CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Ravenna limitatamente alla statuizione di condanna alle spese di costituzione di parte civile e che il ricorso sia rigettato nel resto; lette le richieste del difensore delle parti civili Fallimento I.G.S. Crono s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. Gest 2 s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per più reati di bancarotta fraudolenta e più reati tributari, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra tali reati, nonché tra questi e quello di cui all'art.368 cod. pen. per il quale il Gentilini era già stato giudicato con altra sentenza di applicazione di pena ormai irrevocabile. Con la stessa sentenza sono state applicate al Gentilini le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 276 del 1942; la durata di queste ultime è stata fissata in anni otto. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle numerose parti civili, tra le quali anche Fallimento I.G.S. Crono s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].Gest 2 s.r.I.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione a cinque condotte distrattive contestate al capo n. 3, sub. b), in quanto le fatture erano state emesse dalla fallita per operazioni inesistenti e non vi era prova che per esse vi fosse stato alcun effettivo pagamento delle somme che si assumevano distratte. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla condotta distrattiva contestata al capo n. 5), in quanto risultava che le somme fatte affluire a Panama per acquistare terreni edificabili provenivano dai conti personali dell'imputato e non da quelli della società fallita. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la totale carenza di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari. Evidenzia che tali pene non avevano costituito oggetto dell'accordo di applicazione di pena con il Pubblico ministero e sono state fissate in misura prossima a quella massima edittale senza che a tale proposito sia stata fornita alcuna giustificazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Fallimento I.G.S. Crono s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].Gest 2 s.r.I., sostenendo che le loro costituzioni sarebbero inammissibili perché tardive. I predetti fallimenti si erano inizialmente costituiti con atti depositati in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 103/2017 R.G.N.R., prima dell'udienza preliminare del 11 novembre 2020 e a tale udienza, su eccezione del difensore dell'imputato, le loro costituzioni erano state dichiarate inammissibili, perché prive delle procure speciali, ed il giudice aveva rinviato il procedimento all'udienza del 9 dicembre 2020, osservando che il rinvio era giustificato dall'esigenza di provvedere alla riunione con altro procedimento per reati connessi e che vi era la concreta prospettiva di definire tutti i procedimenti riuniti con sentenza di applicazione di pena. Il 7 dicembre 2020 il difensore dell'imputato aveva depositato nel procedimento n. 4065/2013 istanza di applicazione di pena corredata del consenso del pubblico ministero e relativa anche ai reati contestati nel procedimento n. 103/2017 R.G.N.R.. All'udienza del 9 dicembre 2020 i predetti fallimenti, sebbene l'accertamento della regolare costituzione delle parti fosse stato operato già alla precedente udienza e sebbene l'accordo raggiunto con il Pubblico ministero fosse stato già portato a loro conoscenza, si erano costituiti nuovamente quali parti civili. A quel punto il giudice, disposta la riunione dei due procedimenti, si era riservato sulla nuova eccezione di inammissibilità per tardività delle costituzioni sollevata dal difensore dell'imputato, che aveva rigettato all'udienza del 18 dicembre 2020, in cui aveva pronunciato la sentenza impugnata in questa sede. Sostiene il ricorrente che la costituzione sarebbe tardiva, essendo l'accertamento della regolare costituzione delle parti già avvenuto alla udienza del 11 novembre 2020. Il rinvio del procedimento n. 103/2017 R.G.N.R. alla successiva udienza del 9 dicembre 2020 trovava giustificazione nell'esigenza di riunire i procedimenti e non in un difetto di notifica. Poiché, in relazione al dibattimento, la giurisprudenza di legittimità afferma che la costituzione deve avvenire subito dopo detto accertamento e non fino alla apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 10958 del 24/02/2015, L. Rv. 262988), trasponendo tale principio all'udienza preliminare dovrebbe ritenersi che il termine per la costituzione maturi immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e non possa estendersi sino all'inizio della discussione. Inoltre, le nuove costituzioni di parte civile erano state formalizzate solo dopo che si era perfezionato l'accordo tra l'imputato ed il Pubblico ministero in ordine all'applicazione della pena e di tale circostanza esse erano state informate all'udienza del 11 novembre 2020; tale circostanza valeva di per sé ad escludere il diritto delle parti civili alla rifusione delle spese processuali. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al rigetto della istanza, formulata dal difensore dell'imputato, di compensare le spese processuali tra le parti private. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non consentiti dalla legge. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione della norma che prevede una circostanza aggravante. 2. Il terzo motivo è fondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di patteggiamento allargato, che il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). Nel caso di specie il Giudice a quo non ha affatto motivato sulla durata delle pene accessorie fallimentari, neppure utilizzando espressioni sintetiche. 3. Il quarto motivo è infondato. Quanto alla tempestività della costituzione di parte civile, il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21408 del 17/04/2002, Varotto, Rv. 221614) che, secondo la disposizione appena citata, normalmente segue immediatamente quello dell'accertamento della regolare costituzione delle parti. Tuttavia, non può accogliersi la tesi sostenuta dal ricorrente — secondo la quale, dovendo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in relazione alla costituzione di parte civile in dibattimento trovare applicazione, mutatis mutandis, anche alla costituzione di parte civile all'udienza preliminare, dovrebbe ritenersi che anche in questa la parte civile non possa più costituirsi dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti — atteso che un simile orientamento si porrebbe in contrasto con le numerose sentenze di questa Corte di cassazione che ammettono che la costituzione possa avvenire anche dopo tale momento, ma prima dell'inizio della discussione. Questa Corte di cassazione ha costantemente affermato che nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, cod. proc. pen., purché antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3819 del 09/10/2019, dep. 2020, Agrillo, Rv. 278591; Sez. 4, n. 40923 del 30/05/2018, I., Rv. 273927; Sez. 2, n. 12608 del 18/02/2015, Pisani, Rv. 262774). Nel caso di specie la rinnovazione della costituzione della parte civile è stata attuata prima che iniziasse la discussione e prima che i diversi procedimenti penali fossero tra loro riuniti e che il Giudice prendesse in esame la istanza di applicazione di pena. Ne consegue che, sotto il profilo della scansione del procedimento, la costituzione non può ritenersi tardiva. Quanto all'altra questione sollevata dal ricorrente, deve ribadirsi in questa sede il principio già affermato da questa Sezione in tema di patteggiamento secondo il quale, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5, n. 34530 del 12/10/2020, Gaetani, Rv. 279979). Nel caso di specie l'udienza del 9 dicembre 2020, in cui la costituzione delle parti civili è stata rinnovata, non era destinata alla decisione sull'istanza di applicazione di pena e dal verbale dell'udienza del 11 novembre 2020 risulta che era stata segnalata come solo probabile la definizione del giudizio mediante una sentenza di applicazione di pena; trattavasi, però, solo di una possibile eventualità, non essendovi certezza al riguardo.Inoltre, la richiesta di definire il procedimento con sentenza di applicazione di pena era stata depositata in procedimento diverso da quello in cui sono avvenute le costituzioni di parte civile di cui si discute in questa sede; la riunione dei due procedimenti è stata disposta solo dopo che in ciascuno dei procedimenti era stata accertata la regolare costituzione delle parti e che erano stata rinnovate le costituzioni delle parti civili, cosicché non può sostenersi che queste, all'atto della loro costituzione, già sapessero che il procedimento sarebbe stato certamente definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. Infine, il Pubblico ministero ha prestato il suo consenso alle istanze di applicazione di pena solo all'udienza del 18 dicembre 2020. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, il motivo risulta infondato. 4. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Nel procedimento definito mediante applicazione della pena su richiesta, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., a condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano «giusti motivi» in base ai quali disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicché non può ritenersi sussistente un obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice non disponga la detta compensazione (Sez. 6, n. 46680 del 20/10/2016, Pacifici, Rv. 268357). Peraltro, il ricorso, nella sua genericità, omette del tutto di indicare le ragioni che avrebbero dovuto o potuto fondare una compensazione. 5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione. Poiché la durata delle pene accessorie fallimentari non è stata concordata tra imputato e Pubblico ministero, l'annullamento non travolge l'intero accordo e quindi l'intera sentenza. 6. Il ricorrente, risultato soccombente nei confronti delle parti eivili, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento, in loro favore, delle spese da queste sostenute che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi e