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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37589/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione del ruolo avuto dal ricorrente nella complessiva vicenda; - che il motivo di ricorso è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagiate dalla Corte d'appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta, e, dall'altro, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo (seppur sintetico) riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresiL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di bancarotta da operazioni dolose, bancarotta documentale, sostituzione di persona, falso e plurimi reati fiscali; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in ragione del ruolo avuto dal ricorrente nella complessiva vicenda; - che il motivo di ricorso è indeducibile, da un lato, in quanto reiterativo delle medesime censure già vagiate dalla Corte d'appello e rigettate con corretti argomenti logico-giuridici, con i quali la difesa non si confronta, e, dall'altro, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo (seppur sintetico) riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata) - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresiL