CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto, aggravato, in sede di giudizio abbreviato. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo dedotto la violazione dell'art 350 e dell'art. 438 cod. proc. pen. per avere i giudici del merito utilizzato per l'affermazione di responsabilità le dichiarazioni rese dall'imputato, peraltro dopo lunga opera di persuasione, che non risultano verbalizzate in nessun atto se non nel verbale di arresto, e sono quindi inutilizzabili. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. E' vero che, come ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, Rv. 283740 - 01), ma è altrettanto vero che nel caso di specie il ricorso a ben vedere non prospetta neppure tale eventualità ossia che il verbale di arresto in cui sono state trasfuse le dichiarazioni rese dal ricorrente non fosse stato dal medesimo sottoscritto. In ogni caso ciò che rileva ai fini della ravvisata inammissibilità - a fronte della copia del verbale di arresto rinvenuta in atti priva di sottoscrizione da parte del Barraco - è che il ricorso nell'eccepire la indicata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla Polizia giudiziaria non ha considerato il complessivo coacervo probatorio delineatosi a carico del predetto e recepito dai giudici di merito, i quali, nelle pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi costituiscono un unicum argomentativo - hanno ben posto il luce come Barraco fosse stato a seguito di segnalazione prontamente individuato dagli operanti in prossimità del luogo del furto con ancora visibili tracce del reato e come la refurtiva fosse stata rinvenuta in luogo nella disponibilità del predetto il quale peraltro alla vista dei verbalizzanti aveva subito accennato alla fuga.La Corte territoriale ha in particolare congruamente evidenziato come la prova della penale responsabilità del ricorrente sia integrata da plurimi elementi. Invero l'imputato è stato notato intorno alle 22.10 nei pressi dei pubblici uffici del Comune di Marsala ove lo stesso — noto alle Forze dell'Ordine per i suoi precedenti penali - accennava una fuga alla vista delle Forze dell'Ordine. Barraco veniva quindi bloccato e sulle sue braccia sono state rinvenute escoriazioni e terra anche sulle mani, dopo di che Barraco veniva condotto presso gli uffici di Polizia ove l'imputato rendeva con le dichiarazioni di cui si è eccepita l'inutilizzabilità confessione. Allo stesso tempo veniva accertato che le suole delle scarpe NIKE indossate da Barraco corrispondevano alla figura di scarpa rinvenuta sul cuscino di una poltrona del predetto ufficio, tutti elementi univocamente convergenti sulla responsabilità dell'imputato. Sicché gli indizi che residuano a carico dei prevenuto, al netto di quelle dichiarazioni spontanee, non si esauriscono affatto nell'impronta delle scarpe rilasciata dallo stesso, che unitamente agli altri elementi indicati è stata giustamente anch'essa considerata come indizio. Ciò posto, va rammentato che nel caso in cui si adduce la inutilizzabilità di una prova è onere della parte che la eccepisce, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), laddove nel caso di specie, pur emergendo che plurimi sono gli elementi posti a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente e che, in particolare, essi non si esauriscono affatto nelle dichiarazioni dal medesimo rese, il ricorso tace in ordine alla decisività, ai fini della decisione, di quelle dichiarazioni che si assumono inutilizzabili mancando di un effettivo confronto con la complessiva ricostruzione del fatto; sicché la censura sollevata sul punto rimane irrimediabilmente affetta da genericità. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissíbilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00