CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 35059/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20311/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro 660 REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappre- sentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell'Avvocatura regionale; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappre- sentati e difes€4: dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed EN- [OSCURATO:PERSONA] (GVNNRC32A25G7070); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso il DECRETO n. 409/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO depositato in data 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione del decreto camerale n. 409/2017 del 14 maggio 2018 della Corte d'Appello di Napoli notificato, tramite pec, il 22 maggio 2018, articolando quattro motivi; resistono con separati controricorsi la Regione Campania e Giovanna e [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Eboli, con provvedimento n. 1034/1985, passato in giudicato, aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di subentrare nell'assegnazione del podere 503, sito in agro di Battipaglia, già assegnato ad [OSCURATO:PERSONA];alla morte di [OSCURATO:PERSONA] erano subentrati gli eredi: [OSCURATO:PERSONA], consorte, Giovanna, Michele ed [OSCURATO:PERSONA], figli; [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribu- nale di Salerno - sez. distaccata di Eboli, [OSCURATO:PERSONA] per chiedere lo scio- glimento della comunione relativamente al podere e l'attribuzione a ciascuno degli eredi della quota a spettantegli, con obbligo di rendiconto e spese a carico della massa o della parte che si sarebbe opposta; [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per la mancata ci- tazione delle norme sulla scorta delle quali le attrici pretendevano di esercitare il diritto alla divisione della comunione, e, nel merito, eccepiva di essere l'unico ad avere il possesso del bene, avendolo coltivato dapprima con il de cuius e poi con la moglie, e di essere l'unico ad avere titolo per l'assegnazione, essendo bracciante agricolo regolarmente iscritto; in via riconvenzionale, domandava che il Tribunale provvedesse ad assegnargli il fondo in via esclusiva; il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e accoglieva la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], ritenen- dolo l'unico in possesso dei requisiti per l'assegnazione del podere in considera- zione del fatto che il fondo risultava riscattato da [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo decesso, sebbene mancasse un atto formale di assegnazione, affermava che la successione nel podere dovesse essere regolata dall'art. 6 della I. 1078/1940 e non dall'art. 7 della I. n. 369/1967, con conseguente obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al pagamento della somma di euro 157.115,00 a favore di ciascuna delle attrici, da corrispondere nel corso di dieci anni; avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Salerno, lamentando: i) che la domanda di conguaglio fosse stata formulata solo nella prima udienza camerale successiva alla riassunzione del giudizio e da un delegato del rappresentante in giudizio delle attrici anziché dal procuratore delle medesime munito di una procura ad hoc; ii) che il bene per cui è causa fosse stato erroneamente ritenuto riscattato da [OSCURATO:PERSONA], il quale invece aveva agito giudizialmente nei confronti dei fratelli per vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione esclusiva e che il giudizio si era concluso solo nell'ottobre del 1992, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta nel 1991, quindi era mancata la delibera attributiva del diritto di assegnazione avente natura costitutiva dello stesso; iii) che non era mai stato pagato il corri- spettivo previsto per il riscatto, con conseguente applicazione dell'art. 7 della I. n. 369/1967 comportante la riduzione del corrispettivo dovuto alle sorelle, le quali agivano anche nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la madre, quantificato in euro 17.731,18; iv) che il ragionamento alla base della determinazione delle quote spettanti alle sorelle era sbagliato, stante che alle stesse non avrebbe dovuto ritenersi spettante la quota di 1/3, perché nel caso di divisione di beni provenienti da comunioni fondate su titoli diversi avrebbe dovuto procedersi ad una sola comunione e non a tante divisioni quante erano le masse ereditarie: in particolare la successione di [OSCURATO:PERSONA] era distinta da quella di [OSCURATO:PERSONA] e l'assegnazione del podere per cui è causa non poteva essere fatta confluire nell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], a maggior ragione conside- rando che i fondi agricoli riscattati ai sensi della I. n. 379/1967 rientrano nella comunione legale per effetto dell'art. 177 cod.civ. e che non vi era stata do- manda di apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA]; nella sostanza, la tesi del ricorrente è che anche se si fosse ritenuto già avvenuto il riscatto del podere, a favore delle sorelle avrebbe potuto essere liquidata solo la parte di eredità di [OSCURATO:PERSONA] e non quella di [OSCURATO:PERSONA]; iv) che il valore attribuito al podere era errato, in considerazione dei valori riconosciuti a taluni fondi confi- nanti; la Regione Campania e Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigetto del reclamo; la Corte d'Appello di Salerno, con il provvedimento oggetto dell'odierno ri- corso, ha rigettato il reclamo, ritenendo che il difensore delegato a sostituire in udienza il procuratore costituito era munito dello ius postulandi ex art. 84 cod.proc.civ. e che non era stato dimostrato il difetto di procura ad hoc da parte del reclamante, che la controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] per l'asse- gnazione del podere si era conclusa in primo grado con sentenza del 21 giugno 1985, che gli aveva assegnato il bene in via esclusiva ponendo a suo carico l'obbligo di conguaglio a favore dei coeredi, che [OSCURATO:PERSONA], insieme con gli altri eredi aveva continuato a versare il canone annuale fino al 30 settembre 1983, che nel 1992 questa Corte aveva confermato la sentenza di appello risa- lente al 1989, che, pertanto a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:PERSONA], si era determinato il conseguimento della proprietà del bene, con il pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione, an- che senza presa d'atto da parte dell'ente assegnatario - la Regione Campania -; che nel 1992 quando la sentenza di legittimità aveva confermato l'assegnazione a [OSCURATO:PERSONA], i sui eredi, essendo egli deceduto nel 1991, erano di- venuti assegnatari del podere, che [OSCURATO:PERSONA], uno dei coeredi di Dome- nico Minichini, aveva azionato a suo favore il procedimento di cui all'art. 5, comma 3, della I. n. 1078/1940 per l'assegnazione esclusiva del bene, pertanto, il reclamante avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'art. 7 della I. n. 379/1967, perché a seguito della introduzione di detta norma, in seguito abro- gata, era possibile ottenere l'assegnazione dei beni in base alla riforma fondiaria: quella ordinaria che prevedeva l'affrancazione ex lege al decorso del quindice- simo anno e quella speciale di cui all'art. 1 della I. n. 379/1967 che consentiva, ricorrendo determinate condizioni, il riscatto anticipato trascorsi sei anni dall'im- missione nel possesso, che, non essendo stato chiesto il riscatto anticipato, tro- vava applicazione la procedura ordinaria di assegnazione, che, stante l'indivisi- bilità del podere, esso era caduto in successione ereditaria sia di [OSCURATO:PERSONA]- nichini sia di [OSCURATO:PERSONA], che meritava conferma la determinazione del valore del podere, perché esso era coltivato a frutteto e perché il valore dell'edificio era stato determinato dal CTU prudenzialmente in euro 60.000,00 a fronte del valore assegnatogli dal CTP del reclamante (euro 80.000,00), che aveva sottratto euro 41.000,00 dal valore dell'edificio per il costo di lavori di ristrutturazione non do- cumentati; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che:1) con il primo motivo il ricorrente addebita al decreto impugnato la viola- zione degli artt. 83, 84, 737 cod.proc.civ.; la Corte territoriale avrebbe reso una statuizione eccentrica rispetto al mo- tivo di reclamo con cui egli aveva lamentato (non già la tardività, bensì) la for- mulazione della domanda riconvenzionale in un verbale di causa da parte di un delegato e in assenza di un mandato ad hoc; 1.1) il motivo non può trovare accoglimento, perché il vizio denunciato può essere ravvisato solo mediante la specifica indicazione delle affermazioni in di- ritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in .1, contrasto con le nome regolatici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse formulate dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte solu- zioni, non consentendo altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al pro- prio compito istituzionale verificare il fondamento della denunziata violazione; il che non è affatto avvenuto nel caso di specie, atteso che il percorso argomen- tativo del ricorrente risulta astratto e del tutto privo di confronti con la decisione impugnata, la quale, a p. 4, ha affermato che «il difensore delegato a sostituire in udienza il procuratore costituito è titolare dello ius postulandi nella medesima misura prevista, per quest'ultimo, dall'art. 84 cod.proc.civ.; inoltre, l'odierno re- clamante non ha dimostrato che la procura rilasciata dalle controparti a margine dell'atto di citazione del giudizio originario fosse riferita solo a tale ultimo pro- cessi e non ai successivi». 1.2) in aggiunta, il ricorrente, ai fini del rispetto del principio di autosuffi- cienza, avrebbe dovuto riportare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della dedotta violazione; 2) con il secondo motivo sono dedotte la violazione degli artt. 16 e 19 della I. 230/50 e dell'art. 7 della I. 379/67 e la falsa applicazione dell'art. 10 della I. 386/76; 2.1) secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente rite- nuto che ad [OSCURATO:PERSONA] fossero subentrati nell'assegnazione del podere gli eredi in comunione, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato solo 12 ratei del prezzo di assegnazione, con conseguente applicazione dell'art. 7 della I.379/1967, il quale prevede che in tema di riforma agraria, nell'ipotesi di asse- gnazione di un terreno mediante la vendita con pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favore dell'ente assegnante, la morte dell'originario asse- gnatario prima del riscatto determina il subingresso del nuovo erede nel rapporto concessorio, spettando agli altri coeredi nei confronti del subentrante un credito determinato nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal de cuius , aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi arrecati, infatti, l'art. 10 della I. n. 386/1976, secondo cui l'assegnatario diventa proprietario delle terre assegna- tagli con il pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione, non avendo portata retroattiva, non avrebbe potuto applicarsi ad [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1971; 2.2) il motivo è infondato; 2.3) la Corte d'Appello ha correttamente applicato la disciplina normativa in materia e la giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente Cass. 21/03/2022, n.9071), 2.4) infatti, dalla ricostruzione operata nel decreto circa lo statuto giuridico del podere per cui è causa si evince che [OSCURATO:PERSONA], originario assegnata-\ rio, lo aveva ricevuto in assegnazione con atto pubblico del 1955, sulla base del regime giuridico previsto dalla L. n. 230 del 1950, art. 16; detta norma, nel testo modificato per effetto dell'entrata in vigore della I. n. 376/1976, prevede che l'assegnazione del cespite sia soggetta al riservato dominio dell'ente assegnata- rio fino al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo; le annualità successive, invece, integrano - secondo la previsione normativa - oneri reali esigibili con le regole e i privilegi delle imposte dirette; 2.5) ciò posto, poiché [OSCURATO:PERSONA] era deceduto nel 1971, alla sua morte non si era ancora prodotto alcun acquisto della proprietà, non avendo egli corrisposto le quindici annualità, ma la sua posizione nei confronti dell'ente pub- blico assegnante si era trasferita ai suoi eredi - Domenico, Filomena, Vincenzo e Antonio junior - con conseguente acquisto da parte di questi ultimi, per effetto del subentro nell'assegnazione, cioè per effetto del loro subingresso nel rapporto giuridico con l'ente assegnante, del diritto all'assegnazione del bene nel ricorso di specifici requisiti oggettivi e soggettivi; 2.6) gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], compreso [OSCURATO:PERSONA] - ha preci- sato la Corte territoriale, senza che la circostanza sia stata contestata dall'odierno ricorrente - avevano continuato a pagare le rate di prezzo per l'as- segnazione fino al 30 settembre 1983, determinando il venir meno del riservato dominio da parte dell'ente assegnante, divenendo ipso iure proprietari pro in- diviso del podere; 2.7) ciò che assume rilievo dirimente nella vicenda per cui è causa è proprio l'avvenuta affrancazione del podere da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; mentre è secondario - come emerge dal decreto impugnato - che detta affran- cazione sia avvenuta nel 1983, con il pagamento di trenta rate di prezzo, ovvero nel 1976, con il pagamento della quindicesima rata di prezzo, per effetto dell'ap- plicazione nel caso di specie della regola della cessazione della riserva di pro- prietà in favore dell'ente assegnante introdotta dalla L. n. 384 del 1976, art. 10, che, innovando il previgente quadro normativo, ha ridotto da trenta a quindici il numero delle rate di prezzo di assegnazione; detta disposizione si applica ne- cessariamente ai rapporti in corso di esecuzione, ancorché derivanti da assegna- zioni disposte prima della sua entrata in vigore, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente; 2.8) che la circostanza non sia dirimente, con conseguente irrilevanza delle argomentazioni del ricorrente volte a dimostrare l'irretroattività dell'art. 10 della I. n. 384/1976, trova conferma nel fatto che il decreto impugnato, a p. 7, af- ferma: «dopo 11 1976 (o, in subordine, dopo il 1983, anno di versamento della trentesima annualità), allorché il podere è stato affrancato, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono diventati proprietari dello stesso»; va ribadito, dunque, che la Corte territoriale ha ritenuto: «a prescindere dall'identità del soggetto che ha effettuato i pagamenti, l'avvenuto versamento di tutte le annualità abbia determinato il conseguimento, da parte degli eredi dell'assegnatario e in comunone tra loro, della proprietà del bene»; detta ratio decidendi non è stata, invero, confutata dal ricorrente che si è concentrato nel tentativo di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca del suo decesso, avvenuto nel 1971 avesse corrisposto solo dodici quote di prezzo di assegnazione e che non potesse trovare applicazione retroattiva la I. 384/1976 che aveva dimezzato il numero delle quote di prezzo di assegnazione che era necessario versare per l'attribuzione della proprietà del bene, conseguente all'affrancazione; chiarito questo profilo, le successive vicende successorie - quella che aveva visto protagonista [OSCURATO:PERSONA] e quella successiva che ha interessato l'odierno ricorrente - hanno avuto ad oggetto l'assegnazione in via esclusiva del podere, gravato da vincolo di indivisibilità, nei confronti degli altri coeredi divenuti proprietari, subordinata al pagamento da parte del coerede assegnatario esclusivo a favore deli altri coeredi del controvalore pro quota del fondo, in applicazione dell'art. 5, comma 4, della I. n. 1078 del 1940, il quale prevede che chiunque dei coeredi possa richiedere lo scioglimento della comunione incidentale tra i coeredi dell'originario proprietario assegnatario, non essendo precluso dalla legge lo scioglimento della comunione, ma unicamente il frazionamento del bene (Cass. 30/10/2018, n.27644); 3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 83, 84, 99 e 163 cod.proc.civ. e degli artt. 177 e 213 cod.civ. e dell'art. 6 della I. n. 1087/40 e dell'art. 10 della I. 386/76; 3.1) secondo il ricorrente la Corte territoriale, oltre a non avere chiarito se il podere per cui è causa fosse entrato nella successione di Antonio o in quella di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui i fondi agricoli riscattati ai sensi della I. n. 379/1967 rientrano nella comunione ex art. 177 cod.civ., ritenuto che, successivamente alla morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta prima dell'assegnazione del fondo in via esclusiva, la comunione con la moglie [OSCURATO:PERSONA] si era già sciolta, e che il podere costituisse una massa ereditaria a sé stante, oggetto di autonoma divisione, anziché procedere ad una unica divisione con implicazioni, per quanto qui di interesse, sulla determinazione del valore delle quote spettanti alle coeredi; 3.2) il ricorrente dà prova di non avere colto appieno la ratio decidendi del decreto impugnato, perché continua a muovere dalla erronea premessa che il bene non fosse stato affrancato;3.3) la Corte territoriale, al contrario, ha precisato che la proprietà del podere era degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nei confronti degli altri coeredi lo scioglimento della comunione incidentale e che nel 1992, cioè un anno dopo il suo decesso risalente al 1991, il bene gli era stato assegnato in via esclusiva e che esso era stato trasferito mortis causa, per effetto di successione ab intestato, ai suoi eredi - [OSCURATO:PERSONA], la moglie, ed i suoi tre figli - che stante l'indivisibilità del podere esso costituiva una massa ereditaria a sé stante; 3.4)11 secondo ordine di censure è inammissibile, perché il ricorrente non ha fornito a questa Corte gli elementi per valutare il peso dei rilievi mossi al decreto sulla questione per cui è causa, vale a dire la determinazione di quanto era stato condannato a pagare alle coeredi per vedersi assegnare in via esclusiva il po- dere; 3.5) il motivo, pertanto, nella sua interezza risulta privo di pregio; 4) con l'ultimo motivo, il quarto, il ricorrente imputa al decreto impugnato la violazione degli artt. 566, 581 cod.civ. e dell'art. 6 della I. n. 1078/1940 in rela- zione all'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ.; 4.1) le censure mosse al decreto impugnato sono plurime; quella argomen- tata è nondimeno solo quella secondo cui la Corte territoriale avrebbe confer- mato il valore del podere come definito dal CTU, senza prendere in considera- zione la CTP, nella quale sarebbero stati presi in considerazione i valori di poderi confinanti con quello per cui è causa, errando nel determinare il valore al mo- mento del subingresso e non a quello dell'accesso del CTU„ e non prendendo in considerazione i miglioramenti apportati al podere ai fini della determinazione delle quote da liquidare agli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]; 4.2) il motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 348-ter cod.proc.civ., u.c., non avendo il ricorrente specificato le ragioni di fatto poste rispettivamente a fonda- mento della decisione di primo e di secondo grado, allo scopo di dimostrare che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774);4.3) a quanto precede va aggiunto che il ricorrente non ha individuato il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame, incorrendo nella violazione delle previsioni dell'art. 366 cod.proc.civ., comma 1°, n. 6 e dell'art. 369 cod.proc.civ. , comma 2°, n. 4, a mente delle quali il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4.4) è vero che il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le osservazioni critiche che il proprio consulente avrebbe mosso alla CTU, ma esse non sono state riprodotte nel ricorso, sì da dimostrare che esse erano precise e circostanziate e tali da richiedere da parte del giudice a quo una spiegazione delle ragioni per le quali ha deciso di disattenderle, facendo proprie le conclusioni del CTU; infatti, le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU si risolvono in mere allegazioni difensive inidonee a configurare il vizio di motivazione denunciato; 4.5) non può farsi a meno di osservare, per finire, che il giudice a quo ha dato prova di avere preso in considerazioni le stime del CTP, offrendo una motivazione intellegibile delle ragioni per cui ha inteso disattenderle; 4.6) gli errores in iudicando denunciati nella rubrica del motivo non sono stati supportati con alcuna argomentazione; 5) il ricorso va rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di controversia che ha ad oggetto l'assegnazione di un fondo agrario. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese