CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1973
Cassazione n. 03441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1973 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione. 2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando sì abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Maltese (p. 3 sentenza impugnata). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere e tensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] •;-j O [OSCURATO:PERSONA] t° e A. i\lrF-I 31 6 2022