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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09344/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 avverso la sentenza n. 102/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 14 marzo 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Genova, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010, annullando di conseguenza l’avviso di addebito opposto;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, sebbene ritenesse in linea generale obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla predetta Gestione presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, ex art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, della cui occorrenza, nel caso di specie, non era stata data prova, risultando piuttosto accertato per l’anno in questione il conseguimento di un reddito pari ad euro 4.858,00, inferiore, quindi, alla predetta soglia;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022

6. è stata depositata memoria nell’interesse dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53, del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10, 11 e 22, della legge n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, e dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche con riferimento all’art.2697 cod. civ., per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] – in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale;

2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L. 18/02/2021, n. 4419, nonché, più di recente, Cass. Sez.

L. 26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 Gestione separata da parte di un professionista iscritto adData pubblicazione 22/03/2022 albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività liberoData pubblicazione 22/03/2022- professionali svolte in forma occasionale;

4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (citata adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione ivi accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

5. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, in tal modo dovendosi superare anche le osservazioni svolte dalla controricorrente in sede di memoria;

6. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 P.Q.M. accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 44; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 avverso la sentenza n. 102/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 14 marzo 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Genova, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010, annullando di conseguenza l’avviso di addebito opposto; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, sebbene ritenesse in linea generale obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla predetta Gestione presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, ex art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, della cui occorrenza, nel caso di specie, non era stata data prova, risultando piuttosto accertato per l’anno in questione il conseguimento di un reddito pari ad euro 4.858,00, inferiore, quindi, alla predetta soglia; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 6. è stata depositata memoria nell’interesse dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 53, del d.P.R. n. 917 del 1986, modificato dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10, 11 e 22, della legge n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, e dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, anche con riferimento all’art.2697 cod. civ., per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] – in periodi antecedenti alla legge n. 247 del 2012 – dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale; 2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, nonché, più di recente, Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 Gestione separata da parte di un professionista iscritto adData pubblicazione 22/03/2022 albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell’abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività liberoData pubblicazione 22/03/2022- professionali svolte in forma occasionale; 4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (citata adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione ivi accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 5. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all’ammontare del reddito prodotto, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l’attività professionale fosse abituale o occasionale, in tal modo dovendosi superare anche le osservazioni svolte dalla controricorrente in sede di memoria; 6. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27312/2020 Numero sezionale 11273/2021 Numero di raccolta generale 9344/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I
Sentenza Cassazione n. 09344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris