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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08853/2026

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da lla parte civileINPS nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza emess a in data 09/06/2025 d a lla Corte di appello di R oma; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereMariella Ianniciello; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare l a sentenza impugnata, con rinvio alGiudice civile per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’avvocatoEdoardo Russo, difensore della parte civile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello -in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 25 novembre 2019 - assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 316- ter cod. pen. perché il fatto non costituisce reato . 2.Avverso la sentenza, la parte civile, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione all’art. 316 -ter cod. pen. per avere la Corte di appello disatteso i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazionea Sezioni unite con la sentenza n. 11969/2025.

3. Alla odierna udienza, che si è svoltain forma non partecipata, il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile hanno depositatoconclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondoquanto previsto, in linea generale, dall’art. 573 cod. proc. pen.

Poiché, nel presente processo, la parte civilesi è costituita in giudizio prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ─ che ha introdotto l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile ─ la disciplina applicabile al presente ricorso è quella delineata dall’art. 573 cod. proc. pen. nella trama originaria del codice di procedura penale.

Atal riguardo, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022(Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01 ).

2.1. Secondo il testo antecedente alla citata novella «[L]’impugnazioneper gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale».

Stando alla interpretazione che di tale disposizione ha fornito la giurisprudenza di legittimità, il G iudice , ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato,secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delleregole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Rv. 262708; Sez.4, n. 42995 del 18/06/2015, Rv. 264751) . [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazionedeve, dunque, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusacon sentenza passata in giudicato.

2.2. Questa interpretazione è stata oggetto di un profondo ripensamento , perchè in diretto contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU (Corte EDU, grande camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro [OSCURATO:PERSONA]), l’art. 48 CDFUE, nonché gli artt. 3 e 4 della direttiva2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza,ovvero il diritto dell’imputato di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente,se il processo sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o conproscioglimento in rito (e , dunque , senza che la responsabilità penale sia stata accertata).

2.3. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021 , pur occupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l’art. 578 cod. proc. pen., ha chiarito che detta disposizione non viola il diritto dell ’ imputato alla presunzione di innocenza,come declinato nell ’ ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, e che le argomentazioni sviluppate valgono anche nel caso in cui l’impugnazione sia finalizzata ad ottenere un annullamento delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. (v. § 6.3 delConsiderato in diritto).

E ciò perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.

Si è, infatti, precisato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica». 2.4.Anche le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv.286880) hanno recepito tale interpretazione costituzionalmente orientata, ribadendoche , in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto.

Dunque, u na volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.

2.5. In questa prospettivainterpretativa, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv.288601 – 01 , f attispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

3. Ciò posto, nel caso in esame, la fondatezza dell’impugnazioneproposta ai soli effetti civilinel processo penale deve, dunque, essere accertata, come hanno ritenuto la Corte costituzionale e le Sezioni unite“Calpitano”, con riferimento alla fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano e non a quella della responsabilità penale e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quellapenalistica dell’«alto grado di probabilità logica» .

3.1. Il difensoredella parte civile, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di leggeex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 316-tercod. pen., per avere la Corte di appello escluso la rilevanza penale della condotta sull’assunto che l’importo dei ratei percepit i , a titolo di assegno sociale,fosse al di sotto della soglia penalmente rilevante.

In tal modo , dunque, disattendendo, i principi enunciati delle Sezioni unite circa la natura di reato unitario a condotta prolungata con la conseguente necessità di tener conto della complessiva somma indebitamente percepita e non dell’importo dei ratei corrisposti con cadenza periodica.

3.2. Il motivo, nei termini enunciati,è inammissibile.

La parte civileche impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen. , una volta formatosi il giudicato assolutoriosui capi penali, non può, infatti, più dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penaleai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, ilproscioglimento dell’imputato , al giudice dell’impugnazione n on è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenzasancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’ art. 6 CEDU , deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. 4.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

A ciò consegue la condanna della parte civileal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da lla parte civileINPS nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza emess a in data 09/06/2025 d a lla Corte di appello di R oma; visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliereMariella Ianniciello; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare l a sentenza impugnata, con rinvio alGiudice civile per l’ulteriore corso; lette le conclusioni dell’avvocatoEdoardo Russo, difensore della parte civile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello -in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 25 novembre 2019 - assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 316- ter cod. pen. perché il fatto non costituisce reato . 2.Avverso la sentenza, la parte civile, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione all’art. 316 -ter cod. pen. per avere la Corte di appello disatteso i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazionea Sezioni unite con la sentenza n. 11969/2025. 3. Alla odierna udienza, che si è svoltain forma non partecipata, il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile hanno depositatoconclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondoquanto previsto, in linea generale, dall’art. 573 cod. proc. pen. Poiché, nel presente processo, la parte civilesi è costituita in giudizio prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ─ che ha introdotto l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile ─ la disciplina applicabile al presente ricorso è quella delineata dall’art. 573 cod. proc. pen. nella trama originaria del codice di procedura penale. Atal riguardo, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01 ). 2.1. Secondo il testo antecedente alla citata novella «[L]’impugnazioneper gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale». Stando alla interpretazione che di tale disposizione ha fornito la giurisprudenza di legittimità, il G iudice , ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato,secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delleregole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Rv. 262708; Sez.4, n. 42995 del 18/06/2015, Rv. 264751) . [OSCURATO:PERSONA] dell’impugnazionedeve, dunque, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusacon sentenza passata in giudicato. 2.2. Questa interpretazione è stata oggetto di un profondo ripensamento , perchè in diretto contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU (Corte EDU, grande camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro [OSCURATO:PERSONA]), l’art. 48 CDFUE, nonché gli artt. 3 e 4 della direttiva2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza,ovvero il diritto dell’imputato di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente,se il processo sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o conproscioglimento in rito (e , dunque , senza che la responsabilità penale sia stata accertata). 2.3. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021 , pur occupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l’art. 578 cod. proc. pen., ha chiarito che detta disposizione non viola il diritto dell ’ imputato alla presunzione di innocenza,come declinato nell ’ ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea, e che le argomentazioni sviluppate valgono anche nel caso in cui l’impugnazione sia finalizzata ad ottenere un annullamento delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. (v. § 6.3 delConsiderato in diritto). E ciò perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili. Si è, infatti, precisato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica». 2.4.Anche le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv.286880) hanno recepito tale interpretazione costituzionalmente orientata, ribadendoche , in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto. Dunque, u na volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. 2.5. In questa prospettivainterpretativa, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice penale, ai fini dell’accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv.288601 – 01 , f attispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). 3. Ciò posto, nel caso in esame, la fondatezza dell’impugnazioneproposta ai soli effetti civilinel processo penale deve, dunque, essere accertata, come hanno ritenuto la Corte costituzionale e le Sezioni unite“Calpitano”, con riferimento alla fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano e non a quella della responsabilità penale e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quellapenalistica dell’«alto grado di probabilità logica» . 3.1. Il difensoredella parte civile, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di leggeex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 316-tercod. pen., per avere la Corte di appello escluso la rilevanza penale della condotta sull’assunto che l’importo dei ratei percepit i , a titolo di assegno sociale,fosse al di sotto della soglia penalmente rilevante. In tal modo , dunque, disattendendo, i principi enunciati delle Sezioni unite circa la natura di reato unitario a condotta prolungata con la conseguente necessità di tener conto della complessiva somma indebitamente percepita e non dell’importo dei ratei corrisposti con cadenza periodica. 3.2. Il motivo, nei termini enunciati,è inammissibile. La parte civileche impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen. , una volta formatosi il giudicato assolutoriosui capi penali, non può, infatti, più dedurre l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penaleai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, ilproscioglimento dell’imputato , al giudice dell’impugnazione n on è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenzasancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’ art. 6 CEDU , deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. 4.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso va dichiarato inammissibile. A ciò consegue la condanna della parte civileal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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