CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41750/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Simone ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto di tentato furto in esercizio commerciale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è generico, essendo affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata, con specifico riferimento alle ragioni che impedivano di valorizzare il comportamento successivo alla commissione del reato tenuto dal ricorrente, ivi compreso l'intrapreso percorso riabilitativo dalla dipendenza degli stupefacenti (pagg. 2, ultimo capoverso, e 3, primi due capoversi, della sentenza censurata); - che le deduzioni stesse sono parimenti manifestamente infondate e non consentite in questa sede, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]