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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1994

Cassazione n. 30855/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catania - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] dando rilievo, in senso negativo, al fatto che egli inizialmente non aveva consegnato alla polizia l'arma usata per il reato, ma bensì una differente e che solo dopo la protrazione delle attività di perquisizione e l'acquisizione delle immagini di video sorveglianza egli aveva consegnato l'arma da lui effettivamete utilizzata.

Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato - dopo avere subito un'aggressione da parte del suocero - anziché rivolgersi alle forze dell'ordine aveva preferito portare un'arma da fuoco sul luogo del reato per poi esplodere un colpo; Rilevato, inoltre, che la sentenza impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (anni due di reclusione ed euro 800 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato) ritenendolo proporzionato ed adeguato rispetto alla gravità del fatto ed alla luce della pendenza a carico del Tringali per il reato di cui all'art.583-quinquies cod. pen.; Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Al riguardo la sentenza impugnata ha ineccepibilmente argomentato, mediante puntuale richiamo agli specifici indici ostativi sopra richiamati; Rilevato, poi, che le censure relative alla entità della pena obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

La sentenza impugnata, come visto, ha richiamato elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e la pendenza risultante a suo carico; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello e tende ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catania - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il diniego delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] dando rilievo, in senso negativo, al fatto che egli inizialmente non aveva consegnato alla polizia l'arma usata per il reato, ma bensì una differente e che solo dopo la protrazione delle attività di perquisizione e l'acquisizione delle immagini di video sorveglianza egli aveva consegnato l'arma da lui effettivamete utilizzata. Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato - dopo avere subito un'aggressione da parte del suocero - anziché rivolgersi alle forze dell'ordine aveva preferito portare un'arma da fuoco sul luogo del reato per poi esplodere un colpo; Rilevato, inoltre, che la sentenza impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio fissato dal primo giudice (anni due di reclusione ed euro 800 di multa, con la riduzione per il rito abbreviato) ritenendolo proporzionato ed adeguato rispetto alla gravità del fatto ed alla luce della pendenza a carico del Tringali per il reato di cui all'art.583-quinquies cod. pen.; Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo la sentenza impugnata ha ineccepibilmente argomentato, mediante puntuale richiamo agli specifici indici ostativi sopra richiamati; Rilevato, poi, che le censure relative alla entità della pena obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). La sentenza impugnata, come visto, ha richiamato elementi di sicuro rilievo ai fini dell'art. 133 cod. pen., quali la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e la pendenza risultante a suo carico; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello e tende ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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