CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34592/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19.1tP/sentitc le oonckfsioni €l.e4RG ASSUNTA C-GGQPIEL-L-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 7 ottobre 2022 con la quale, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari resa il 19 gennaio 2022 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato ex art. 599-bis cod. proc. pen. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, ai sensi degli artt. 23, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen., commessi il 10 luglio 2021 in Bari. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125, 129 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di analizzare l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. A tal fine, giova in diritto evidenziare che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme