CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44769/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/12/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva condannato URSILLO Marco a pena di giustizia per il reato di tentata estorsione continuata in danno dei genitori, commessa a [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'uso dell'arma. La CORTE territoriale rideterminava la pena, riducendola. URSILLO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata quanto alla affermazione della responsabilità. Censura che quella che era stata una manifestazione di disagio nei confronti dei genitori fosse stata configurata come un tentativo di estorsione tesa a ottenere la somma di 500 euro, dovendo comunque trovare applicazione la scriminante di cui all'art. 649 cod. pen.: essa troverebbe applicazione nell'ipotesi del delitto di estorsione tentata, per la sua autonomia rispetto all'ipotesi consumata. Il ricorso é inammissibile perché articolato in fatto, e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Con motivazione congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede, la CORTE territoriale ha spiegato sulla scorta di quali elementi fattuali - dalle dichiarazioni delle persone offese agli accertamenti svolti direttamente dalla p.g. - è stato possibile ritenere, in conformità con quanto stabilito dal primo Giudice, che il ricorrente aveva usato violenza e intimidazioni nei confronti dei genitori - per es. colpendo un un calcio il padre e minacciandolo con un coltello - al fine di ottenere denaro. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. È da escludere l'applicazione dell'art. 649 cod. pen.: è incontestabile che dall'applicazione di tale causa di non punibilità sia escluso il delitto di estorsione, senza alcun tipo di condizione, poiché il riferimento alla violenza riguarda ogni reato contro il patrimonio commesso con violenza sulla persona, in aggiunta ai delitti di cui agli art. 628, 629 e 630 cod. pen., per i quali la punibilità non conosce deroghe. Costituisce condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. Sez. 6 sentenza n. 26619 del 05/04/2018 dep. 11/06/2018 Rv. 273557 imputati Pg ed altro) che "i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza)". Nella stessa direzione Sez. 2, sentenza n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, Rv. 247937; Sez. 2, sentenza n. 39008 del 24/06/2009, Cilli, Rv. 245250): nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte del co. 3 dell'art. 649 cod. pen. tale disposizione ha formulato espressa esclusione dei delitti di rapina, di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, senza prevedere limitazioni per le possibili alternative modalità esecutive degli stessi. Dunque, il delitto di estorsione non rientra mai nell'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia. Va infine precisato (cf. ex multis Sez. 2 sentenza n. 53631 del 17/11/2016 dep. 16/12/2016 Rv. 268712 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione ai danni della madre dell'imputato)". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]