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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23267/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, nelle more modificata con l'obbligo di dimora, perché gravemente indiziato in relazione ad una serie di vicende di corruzione e di turbativa di asta, descritte alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 11), commesse in concorso con pubblici ufficiali dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania e con il Comandante dell'[OSCURATO:PERSONA] del Porto di Amalfi.

Da quanto si legge nel provvedimento del Tribunale, le indagini avevano consentito di delineare l'esistenza di stabili e consolidati accordi di natura corruttiva tra imprenditori del settore marittimo (nella specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e pubblici ufficiali intranei alla suddetta Unità, in relazione ad una serie di concessioni demaniali rilasciate dalla menzionata Unità, e diretti, in particolare, ad alterare e a turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e, più in generale, la gestione dei rapporti tra l'Ente Pubblico concedente e i concessionari, e ciò in cambio di danaro ovvero di svariate utilità destinate ai suddetti pubblici ufficiali da parte degli imprenditori citati.

Questo sistema aveva portato a configurare un vero e proprio cartello tra imprese che, pur autonome, erano collegate tra loro e che venivano così a controllare in modo praticamente esclusivo le concessioni demaniali portuali, anche grazie alla protezione dell'imprenditore Ronca che, con modalità tipicamente mafiose e grazie ai suoi collegamenti con la criminalità organizzata, veniva ad arginare i tentativi di altri imprenditori di inserirsi nel medesimo settore. i Secondo l'ipotesi accusatoria provvisoria, tra le imprese parteit(1 suddetto cartello vi era anche la [OSCURATO:PERSONA] spa, con il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i fatti contestati in sede cautelare al Casola erano i seguenti: - capo 1), i pubblici funzionari, alterando il procedimento amministrativo volto all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alle biglietterie nel porto di Amalfi, ovvero rinviando più volte la messa a bando delle concessioni scadute il 31 dicembre 2017 ed intestate a varie società di navigazione, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], nonostante fossero state presentate istanze in concorrenza, in tal modo consentendo ai titolari delle concessioni scadute per lungo tempo l'occupazione de facto dei manufatti demaniali e, infine, determinandosi in senso favorevole alle suddette società, si facevano promettere e dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti; - capo 2) i pubblici funzionari, per compiere atti contrari ai doveri del loro stesso ufficio, in particolare rigettando l'istanza in concorrenza presentata da una impresa, nel corso del procedimento amministrativo di rinnovo delle suddette concessioni demaniali marittime, si facevano dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti;- capo 3) i pubblici funzionari, per impedire l'espletamento del procedimento amministrativo volto all'assegnazione delle suddette concessioni demaniali marittime scadute e in particolare per impedire lo svolgimento della gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali, ottenendo il rinvio della procedura paraconcorsuale e ciò nonostante la presentazione di istanze in concorrenza regolarmente presentate, consentendo in tal modo (di concerto con gli imprenditori suddetti) per lungo tempo l'occupazione de facto dei manufatti demaniali agli imprenditori medesimi, determinandosi, infine, in senso favorevole alle stesse società del menzionato "cartello"-, si facevano dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti; - capo 4) gli imprenditori delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], con promesse, doni (consistenti nella dazione di tessere di libera circolazione e di biglietti) e con collusioni con i funzionari regionali, turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire i requisiti richiesti per il rilascio delle suddette concessioni demaniali, condizionando la scelta del contraente da parte della Regione Campania; - capo 11) il Comandante dell'Ufficio marittimo del porto si faceva dare da alcuni imprenditori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], tre imbarcazioni per una gita di 30 amici, nonché 30 biglietti gratuiti per la visita alla grotta dello Smeraldo, al fine di rivelare a costoro l'esistenza di indagini relative ad un esposto presentato da un concorrente e concordare con loro le linee da seguire nelle indagini.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 55 e 57 cod. pen., 1235 r.d. n. 327 del 1942, 137 d.lgs. n. 66 del 2010: inutilizzabilità di atti assunti in violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 267, comma 4, cod. proc. pen.

Il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva, con la quale si intendeva contestare la competenza della Capitaneria della [OSCURATO:PERSONA] a svolgere attività delegata di polizia giudiziaria al di fuori delle materie di competenza (e quindi per i reati di cui agli artt. 319, 321, 353 e 353-bis cod. pen.), sulla base delle disposizioni normative sopra indicate.

Questa violazione ha determinato l'inutilizzabilità degli atti di indagini svolti da tale Corpo ed in particolare delle operazioni di intercettazione.

2.2. Vizio di motivazione.

Il Tribunale ha omesso di rispondere alle questioni e alle censure sollev e dalla difesa.La difesa aveva contestato che la presenza del ricorrente in Regione fosse dovuta a ragioni diverse da quelle indicate dall'accusa; che risultava dalle captazioni che il ricorrente non contasse nulla (anche perché non interessato alla concessione oggetto di corruttela); che l'occasionale presenza in Regione - due volte e per motivi non attinenti all'accusa - doveva comportare una valutazione sul valore patrimoniale-economica dei biglietti; che il ricorrente si era limitato a fare da intermediario per un numero esiguo e di infimo valore di biglietti (nemmeno 10 in tutto da diviidere tra vari funzionari).

In conclusione, la difesa sosteneva che il Casola non facesse parte del "cartello" anche perché la società da lui amministrata non gestiva le linee marittime (si era documentato che la stessa non era presente su alcuna tratta passeggeri riguardante il porto di Amalfi) e che comunque fosse ignaro di tale accordo, in quanto non presente al momento della sua conclusione (ovvero al Tavolo tecnico decisivo per il rinnovo delle concessioni, al quale avevano partecipato i titolari delle concessioni di biglietterie); che il ricorrente aveva maturato il convincimento sull'effettivo rinnovo della concessione demaniale; e che comunque l'utilità dei biglietti fosse di inconsistente valore tale da rientrare nel donativo consentito verso la P.A.

Questioni che il Tribunale ometteva di esaminare, ribadendo soltanto in modo tautologico e autoreferenziale che il ricorrente fosse interessato al rinnovo delle concessioni in quanto la società amministrata era concessionaria di una delle biglietterie operanti nel porto di Amalfi.

Il Tribunale si limitava a valorizzare in chiave indiziaria la contestualità della presenza del ricorrente in Regione (che la difesa aveva documentato essere dovuta ad altri fini) al momento in cui era stato chiesto da altro imprenditore di procrastinare il bando.

Il Tribunale non rispondeva inoltre al rilievo difensivo volto a dimostrare che il ricorrente si fosse limitato ad aderire passivamente ad una richiesta del Gentile di dare biglietti ai funzionari e che quindi, non avendo partecipato all'accordo corruttivo, il suo contributo fosse limitato alla fase esecutiva e come tale estraneo al concorso nel reato.

La difesa inoltre aveva sollevato la questione volta a stabilire se la consegna dei biglietti fosse da collegare alla corruzione oppure alla turbativa di asta o ad entrambe.

Il Tribunale non ha affrontato le censure sui reati di cui agli artt. 353 e 353- bis cod. pen. (ovvero che non era stata indetta alcuna gara).

Quanto al capo 11) era stato contestato il presupposto della rivelazione illecita; il coinvolgimento del ricorrente nel fatto corruttivo, sol perché socio del Gambardella destinatario della informazione fornita al Comandante e comunque estraneo ai fatti di rivelazione illecita.

Inidonea è la motivazione anche per le esigenze cautelari, in punto di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, anche in tal caso non affrontando i rilievi difensivi.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono.

2. Il primo motivo è aspecifico, posto che il Tribunale ha ampiamente spiegato, sulla base anche di arresti di legittimità, le ragioni dell'infondatezza della questione in questa sede meramente riproposta.

Il pubblico ministero può infatti delegare ad organi di polizia giudiziaria aventi competenze limitate specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1080 del 27/10/204 dep. 2023, Rv. 283994, in una fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.).

Come ha evidenziato il Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 55 cod. proc. pen. disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, distinguendo al comma 1 quelle di iniziativa della polizia giudiziaria, per le quali operano i limiti temporali, spaziali e di materia stabiliti nelle disposizioni che attribuiscono a tali persone le predette funzioni, e al comma 2 le funzioni di polizia giudiziaria esercitate a seguito di delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen. per le quali non operano le suddette limitazioni (Sez. 3, n. 20274 del 26/04/2012, Rv. 252769 che ha esplicitamente affermato che «L'art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria "Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria", senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile»).

Ne consegue che al personale del Nucleo speciale di intervento sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria nelle materie di competenza, salvo che il publ9itito ministero (come nella specie) deleghi ad esso specifiche attività di indagini, nel qual caso non opera il limite della competenza per materia.

3. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi generica la censura sul capo 3), quanto alla mancata risposta in ordine all'indizione di una gara.

Tale risposta si rinviene a pag. 27 dove il Tribunale ha illustrato il procedimento para concorsuale indetto dall'amministrazione regionale e la fase in cui si era verificato il turbamento.

4. Le restanti censure avanzate dal ricorrente in ordine all'esame dei gravi indizi sono fondate.

4.1. Va rilevato che il Tribunale ha esaminato le questioni sollevate in sede di riesame alla luce delle seguenti linee esegetiche.

Quanto all'obbligo di confrontarsi con le memorie difensive, ha chiarito che, "se può dirsi che il Tribunale è tenuto ad esaminare i temi dedotti, al tempo stesso deve rilevarsi che non occorre una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte.

In tale ottica, può ravvisarsi in concreto un vizio di motivazione solo in quanto, a fronte del richiamo dell'ordinanza genetica, i temi sollevati siano idonei a disarticolare il ragionamento probatorio proposto, atteso che solo in tale caso la motivazione per relationem si sarebbe dovuta reputare inidonea a fornire risposta implicita alle varie deduzioni difensive" (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, in motivazione).

In ordine ai gravi indizi, ha richiamato la regula juris che considera illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (tra tante, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789).

Alla luce di queste direttive, il Tribunale ha ritenuto che le censure difensive tradissero una valutazione frazionata e atomistica di una pluralità di elementi acquisiti, omettendone l'apprezzamento unitario e proponendone una lettura soggettiva non condivisibile.

4.2. Quanto ai capi 1), 2), 3) e 4), va rilevato che il Tribunale ha proceduto in particolare a riportare ampi stralci dell'ordinanza genetica relativi al contesto in cui si inserivano le condotte del ricorrente per poi procedere ad esaminare le vicende relative alle biglietterie del porto di Amalfi.

Il Tribunale anche per queste ultime si è limitato a replicare anche,— / graficamente il contenuto della ordinanza genetica, alle quali ha agg nto laconiche notazioni, basate al più su una pretesa autoevidenza delle fonti investigative esposte (ritenute per esse stesse immediatamente e chiaramente esplicative) o su tautologiche e apparenti argomentazioni.

Così, a fronte della questione sollevata dalla difesa che la [OSCURATO:PERSONA] non gestisse concretamente nel porto di Amalfi biglietterie in quanto non dedita al trasporto marittimo (e quindi non interessata al sistema illecito come configurato dall'accusa, come dimostrava tra l'altro la captazione in cui si asseriva che il ricorrente "non contasse nulla"), il Tribunale ha respinto la, censura asserendo che erra "ovvio e lampante" l'interesse del ricorrente al rinnovo delle concessioni delle biglietterie stante il ruolo di amministratore di una società concessionaria di una biglietteria; e che proprio la suddetta captazione fosse "assai eloquente" da sola a sconfessare l'assunto difensivo sulla estraneità del ricorrente alle vicende contestate.

Peraltro, al di là della riproduzione del testo delle captazioni, il Tribunale non ha spiegato da dove eibbia)tragga tale conclusione.

Quanto ancora all'episodio dell'accesso in Regione del ricorrente del 15 novembre 2018, in ordine alla censura difensiva della occasionalità della sua presenza (dovuta ad altre documentate ragioni) rispetto a quella del Gentile e al suo ruolo del tutto marginale rispetto alle conversazioni captate - tra l'altro non comprensibili - il Tribunale ha risposto che la sua presenza in Regione insieme al Gentile per la consegna dei biglietti fosse elemento comprovante la intranieità del ricorrente nel "sistema" e che la sua condotta non consentisse di ricevere altra lettura rispetto a quella fornita dal P.M.

Anche in tal caso, la risposta riposa sulla mera riproduzione grafica del testo delle captazioni.

In ordine al successivo episodio del 17 aprile 2018, la difesa aveva dedotto che risultava accertato (in tal senso anche ne dava atto la stessa ordinanza genetica) che la sua presenza in Regione fosse relativa alla firma di una pratica concessoria del tutto estranea alla vicenda (nelle captazioni si dava atto che "Casola sta venendo per la concessione") e che in questo contesto i pubblici funzionari gli avevano chiesto l'omaggio dei biglietti per Capri, di cui avevano bisogno nell'occasione delle feste pasquali.

Il Tribunale rispetto a tali obiezioni ha definito "chiaro il riferimento nelle intercettazioni a [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto interessato ed in prima persona alla vicenda" affidandosi ancora una volta alla sola trascrizione dei dialoghi intercettati.

Quanto poi alla richiesta di biglietti e alla consultazione con Gentile, la difesa aveva rilevato che alla pressante richiesta dei funzionari dei biglietti mentre era lì per la firma della concessione, il Casola si fosse rivolto al Gentile, in quanto non ne aveva la disponibilità (non avendo biglietterie in funzione, come dedotto).

Il Tribunale ha valorizzato il fatto che egli si fosse rivolto al Gentile, nonorté - avesse una concessionaria di biglietteria.In ordine alla censura sulla prova indiziaria della partecipazione del ricorrente al cartello e quindi all'accordo corruttivo, il Tribunale si è limitato a concludere dopo l'esame dei passaggi argomentativi sopra riportati: "di qui il ruolo attivo e consapevole rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende corruttive, quale soggetto fortemente interessato al rinnovo delle concessioni atteso il ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] facente parte del cartello di imprese", "anche se materialmente provvedeva il Gentile, o chi per esso, alla consegna di tali utilità è evidente che in tal senso vi era stato un accordo sottostante, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo perché formalmente interessati, ma anche in quanto direttamente coinvolti".

3.2. Quanto al capo 11), la difesa aveva dedotto che il ricorrente non figurava tra i destinatari della rivelazione illecita (come risultava dalla mancata contestazione del capo 10), che il suo coinvolgimento nelle indagini condotte dal Comandante a seguito dell'esposto nasceva soltanto dall'essere socio del Gambardella (interessato dalla rivelazione), che per tale motivo era stato convocato per essere ascoltato e che il ricorrente era estraneo alla controprestazione illecita offerta dal Gambardella.

La risposta sul punto del Tribunale si limita a richiamare la mail del 13 giugno 2018 inviata dal Comandante agli imprenditori coinvolti nella vicenda (tra i quali peraltro non figurava il Casola) e a concludere: "di qui il palese e ovvio coinvolgimento degli imprenditori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nelle vicenda delittuose in esame".

Anche con riferimento alle intercettazioni richiamate, che vedevano come protagonisti il Gentile e un suo collaboratore, il Tribunale ha ritenuto che dalle stesse emergesse "l'accordo" anche del Casola a predisporre un verbale "addomesticato" senza spiegare da cosa abbia tratto tale conclusione (posto che altri stavano predisponendo con il Comandante un verbale per ogni società coinvolta nell'esposto, tra le quali anche quella del Casola).

3.3. In definitiva, non sembra che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi esegetici indicati in premessa.

Non risulta infatti che la risposta del giudice del riesame alle obiezioni difensive, anche attraverso la motivazione per relazione, abbia offerto "una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte".

Né può definirsi la lettura offerta dalla difesa parcellizzante ed eminentemente soggettiva e, come tale, già di per sé inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio accolto dal primo giudice.4.

Sulla base di quanto premesso, la ordinanza impugnata va annullata, con l'assorbimento delle censure sulle esigenze cautelari, affinché sia condotto un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/12/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, nelle more modificata con l'obbligo di dimora, perché gravemente indiziato in relazione ad una serie di vicende di corruzione e di turbativa di asta, descritte alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 11), commesse in concorso con pubblici ufficiali dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania e con il Comandante dell'[OSCURATO:PERSONA] del Porto di Amalfi. Da quanto si legge nel provvedimento del Tribunale, le indagini avevano consentito di delineare l'esistenza di stabili e consolidati accordi di natura corruttiva tra imprenditori del settore marittimo (nella specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e pubblici ufficiali intranei alla suddetta Unità, in relazione ad una serie di concessioni demaniali rilasciate dalla menzionata Unità, e diretti, in particolare, ad alterare e a turbare le procedure utilizzate per la scelta del concessionario e, più in generale, la gestione dei rapporti tra l'Ente Pubblico concedente e i concessionari, e ciò in cambio di danaro ovvero di svariate utilità destinate ai suddetti pubblici ufficiali da parte degli imprenditori citati. Questo sistema aveva portato a configurare un vero e proprio cartello tra imprese che, pur autonome, erano collegate tra loro e che venivano così a controllare in modo praticamente esclusivo le concessioni demaniali portuali, anche grazie alla protezione dell'imprenditore Ronca che, con modalità tipicamente mafiose e grazie ai suoi collegamenti con la criminalità organizzata, veniva ad arginare i tentativi di altri imprenditori di inserirsi nel medesimo settore. i Secondo l'ipotesi accusatoria provvisoria, tra le imprese parteit(1 suddetto cartello vi era anche la [OSCURATO:PERSONA] spa, con il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i fatti contestati in sede cautelare al Casola erano i seguenti: - capo 1), i pubblici funzionari, alterando il procedimento amministrativo volto all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alle biglietterie nel porto di Amalfi, ovvero rinviando più volte la messa a bando delle concessioni scadute il 31 dicembre 2017 ed intestate a varie società di navigazione, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], nonostante fossero state presentate istanze in concorrenza, in tal modo consentendo ai titolari delle concessioni scadute per lungo tempo l'occupazione de facto dei manufatti demaniali e, infine, determinandosi in senso favorevole alle suddette società, si facevano promettere e dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti; - capo 2) i pubblici funzionari, per compiere atti contrari ai doveri del loro stesso ufficio, in particolare rigettando l'istanza in concorrenza presentata da una impresa, nel corso del procedimento amministrativo di rinnovo delle suddette concessioni demaniali marittime, si facevano dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti;- capo 3) i pubblici funzionari, per impedire l'espletamento del procedimento amministrativo volto all'assegnazione delle suddette concessioni demaniali marittime scadute e in particolare per impedire lo svolgimento della gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali, ottenendo il rinvio della procedura paraconcorsuale e ciò nonostante la presentazione di istanze in concorrenza regolarmente presentate, consentendo in tal modo (di concerto con gli imprenditori suddetti) per lungo tempo l'occupazione de facto dei manufatti demaniali agli imprenditori medesimi, determinandosi, infine, in senso favorevole alle stesse società del menzionato "cartello"-, si facevano dare dai titolari delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], utilità consistenti in tessere di libera navigazione e numerosi biglietti; - capo 4) gli imprenditori delle concessioni scadute, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], con promesse, doni (consistenti nella dazione di tessere di libera circolazione e di biglietti) e con collusioni con i funzionari regionali, turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire i requisiti richiesti per il rilascio delle suddette concessioni demaniali, condizionando la scelta del contraente da parte della Regione Campania; - capo 11) il Comandante dell'Ufficio marittimo del porto si faceva dare da alcuni imprenditori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], tre imbarcazioni per una gita di 30 amici, nonché 30 biglietti gratuiti per la visita alla grotta dello Smeraldo, al fine di rivelare a costoro l'esistenza di indagini relative ad un esposto presentato da un concorrente e concordare con loro le linee da seguire nelle indagini. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 55 e 57 cod. pen., 1235 r.d. n. 327 del 1942, 137 d.lgs. n. 66 del 2010: inutilizzabilità di atti assunti in violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 267, comma 4, cod. proc. pen. Il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva, con la quale si intendeva contestare la competenza della Capitaneria della [OSCURATO:PERSONA] a svolgere attività delegata di polizia giudiziaria al di fuori delle materie di competenza (e quindi per i reati di cui agli artt. 319, 321, 353 e 353-bis cod. pen.), sulla base delle disposizioni normative sopra indicate. Questa violazione ha determinato l'inutilizzabilità degli atti di indagini svolti da tale Corpo ed in particolare delle operazioni di intercettazione. 2.2. Vizio di motivazione. Il Tribunale ha omesso di rispondere alle questioni e alle censure sollev e dalla difesa.La difesa aveva contestato che la presenza del ricorrente in Regione fosse dovuta a ragioni diverse da quelle indicate dall'accusa; che risultava dalle captazioni che il ricorrente non contasse nulla (anche perché non interessato alla concessione oggetto di corruttela); che l'occasionale presenza in Regione - due volte e per motivi non attinenti all'accusa - doveva comportare una valutazione sul valore patrimoniale-economica dei biglietti; che il ricorrente si era limitato a fare da intermediario per un numero esiguo e di infimo valore di biglietti (nemmeno 10 in tutto da diviidere tra vari funzionari). In conclusione, la difesa sosteneva che il Casola non facesse parte del "cartello" anche perché la società da lui amministrata non gestiva le linee marittime (si era documentato che la stessa non era presente su alcuna tratta passeggeri riguardante il porto di Amalfi) e che comunque fosse ignaro di tale accordo, in quanto non presente al momento della sua conclusione (ovvero al Tavolo tecnico decisivo per il rinnovo delle concessioni, al quale avevano partecipato i titolari delle concessioni di biglietterie); che il ricorrente aveva maturato il convincimento sull'effettivo rinnovo della concessione demaniale; e che comunque l'utilità dei biglietti fosse di inconsistente valore tale da rientrare nel donativo consentito verso la P.A. Questioni che il Tribunale ometteva di esaminare, ribadendo soltanto in modo tautologico e autoreferenziale che il ricorrente fosse interessato al rinnovo delle concessioni in quanto la società amministrata era concessionaria di una delle biglietterie operanti nel porto di Amalfi. Il Tribunale si limitava a valorizzare in chiave indiziaria la contestualità della presenza del ricorrente in Regione (che la difesa aveva documentato essere dovuta ad altri fini) al momento in cui era stato chiesto da altro imprenditore di procrastinare il bando. Il Tribunale non rispondeva inoltre al rilievo difensivo volto a dimostrare che il ricorrente si fosse limitato ad aderire passivamente ad una richiesta del Gentile di dare biglietti ai funzionari e che quindi, non avendo partecipato all'accordo corruttivo, il suo contributo fosse limitato alla fase esecutiva e come tale estraneo al concorso nel reato. La difesa inoltre aveva sollevato la questione volta a stabilire se la consegna dei biglietti fosse da collegare alla corruzione oppure alla turbativa di asta o ad entrambe. Il Tribunale non ha affrontato le censure sui reati di cui agli artt. 353 e 353- bis cod. pen. (ovvero che non era stata indetta alcuna gara). Quanto al capo 11) era stato contestato il presupposto della rivelazione illecita; il coinvolgimento del ricorrente nel fatto corruttivo, sol perché socio del Gambardella destinatario della informazione fornita al Comandante e comunque estraneo ai fatti di rivelazione illecita. Inidonea è la motivazione anche per le esigenze cautelari, in punto di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, anche in tal caso non affrontando i rilievi difensivi. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono. 2. Il primo motivo è aspecifico, posto che il Tribunale ha ampiamente spiegato, sulla base anche di arresti di legittimità, le ragioni dell'infondatezza della questione in questa sede meramente riproposta. Il pubblico ministero può infatti delegare ad organi di polizia giudiziaria aventi competenze limitate specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1080 del 27/10/204 dep. 2023, Rv. 283994, in una fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.). Come ha evidenziato il Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 55 cod. proc. pen. disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, distinguendo al comma 1 quelle di iniziativa della polizia giudiziaria, per le quali operano i limiti temporali, spaziali e di materia stabiliti nelle disposizioni che attribuiscono a tali persone le predette funzioni, e al comma 2 le funzioni di polizia giudiziaria esercitate a seguito di delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen. per le quali non operano le suddette limitazioni (Sez. 3, n. 20274 del 26/04/2012, Rv. 252769 che ha esplicitamente affermato che «L'art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria "Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria", senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile»). Ne consegue che al personale del Nucleo speciale di intervento sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria nelle materie di competenza, salvo che il publ9itito ministero (come nella specie) deleghi ad esso specifiche attività di indagini, nel qual caso non opera il limite della competenza per materia. 3. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi generica la censura sul capo 3), quanto alla mancata risposta in ordine all'indizione di una gara. Tale risposta si rinviene a pag. 27 dove il Tribunale ha illustrato il procedimento para concorsuale indetto dall'amministrazione regionale e la fase in cui si era verificato il turbamento. 4. Le restanti censure avanzate dal ricorrente in ordine all'esame dei gravi indizi sono fondate. 4.1. Va rilevato che il Tribunale ha esaminato le questioni sollevate in sede di riesame alla luce delle seguenti linee esegetiche. Quanto all'obbligo di confrontarsi con le memorie difensive, ha chiarito che, "se può dirsi che il Tribunale è tenuto ad esaminare i temi dedotti, al tempo stesso deve rilevarsi che non occorre una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte. In tale ottica, può ravvisarsi in concreto un vizio di motivazione solo in quanto, a fronte del richiamo dell'ordinanza genetica, i temi sollevati siano idonei a disarticolare il ragionamento probatorio proposto, atteso che solo in tale caso la motivazione per relationem si sarebbe dovuta reputare inidonea a fornire risposta implicita alle varie deduzioni difensive" (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, in motivazione). In ordine ai gravi indizi, ha richiamato la regula juris che considera illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (tra tante, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789). Alla luce di queste direttive, il Tribunale ha ritenuto che le censure difensive tradissero una valutazione frazionata e atomistica di una pluralità di elementi acquisiti, omettendone l'apprezzamento unitario e proponendone una lettura soggettiva non condivisibile. 4.2. Quanto ai capi 1), 2), 3) e 4), va rilevato che il Tribunale ha proceduto in particolare a riportare ampi stralci dell'ordinanza genetica relativi al contesto in cui si inserivano le condotte del ricorrente per poi procedere ad esaminare le vicende relative alle biglietterie del porto di Amalfi. Il Tribunale anche per queste ultime si è limitato a replicare anche,— / graficamente il contenuto della ordinanza genetica, alle quali ha agg nto laconiche notazioni, basate al più su una pretesa autoevidenza delle fonti investigative esposte (ritenute per esse stesse immediatamente e chiaramente esplicative) o su tautologiche e apparenti argomentazioni. Così, a fronte della questione sollevata dalla difesa che la [OSCURATO:PERSONA] non gestisse concretamente nel porto di Amalfi biglietterie in quanto non dedita al trasporto marittimo (e quindi non interessata al sistema illecito come configurato dall'accusa, come dimostrava tra l'altro la captazione in cui si asseriva che il ricorrente "non contasse nulla"), il Tribunale ha respinto la, censura asserendo che erra "ovvio e lampante" l'interesse del ricorrente al rinnovo delle concessioni delle biglietterie stante il ruolo di amministratore di una società concessionaria di una biglietteria; e che proprio la suddetta captazione fosse "assai eloquente" da sola a sconfessare l'assunto difensivo sulla estraneità del ricorrente alle vicende contestate. Peraltro, al di là della riproduzione del testo delle captazioni, il Tribunale non ha spiegato da dove eibbia)tragga tale conclusione. Quanto ancora all'episodio dell'accesso in Regione del ricorrente del 15 novembre 2018, in ordine alla censura difensiva della occasionalità della sua presenza (dovuta ad altre documentate ragioni) rispetto a quella del Gentile e al suo ruolo del tutto marginale rispetto alle conversazioni captate - tra l'altro non comprensibili - il Tribunale ha risposto che la sua presenza in Regione insieme al Gentile per la consegna dei biglietti fosse elemento comprovante la intranieità del ricorrente nel "sistema" e che la sua condotta non consentisse di ricevere altra lettura rispetto a quella fornita dal P.M. Anche in tal caso, la risposta riposa sulla mera riproduzione grafica del testo delle captazioni. In ordine al successivo episodio del 17 aprile 2018, la difesa aveva dedotto che risultava accertato (in tal senso anche ne dava atto la stessa ordinanza genetica) che la sua presenza in Regione fosse relativa alla firma di una pratica concessoria del tutto estranea alla vicenda (nelle captazioni si dava atto che "Casola sta venendo per la concessione") e che in questo contesto i pubblici funzionari gli avevano chiesto l'omaggio dei biglietti per Capri, di cui avevano bisogno nell'occasione delle feste pasquali. Il Tribunale rispetto a tali obiezioni ha definito "chiaro il riferimento nelle intercettazioni a [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto interessato ed in prima persona alla vicenda" affidandosi ancora una volta alla sola trascrizione dei dialoghi intercettati. Quanto poi alla richiesta di biglietti e alla consultazione con Gentile, la difesa aveva rilevato che alla pressante richiesta dei funzionari dei biglietti mentre era lì per la firma della concessione, il Casola si fosse rivolto al Gentile, in quanto non ne aveva la disponibilità (non avendo biglietterie in funzione, come dedotto). Il Tribunale ha valorizzato il fatto che egli si fosse rivolto al Gentile, nonorté - avesse una concessionaria di biglietteria.In ordine alla censura sulla prova indiziaria della partecipazione del ricorrente al cartello e quindi all'accordo corruttivo, il Tribunale si è limitato a concludere dopo l'esame dei passaggi argomentativi sopra riportati: "di qui il ruolo attivo e consapevole rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende corruttive, quale soggetto fortemente interessato al rinnovo delle concessioni atteso il ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] facente parte del cartello di imprese", "anche se materialmente provvedeva il Gentile, o chi per esso, alla consegna di tali utilità è evidente che in tal senso vi era stato un accordo sottostante, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo perché formalmente interessati, ma anche in quanto direttamente coinvolti". 3.2. Quanto al capo 11), la difesa aveva dedotto che il ricorrente non figurava tra i destinatari della rivelazione illecita (come risultava dalla mancata contestazione del capo 10), che il suo coinvolgimento nelle indagini condotte dal Comandante a seguito dell'esposto nasceva soltanto dall'essere socio del Gambardella (interessato dalla rivelazione), che per tale motivo era stato convocato per essere ascoltato e che il ricorrente era estraneo alla controprestazione illecita offerta dal Gambardella. La risposta sul punto del Tribunale si limita a richiamare la mail del 13 giugno 2018 inviata dal Comandante agli imprenditori coinvolti nella vicenda (tra i quali peraltro non figurava il Casola) e a concludere: "di qui il palese e ovvio coinvolgimento degli imprenditori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nelle vicenda delittuose in esame". Anche con riferimento alle intercettazioni richiamate, che vedevano come protagonisti il Gentile e un suo collaboratore, il Tribunale ha ritenuto che dalle stesse emergesse "l'accordo" anche del Casola a predisporre un verbale "addomesticato" senza spiegare da cosa abbia tratto tale conclusione (posto che altri stavano predisponendo con il Comandante un verbale per ogni società coinvolta nell'esposto, tra le quali anche quella del Casola). 3.3. In definitiva, non sembra che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi esegetici indicati in premessa. Non risulta infatti che la risposta del giudice del riesame alle obiezioni difensive, anche attraverso la motivazione per relazione, abbia offerto "una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte". Né può definirsi la lettura offerta dalla difesa parcellizzante ed eminentemente soggettiva e, come tale, già di per sé inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio accolto dal primo giudice.4. Sulla base di quanto premesso, la ordinanza impugnata va annullata, con l'assorbimento delle censure sulle esigenze cautelari, affinché sia condotto un
Sentenza Cassazione n. 23267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris