CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in data 25 gennaio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal pubblico ministero, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 368 cod. pen. e lo ha condannato ad anni uno e mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena. L'accusa mossa al [OSCURATO:PERSONA] è quella di aver falsamente incolpato, con la presentazione della denuncia di donazione dell'assegno bancario n. 3774383638- 12 della banca Unicredit, dell'importo di 4.000 €, il prenditore del predetto titolo di aver falsificato l'assegno che era stato da lui emesso. La Corte di appello ha disposto la rinnovazione del dibattimento, rilevando come si vertesse in caso di appello proposto dal P.G. avverso sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ed hadisposto la citazione dei testimoni, sulla base delle dichiarazioni dei quali, unicamente alla documentazione già presente agli atti, ha pronunciato sentenza di condanna, ritenendo che il titolo fosse stato consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa e che l'imputato, pur essendo consapevole di aver consegnato l'assegno a un terzo, proponendo denuncia per clonazione dell'assegno, implicitamente lo aveva falsamente incolpato di furto o appropriazione indebita. 2. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso fondato su tre motivi, che di seguito vengono riassunti nei limiti funzionali alla valutazione del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1 Con primo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art 469, n. 1, cod. proc. pen. e nullità della sentenza di secondo grado per incompetenza funzionale della Corte di appello di Salerno, in quanto la sentenza di primo grado del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere pronunciata ai sensi dell'art 129 n. 1 cod. proc. pen., dopo la regolare costituzione delle parti e in sede preliminare, ovvero prima della formale apertura del dibattimento, per cui il provvedimento poteva essere impugnato esclusivamente col ricorso per cassazione e non con appello; secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato o comunque per ragioni di merito, pronunciata in pubblico udienza dopo la verifica della regolarità della costituzione delle parti, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ha natura predibattimentale, ed è pertanto inappellabile anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste per legge. Erroneamente, quindi, la Corte d'appello di Salerno avrebbe esaminato l'appello ed il merito del procedimento, in quanto giudice funzionalmente incompetente. 2.1 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. b), c), e), cod. proc. pen., in relazione all'art 603 n. 3- bis cod. proc. pen., lamentando la commissione di error in procedendo, in quanto la Corte ha disposto rinnovarsi l'istruttoria dibattimentale, ordinando la citazione dei testi, mentre ai sensi dell'art. 603 n. 3-bis cod. proc. pen. richiamato, nel caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte; nel caso in esame il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato senza assumere alcuna prova dichiarativa, per cui non sussistono i presupposti tassativi che giustificano l'operatività automatica del comma 3- bis della norma citata.2.3 Con terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 190 cod. proc. pen. e 111 Cost., per omessa ammissione dei testi della difesa, come richiesti con memoria ex art. 595 n.3 cod. proc. pen.; ovvero per omessa valutazione sul punto. La Corte di appello disponeva rinnovarsi istruttoria dibattimentale limitatamente ai testi di cui alla lista del pubblico ministero, non ammettendo illegittimamente, in difetto di riferimento e di motivazione, l'escussione dei testi della lista di difesa ritualmente depositata al tribunale di primo grado; mentre avrebbe dovuto ammettere anche i testi a discarico, che solo parzialmente coincidevano con quelli della pubblica accusa. La mancata ammissione dei testi della difesa, in difetto di motivazione circa la loro rilevanza superfluità o inammissibilità, determina un vizio di motivazione della sentenza. 3. Il ricorrente ha depositato motivo integrativo con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett, b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia ex art. 368 c.p. - per violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto. Sostiene la difesa che, in tema di calunnia, l'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (sez. 6, n. 21204 del 03/04/2013), posto che la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020). Successivamente alla intervenuta depenalizzazione, le sole condotte penalmente rilevanti rimangono quelle di falsità relative a cambiali o titoli di credito trasferibili per girata, ai sensi dell'art. 491 c.p., per cui, avuto riguardo alla fattispecie concreta, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto determinare l'avvio di un procedimento penale atteso che la depenalizzazione (del 15 gennaio 2016) dell'art. 485 c.p. era già intervenuta prima della denuncia (3 ottobre 2019) e che i fatti denunciati integrano un mero illecito civile, mancando il presupposto stesso della falsa incolpazione di reato, necessaria per configurare il delitto di calunnia. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento, in relazione al solo motivo aggiunto. 2. In relazione ai motivi procedurali proposti, deve rilevarsi l'inammissibilità delle doglianze. 2.1 Il primo motivo, relativo all'incompetenza funzionale della Corte di Appello, è manifestamente infondato perché, come peraltro rilevato dalla stessa Corte territoriale, le Sezioni Unite, intervenute per comporre i pregressi contrasti, hanno inequivocabilmente chiarito che "la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge" (Sez. U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021 Rv. 282473 - 01); in motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata, principio peraltro recentemente ribadito da Sez. 2, n. 16478 del 03/04/2024 Rv. 286279 - 01. Poiché nel caso di specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto dopo il controllo della regolare costituzione delle parti, del tutto legittimo deve considerarsi il ricorso allo strumento dell'appello da parte del Procuratore generale. 2.2 Con riferimento al secondo motivo non si ravvisa uno specifico interesse del ricorrente alla corretta applicazione dell'art. 603 del cod. proc. pen., dal momento che, benché sia evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nell'ordinanza del 24 settembre 2024 -che aveva posto a fondamento della disposta rinnovazione il comma 3-bis della norma, malgrado il giudice di primo grado non avesse svolto alcuna istruzione- è altrettanto chiaro che per potere decidere l' impugnazione proposta era assolutamente necessario assumere le prove ritenute indispensabili, dunque la rinnovazione deve ritenersi, in sostanza, disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 2.3 II terzo motivo è generico ed inammissibile, in quanto, anche a prescindere dal fatto che tra i testimoni di cui la Corte aveva disposto I ' assunzione ve ne erano due indicati nella lista presentata dalla difesa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non risulta che il ricorrente avesse sollecitato alla Corte di appello, ex art. 603 cod. proc. pen., l'esame di ulteriori testimoni rispetto a quelli sentiti, o che avesse segnalato l'indispensabilità di tale richiesta ai fini della decisione; in ogni caso, non risulta aver tempestivamente denunciato la dedotta violazione del diritto di difesa, come invece avrebbe dovuto in applicazione degli artt. 181, comma 2, e 182; comma 2, del cod. proc. pen.3. Relativamente al motivo aggiunto, il Collegio osserva che la denuncia presentata dal ricorrente era, sin da principio, inidonea a determinare la semplice possibilità dell'inizio di un procedimento penale o di indagini di polizia giudiziaria, in quanto l'incolpazione aveva ad oggetto un fatto non previsto dalla legge come reato. Non integra, infatti, il delitto di calunnia, la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (Sez. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767 - 01; Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023 Rv. 285080 - 01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, l'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818 - 01). Non è, dunque, configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Carignano, Rv. 263918 - 01; Sez. 6, n. 9543 del 30/06/1983, Rv. 161153). La calunnia, infatti, è incolpazione di, reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta, di per sé solo, esclusa. La Corte di Appello di Salerno, ha ritenuto che delitto di calunnia è integrato dalla condotta oggettivamente idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa essere innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata, e che la condotta del reato consiste nell'avere portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze idonee a denunciare taluno comecolpevole di un fatto costituente reato in modo tale da rendere possibile l'espletamento di indagini'. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato di aver denunciato la 'clonazione' dell'assegno di un assegno bancario emesso dal denunciante e consegnato al prenditore del titolo e quindi l'apposizione sul titolo di credito di firma apocrifa, mentre "la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata" (Sez. Un. n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01) Le Sezioni Unite hanno chiarito e precisato che la ratio dell'art. 491 cod. pen. si giustifica con il maggior rischio di falsificazione proprio dei titoli trasferibili mediante girata, data la loro particolare circolazione e il rischio per la fiducia che una pluralità di soggetti ripone nella regolarità dei titoli stessi. Dal momento che il primo giudice ha ritenuto la natura di 'assegno non trasferibile' del titolo in questione (pg. 1 della sentenza riformata), la falsa denuncia di clonazione dello stesso, in quanto successiva alla depenalizzazione, esclude che il prenditore possa essere incriminato per ogni altra condotta che presupponga tipicamente rilievo penale della clonazione del titolo, venendo così meno l'essenziale natura criminosa del fatto ascritto a terzi con la falsa denuncia, elemento necessario per la configurazione della fattispecie di calunnia. I fatti descritti potrebbero configurare astrattamente un'ipotesi di truffa, rispetto alla quale non risulta presentata querela. 4. La Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, e comunque se, per l'avvenuta disamina del materiale acquisito ed utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. Un. n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026 Rv. 289324 - 01) Vale, nel caso in esame, l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 6 (Nel caso del giudizio di legittimità, l'art. 620, lettera I), cod. proc. pen., tra i casi di "annullamento senza rinvio", prevede l'ipotesi in cui la Corte di cassazione ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio. Del resto, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l'adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai .principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Rv. 279555). In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un. n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 5. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M