CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 34682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17459/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ ORDINANZA pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO nel procedimento n. R.G. 12169/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 06/10/2023; Vista l’istanza, depositata in data 14/11/2023, con cui la parte ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla decisione del ricorso, in quanto, nelle more del giudizio, ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; Considerato che tale istanza implica rinuncia al ricorso (per sopravvenute ragioni); Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, all’esito della comunicazione della proposta di definizione accelerata; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazio