), in forza del quale la presunzione del possesso “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi dalla convivenza nell’immobile con il proprietario possessore, non può non rilevarsi che dalle emergenze istruttorie, fornite dal confronto dei documenti prodotti da ciascun contendente, si evince come l’odierno appellante abbia iniziato a manifestare l’intenzione di escludere i legittimi titolari dal godimento del loro immobile, tramite l’esercizio di un potere di fatto in nome proprio, solo dopo il trasferimento altrove del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nell’ottobre del 2018, giacché, fino a quel momento, lo stesso appellante era mero detentore di detto bene presso cui, peraltro, aveva smesso di dimorare dal rispettivo matrimonio, avvenuto nel 2010, per stabilirsi, unitamente alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], presso un appartamento sito in frazione Bellocchi del Comune di Fano”. 7.Avverso questa decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, resistono con controricorso Lorena e [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ed il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione di incompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata del ricorso atteso. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (v., Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611). 2.Possono ora trattarsi i motivi di ricorso. Con la prima censura si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. in relazione all’ art.360, n. 4 c.p.c. per aver rigettato la domanda di usucapione del diritto di uso e/o di abitazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] sulla casa sita in Fano, Strada nazionale [OSCURATO:PERSONA] n.33 per difetto dei requisiti di interversione della detenzione in possesso esclusivo per il periodo di cui all’art. 1158 c.c., ritenendo erroneamente che anche per i più limitati diritti reali di godimento , quali uso e/o abitazione, il possesso debba presentare i medesimi requisiti di esclusività previsti per la sola prescrizione acquisitiva del diritto reale di proprietà. Sul punto il ricorrente rimarca che con la decisione n. 1584 del 2015 è stato già stabilito che “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzano, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all’esercizio di differenti diritti reali”. In quest’ottica il ricorrente avrebbe esercitato, essendo quella la casa destinata ad abitazione dei suoi familiari fin dalla sua nascita, pure in forma di “compossesso” con il padre [OSCURATO:PERSONA], il diritto di abitazione che avrebbe poi pertanto usucapito. 2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 1158 c.c. in relazione all’art.360, n.4, c.p.c. in quanto la Corte territoriale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo interpretato erroneamente la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e da questi reiterata in grado di appello, come domanda di usucapione di un diritto reale di proprietà correlato ad un possesso esclusivo ultraventennale e non quale mero diritto ad un possesso congiunto ovvero non esclusivo, idoneo per l’usucapione di un diritto reale di uso o mera abitazione. 3.A fronte di una domanda volta ad accertare l’intervenuta usucapione a suo favore di un diritto reale di godimento “minore”, la Corte Territoriale avrebbe emesso una pronuncia di rigetto la cui motivazione verte sulla mancata sussistenza dei requisiti di interversione in possesso esclusivo, opposto erga omnes per un periodo ultraventennale, in sostanza quindi pronunciando su una domanda di usucapione del diritto di piena proprietà, mai spiegata ed ha omesso di decidere sulla domanda effettivamente avanzata (usucapione del diritto di uso o di abitazione). 4.Con il terzo motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione al mancato mutamento del rito e, conseguentemente, alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati; violazione, dell’art. 702-bis, comma 7, e 702-ter c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), poiché il Giudice di appello ha indagato la necessità, negandola, di disporre attività istruttoria e mutare il rito sulla base di una qualifica della domanda del tutto erronea. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha domandato l’usucapione del diritto di uso e/o di abitazione, il quale richiede l’accertamento della esistenza di un atto di compossesso (e non di possesso esclusivo). È dunque sulla base di questa domanda di parte che la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la necessità di mutare il rito e ammettere i mezzi istruttori richiesti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA]. La lesione del diritto alla difesa sarebbe del tutto evidente, giacché la prova del compossesso era proprio affidata all’interrogatorio deferito alle controparti: Capitolo 5, volto a dimostrare che “[OSCURATO:PERSONA] ha sempre vissuto in tale abitazione e continua a viverci, compatibilmente con i lunghi periodi di assenza per motivi di lavoro”; Capitolo 8, volto da dimostrare che “[n]el corso degli anni [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato numerosi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché effettuato numerosi acquisti per migliorare il godimento della propria abitazione” (pp. 5-6 comparsa di risposta con domanda riconvenzionale e p. 18 atto di citazione in appello). Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati insieme, stante l’oggettiva connessione e sono infondati poiché il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Egli muove dal presupposto che la Corte d’appello abbia respinto la domanda perché avrebbe ritenuto necessario un possesso esclusivo ventennale, e quindi necessaria l’interversione del possesso, non avvedendosi che per i diritti reali minori è ben possibile che si realizzi un compossesso, cosa che nella specie nella prospettazione dell’Aiuti sarebbe avvenuta, idonea a consentire l’usucapione del diritto di abitazione. Ma la Corte d’appello non ha affatto detto questo. Il giudice di merito ha, diversamente, escluso in radice che nella specie sussistesse il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] tant’è che ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il solo fatto della convivenza non pone di per sé in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima, ovvero come una sorta di compossesso. Ed infatti va ribadito che in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cass.n.11277 del 2015). Ancor più chiaro è il principio affermato da Cass. n. 27411 del 2019 secondo cui la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Tale accertamento realizza un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logica e congruamente motivata. Esclusa a monte la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] avesse posseduto il bene, se non dal 2018, ossia da quando non poteva integrarsi alcuna mera tolleranza essendo pacifico che l’immobile era abitato contro la volontà del genitore, ne discendeva l’assenza del requisito temporale per l’acquisizione del diritto (qualsiasi diritto reale). Le doglianze sono quindi respinte. 6.Quanto alla terza censura segue le sorti delle precedenti avendo il giudice correttamente valutato la domanda, nonché le emergenze probatorie esistenti e le istanze istruttorie formulate, e ritenuto che essa non richiedesse accertamenti ulteriori. Difatti, avendo escluso che la mera tolleranza potesse costituire possesso,il mutamento di rito e tutto quanto ne conseguiva non avevano ragion d’essere. In conclusione, il ricorso è respinto. 7.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Inoltre, poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va disposta la condanna della parte ricorrente a norma dell’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. L’art. l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 28540/2023) configura uno strumento di agevolazione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore delle parti controricorrenti di una somma ulteriore di €. 3.500,00 e, ai sensi dell’art.96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va dato atto –ai se
Sentenza Cassazione n. 33087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris