CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 06536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21523/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporee [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro Unione di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 338/2024 depositata il 27/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza n. 338/2024 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 27/02/2024, non notificata. 2. In precedenza, la sentenza del Tribunale di Macerata n. 299/2021, pubblicata il 22.3.2021, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei pagamenti di €. 35.442,13 e di €. 1.149.538,21 - eseguiti rispettivamente il 30.9.2008 ed il 9.10.2008 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop. e, per l’effetto, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio soc. coop., a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il complessivo importo di €. 1.184.980,34, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio; ha invece respinto la domanda della curatela di declaratoria di inefficacia limitatamente al pagamento di €. 198.900,00 del 16.11.2009. 3. In riforma di tale pronuncia, la sentenza oggetto della presente impugnazione ha invece accolto il terzo motivo di appello dell’istituto di credito, ritenendo l’insussistenza dell’eventus damni connesso ai suddetti pagamenti, in quanto l’insinuazione al passivo proposta dalla banca per crediti fondati su mutuo ipotecario -la cui provvista era stata utilizzata per estinguere precedenti passività chirografarie – era stata definitivamente respinta con decisione della Cass. n. 20896/2019. Secondo la Corte d’appello, infatti, la definitiva esclusione dei crediti ipotecari vantati dalla banca dallo stato passivo della procedura aveva, di fatto, eliso qualunque pregiudizio o violazione della par condicio creditorum. 4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. Rev. Gestione crediti s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituite con un unico controricorso. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si articola su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.2909 c.c. e 96, ultimo comma l. fall., nonché in relazione agli artt. artt. 3, 24 e 111 Cost., in tema di limiti ed inapplicabilità del giudicato endofallimentare al giudizio ordinario di revocatoria promosso dalla curatela, con lesione delle garanzie di difesa della curatela di ottenere in sede ordinaria l’inefficacia di pagamenti lesivi del patrimonio della fallita. Tale motivo di impugnazione risulta inammissibile in quanto non si confronta realmente con la ratio della decisione impugnata, la quale, indipendentemente da quanto si dirà infra, rispetto al terzo motivo, si è limitata ad un richiamo formale alla decisione resa da Sez. 1, ord. n. 20896 del 05/08/2019 (secondo cui l'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista). Tale richiamo non è avvenuto al fine di far valere un giudicato esterno impeditivo dell’accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria, quanto, piuttosto, per escludere l’esistenza dell’eventus damni in ragione della verificatasi non ammissione a llo stato passivo del credito vantato dalla banca insinuante. A p. 19 della sentenza impugnata si legge, infatti, che “anche a voler ritenere -come sostenuto dal Tribunale - la revocabilità dei pagamenti impugnati, in quanto finalizzati ad estinguere debiti “non scaduti”, non è, nella specie, ravvisabile il requisito oggettivo dell’eventus damni necessario ai fini dell’accoglimento della domanda proposta ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.”, aggiungendo subito dopo di condividere l’efficacia “esclusivamente endofallimentare” delle decisioni assunte nel corso del procedimento di verificazione dei crediti, ma di ritenere assorbente, piuttosto, che in forza della mancata ammissione al passivo non si fosse realizzata alcuna alterazione della par condicio creditorum. Con il che risulta evidente come la decisione della Cassazione del 2019 non sia stata invocata quale fonte di un (preteso) giudicato esterno, confermandosi perciò la natura eccentrica del primo motivo di ricorso rispetto alle reali ragioni fondanti la decisione di merito. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’inammissibilità del terzo motivo di appello per difetto di specificità, nonché in relazione all’art. 112 c.p.c. per mancanza di gravame riguardo al requisito dell’eventus damni ed alla formazione del c.d. giudicato implicito. Il secondo motivo è, per il vero, infondato. Al di là di una formulazione alquanto generica della contestazione, va rilevato –con valore assorbente su ogni altra considerazione – che la Corte d’appello era abilitata ad occuparsi della questione relativa all’eventus damni in quanto la decisione di primo grado era stata investita di apposito gravame sul punto (vds. p. 7 lett. c) del provvedimento impugnato). Ne consegue che, così come nessun giudicato implicito poteva essersi formato sul punto, neppure al riguardo può prospettarsi una ultrapetizione da parte del giudice d’appello, che ha deciso ed argomentato nell’ambito delle domande delle parti e nei limiti di quanto devolutogli con i motivi di gravame proposti dai soccombentinel primo grado di giudizio. 3. Con il terzo mezzo, invece, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., con riguardo alla ingiusta esclusionedell’eventus damni. Tale motivo di impugnazione, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], risulta fondato. La corte di merito ha fondato la propria decisione sulla semplificante equivalenza “mancata ammissione della banca al passivo uguale assenza di danno per i creditori”, ma in tal modo non si è confrontata con la disamina dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria esercitata, ai sensi dell’art. 66 l.fall., dal curatore. In tal caso, infatti, l’attore è tenuto unicamente a dimostrare che preesistevano dei crediti rispetto al compimento del pagamento revocando e che gli stessi sono poi stati ammessi al passivo fallimentare, nonché che l’atto di cui si pretende la declaratoria di inefficacia ha mutato qualitativamente e/o quantitativamente il patrimonio del debitore, mentre risulta irrilevante che l’accipiens sia stato, a propria volta, ammesso o meno allo stato passivo fallimentare. Da ultimo, Sez. 1, ord. n. 11649 del 04/05/2025, ha stabilito che in tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. In precedenza, anche Sez. 3, ord. n. 19515 del 19/07/2019, aveva affermato che in materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo. Di tali aspetti la sentenza impugnata non si è affatto occupata, nonostante il curatore avesse specificamente indicato l’esistenza di creditori ammessi allo stato passivo e la preesistenza di esposizioni debitorie rispetto al compimento dell’operazione di cui trattasi (vds. p. 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui riprendendo i contenuti della decisione di prime cure si ricorda che in tale sede era stata dichiarata l’inefficacia dei pagamenti, fra l’altro, “1.2.6) Considerate le esposizioni debitorie della società già esistenti all’epoca del primo pagamento e la natura anomala della operazione posta in essere”; vds. altresì il ricorso, laddove al punto 3.2. sono richiamate - in coerenza con il principio di autosufficienza - le deduzioni del curatore e i documenti specifici da cui risultavano i debiti anteriori della società). 4. In definitiva, i primi due motivi di ricorso devono essere respinti, mentre risulta fondato il terzo motivo, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. La Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame della vicenda attenendosi a quanto in precedenza indicato. La stessa provvederà altresì alla regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’app