CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05714/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5714/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 470/2026* * CC 13/01/2026* * * 28243/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE * di Firenzedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato chel unico motivo di ricorso con cui si censura lamancata concessionedell attenuante della speciale tenuità del fatto in relazione al reato di estorsione risultamanifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello egià respinti dalla Corte territoriale la quale con congrua e logica motivazione hacorrettamente indicato le ragioni per cui il fatto ascritto all odierno ricorrente sulla base delleindicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 2023 nonché inconformità con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimitàopportunamente richiamati non possa essere considerato “lieve” si vedano le pagg. 10 e 11della impugnata sentenzaosservato che il giudizio circa l applicabilità dell attenuante di cui si tratta costituisce unaquaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito e pertanto non sindacabile inquesta sede se sorretta come nel caso di specie da congrue e non illogiche motivazionirilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5714/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 470/2026* * CC 13/01/2026* * * 28243/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE * di Firenzedato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorsoconsiderato chel unico motivo di ricorso con cui si censura lamancata concessionedell attenuante della speciale tenuità del fatto in relazione al reato di estorsione risultamanifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello egià respinti dalla Corte territoriale la quale con congrua e logica motivazione hacorrettamente indicato le ragioni per cui il fatto ascritto all odierno ricorrente sulla base delleindicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 120 del 2023 nonché inconformità con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimitàopportunamente richiamati non possa essere considerato “lieve” si vedano le pagg. 10 e 11della impugnata sentenzaosservato che il giudizio circa l applicabilità dell attenuante di cui si tratta costituisce unaquaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito e pertanto non sindacabile inquesta sede se sorretta come nel caso di specie da congrue e non illogiche motivazionirilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *