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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07440/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, posto che il termine di prescrizione del reato, la cui data di consumazione è indicata nel 24 aprile 2017, è spirato il 24 aprile 2022, e quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata, deliberata il 22 aprile 2022, e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266); rilevato che il secondo motivo, che contesta l'affermazione della penale responsabilità sul presupposto che la costruzione della piscina era legittima, è parimenti inammissibile perché riproduce censure già disattese con corrette argomentazione dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che il permesso di costruire in sanatoria - documento che, con i motivi di appello (cfr. p. 1 della sentenza impugnata), la difesa si era riservata di depositare - non è mai stato prodotto e che il permesso di costruire non è mai stato rilasciato, a fronte della realizzazione dell'opera; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, posto che il termine di prescrizione del reato, la cui data di consumazione è indicata nel 24 aprile 2017, è spirato il 24 aprile 2022, e quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata, deliberata il 22 aprile 2022, e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266); rilevato che il secondo motivo, che contesta l'affermazione della penale responsabilità sul presupposto che la costruzione della piscina era legittima, è parimenti inammissibile perché riproduce censure già disattese con corrette argomentazione dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che il permesso di costruire in sanatoria - documento che, con i motivi di appello (cfr. p. 1 della sentenza impugnata), la difesa si era riservata di depositare - non è mai stato prodotto e che il permesso di costruire non è mai stato rilasciato, a fronte della realizzazione dell'opera; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris