CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34215/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22279/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Latiano, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso l o studio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 432/2019, depositatail 07/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Brindisi, convenendo in causa i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA], per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto ab intestato in data 27 luglio 2000, la collazione delle donazioni dirette ed indirette ricevute sia dall’attore che dai fratelli, il rendimento del conto dei canoni degli immobili e la divisione del cespite in comunione con la madre [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il compendio immobiliare di via A. Sarli n. 5, di cui quest’ultima era comproprietaria per la metà con il coniuge deceduto(alla cui eredità ella aveva rinunziato). In corso di causa è deceduta [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 1405\2015 il Tribunale ha disposto la collazione per imputazione delle donazioni indirette ricevute da [OSCURATO:PERSONA] di cui ai rogiti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25.6.1990, ha stabilito che la donazioneda questi ricevuta non eccedeva la disponibile, ha ordinato la collazione per imputazione delle donazioni dirette ricevute da Crocefissa e [OSCURATO:PERSONA] e di quella indiretta ricevuta dall’attore. Riguardo all’immobile in comunione tra l’attore e la madre, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, costituito da sei unità immobiliari costituenti un piccolo condominio, il giudice ha ritenuto che il decesso della contitolare non impedisse la divisione, essendo divenut i titolari della quota materna gli altri due figli, suoi unici eredi testamentari, ciascuno dei quali, tenuto conto di quanto ricevutoper successione paterna, aveva la quota di 5/12 , residuando in capo a Filomeno la quota di 2\12; ha infine respinto la richiesta di quest’ultimo di vedersi assegnata la metà in senso verticale del compendio e ha disposto lo scioglimento d i entrambe le comunioni, liquidando i conguagli e ordinando il rilascio dei beni in favore di ciascun assegnatario. La sentenza è stata autonomamente impugnata da Filomeno e [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le impugnazioni, di cui è stata disposta la riunione, sono state respintedalla Corte distrettuale. Con riferimento alle questioni ancora dibattute, la sentenza di appello ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure riguardanti l’ attribuzione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli Carlo e Crocifissa in assenza di una loro formale richiesta di subentrare alla de cuius , ev idenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lo scioglimento della comunione paterna e delle porzioni immobiliar i di via Sarli n. 5 e che i fratelli, dopo il decesso della madre, avevano implicitamente richiesto l’attribuzione della porzione spettante alla madre. Ha ritenuto infondate anche le eccezioni di nullità della C.T.U. per incompatibilità del consulente, non essendone stata chiesta la ricusazione; ha reputato utilizzabile la document azione acquisita dal c.t.u. per stabilire il valore dell’immobile sito in Latiano , alla via F.lli Violano, e delle migliorie eseguite in epoca successiva all a donazione, dichiarando che il cespite era soggetto a collazione. In merito al contestato valore di mercato del locale commerciale sito al piano terra di via Montanaro n. 22, a cquistato con atto del 21 settembre 2001 e calcolato quale acconto sulla quota dell’attore,la sentenza ha affermato, in base a quanto ammesso da [OSCURATO:PERSONA] e non contestato, che l’immobile era stata acquistato di comune accordo tra i coeredi senza corresponsione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto infine all’immobile di via Sarli n. 5, la Corte di merito ha affermato che il complesso era divenuto un piccolo condominio con alcune parti comuni indivise destinate a rimanere a servizio delle proprietà individuali, non potendo il giudice imporre modifiche strutturali. Ha disposto la compensazione delle spese di lite tra gli appellantiper soccombenza reciproca e la condanna di entrambi in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore di Crocifissa M. Montesardi. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in quattro motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s ardi. [OSCURATO:PERSONA] non ha formulato difese. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 112c.p.c., per aver la Corte d'appello assegnato alle controparti le porzioni spettanti a [OSCURATO:PERSONA] , risultanti dalla division e dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 di Latiano. Deduce il ricorrente che la domanda originaria comprendeva anche la richiesta di scioglimento della comunione dell'immobile in contitolarità con Maria C. Longo, tuttavia, sopraggiunta la morte di quest'ultima, gli eredi testamentari avrebbero dovuto rivendicare tale qualità mediante una rituale costituzione in giudizio e formulare un’esplicita istanza di surrogazione nell'assegnazione dei beni spettanti alla loro dante causa, non potendo ne altrimenti ottenere l'automatica assegnazione. La sentenza, nell’affermare che l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] costituiva un condominio, avrebbe imposto servitù reciproche in assenza di richiesta di parte. Il motivo è infondato. L’immobile di [OSCURATO:PERSONA] era originariamente in contitolarità, al 50%, tra [OSCURATO:PERSONA] e F ioravante M ontesardi ; quest'ultimo era premorto alla moglie, la quale aveva rinunciato all'eredità del marito, pari a 6/12 dell’intero, restando titolare della metà del bene. Carlo e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato per testamento materno i 3/12 dell’immobile , divenendo proprietari , ciasc u no di essi, dei 5/12 dell’intero anche in virtù di quanto ricevuto per successione paterna, mentre la quota di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta pari a 2/12,non avendo concorso nella eredità materna. I controricorrenti hanno dato atto di esser stati nominati eredi universali d a lla Longo e che era stata definita con transazione la questione della nullità del testamento materno o della lesione dei diritti dei legittimari pretermessi, con il versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del la somma complessiva € 45.000,00 , a tacitazione di ogni pretesa sulla successione materna. [OSCURATO:PERSONA] ha coltivato la domanda di divisione, volendo ottenere una porzione in natura dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , senza dolersi in questa sede delle quote riconosciute ai fratelli , né del modo in cui è statadisposta la divisione. Sostiene invece che l’attribuzione delle porzioni dell’immobiledi [OSCURATO:PERSONA] 5 poteva esser disposta solo se gli eredi avessero proposto una specifica domanda di subentro nei diritti di Maria C. Longo, non potendo automaticamente acquisire la titolarità esclusiva delle porzioni immobiliari loro assegnatecon la divisione. Va in contrario osservato che, intervenuta la morte di [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa, non erano in discussione - e non lo sono nel presente grado - la qualità di eredi testamentari degli attuali controricorrenti e l’avvenuta accettazione del l’eredità materna (avendo essi, peraltro, transatto la lite concernente l’azione di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] quale legittimario totalmente pretermesso con il testamento di [OSCURATO:PERSONA], compiendo un atto di accettazione tacita dell’eredità). Essendo i resistenti già costituiti nel giudizio di divisione, non occorreva una nuova domanda per ottenere le porzioni spettanti per successione materna, né era necessaria una nuova costituzione in giudizio. Con la morte della de cuius si era realizzato un mero fenomeno di successione nel processo regolato dall’art. 110 c.p.c. , per effetto del quale gli eredi,subentrando nel processo già pendente in luogo della dante causa, avevano assunto la medesima posizione processualee sostanziale di quest’ultima. La Corte di merito ha poi stabilito che Margherita e [OSCURATO:PERSONA] avevano formu lato richieste che presupponevano la volontà di acquistare i beni materni, desumendo legittimamente il possesso della qualità di eredi e la volontà di volersene avvalere sulla base del comportamento processuale e delle istanze formulate in causa (Cass. n. 25885/2020; Cass. n. 1330/2024). 1.1. Ove sia disposta la divisione in natura di immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di ass ervimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, trovando tale potere un unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, sicché per la formazione delle porzioni e per l’imposizione delle servitù strumentale allo scioglimento della comunione, non occorre una domanda ulteriore rispetto a quella didivisione. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. lamentando che la Corte d’appello abbia negato valore di prova legale al rogito del 21.9.2001, con il quale il ricorrente aveva acquistato un locale commerciale in Latiano, via [OSCURATO:PERSONA] , per il prezzo di € 18.000,00 ed in cui era dato atto del ver s am e nto del prezzo, circostanza, quest’ultima, che non poteva essere esclusa sulla base delle dichiarazioni di controparte , essendo oggetto di prova legale. Il motivo è infondato. È orientamento consolidato di questa Corte il principio per cui l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e i fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui personalmente compiuti. La fede privilegiata non si estende all'intrinseca veridicità ed esattezza delle dichiarazioni che le parti hanno reso e di cui l'atto pubblico fornisce testuale riscontro; cosicché l'inesattezza o la non corrispondenza al vero delle medesime dichiarazioni può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, anche di natura presuntiva (Cass. n. 4208/2014; n. 22757/2013 ; Cass. 11012/2013 ). 3. Il terzo motivo denuncia la violazion e degli artt. 116, comma secondo, 183, comma quinto, c.p.c. e l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, per aver la sentenza respinto l’eccezione di nullità della documentazione acquisita dal c.t.u. poiché utile al calcolo del valore di un cespite oggetto di collazione, da stabilirsi al momento dell’apertura della successione, al netto delle migliorie. Sostiene il ricorrente che tutt i gli elementi d i prova andavano acquisiti nel rispetto delle p r eclusioni , non potendo sopperirsi all’inerzia delle parti. A fferma che i miglioramenti erano stati eseguitia distanza di anni non dalla sorella , ma dalla nipote e che i costi non potevano gravare sull’eredità. Censura la pronuncia per aver ritenuto utilizzabile la c.t.u. redatta da un tecnico che versava in situazione di incompatibilità, valorizzando erroneamente il fatto che non fu proposta un’istanza di ricusazione, senza considerare che il termine previsto dall’art. art. 192 c.p.c. era ampiamente scaduto e che le doglianze riguardavano accadimenti successivi . Denuncia, inoltre, l’erroneità delle valutazioni dei cespiti. Le doglianze sono infondate. Riguardo alla nullità della relazione a causa dell’incompatibilità del consulente causata dalla pendenza di una procedura di mediazione su profili di responsabilità professionale dell’ausiliario, la censura appare – in primo luogo – del tutto generica , ove si assume che il termine previsto dall’art. 192 c.p.c. era già scaduto al momento in cui si era manifestata la causa di incompatibilità, essendo il motivo assolutamente privodi riferimenti agli atti di causa e alle ragioni di incompatibilità con gli essenziali riferimenti cronologici, necessari a stabilire se effettivamente la causa di astensione fosse precedente o successiva all’incarico e se, nel primo caso, la parte ne fosse semplicemente venuta a conoscenza solo a seguito della comunicazione del consulente (cfr. sentenza, pag. 18). In tale situazione la sentenzaè incensurabile, avendo stabilito che il ricorrente era tenuto a proporre un ’istanza di ricusazione, in mancanza della quale, ove sussistano ragioni di astensione, la relazione è acquisita al processo ed è pienamente utilizzabile , non rilevando che il consulente tecnico d'ufficio non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione (Cass. 12004/2009; Cass.12822/2014; Cass. 23257/2017). È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’art. 192, comma secondo, c.p.c. fissa un termine perentorio alle parti per dedurre eventuali circostanze, delle quali devono fornire anche prova, tese a evidenziare le ragioni di ricusazione dell'ausiliario nominato dal giudice, in modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali. Il termine è fissato per risolvere, definitivamente e in via preventiva, ogni questione sulle qualità che deve rivestire il consulente in modo da evitare successivi comportamenti dilatori delle parti, fondati su strategie determinate secundum eventum litis, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processoex art. 111 Cost.. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza della situazione di incompatibilità soltanto in un secondo momento, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, in base ad apprezzamento insindacabile, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c.( Cass. n. 28103/2018 ; Cass. n. 23257/2018 ; Cass. n. 7462/2020: Cass. n. 122/2020). 3.1. La Corte di merito ha evidenziato , con motivazione del tutto congrua, che la do cumentazione acquisita dal c.t.u. non era funzionale alla prova dell’effettuazione dei miglioramenti, che erano incontestati, ma alla loro stima, i n modo che fossero detratti d al valore dell’immobile ai fini d ella collazione, e che i costi d elle migliorie allegati dalla donataria non avevano inciso sul valo r e attribuito al bene donato, argomentazioni cui il ricorso contrappone circostanze fattuali contrarie, quanto a lle valutazioni effettuate dal consulente, sconfinando sul terreno delle valutazioni di merito , precluse in cassazione. La sentenza ha poi posto in rilievo che la stessa effettuazione di migliorie ad opera di [OSCURATO:PERSONA] era incontestata e non bisognevole di prova, occorrendo solo valutar n e l’entità in modo che i costi fossero dedotti dal valore del bene donato con riferimento alla data di apertura della successionee, a tale scopo, il c.t.u. poteva certamente acquisire ogni elemento utile per la risposta ai quesiti (Cass. SU3086/2022). 3.2. Riguardo alle censure alla c.t.u. e alla risposta ai rilievi di parte, la sentenza a pag. 19 ha richiamato per relationem le risposte del consulente formulate a pag. 39 della relazione , illustrando i metodi utilizzati, con adeguata motivazione delle conclusioni adottate. Quanto all’individuazione dell’aut o re delle migliorie, la questione è di puro fatto, nondenunciabile in cassazione in assenza di vizi della motivazione, essendo rimesso al giudice di merito valutare anche se l’identità dell’autore degli interventi fosse stato oggetto di confessione (Cass. 3698/2020; Cass. 5530/2003; Cass.3524/1985). 4. Il quinto motivo denuncia la vizio di motivazione relativamente alla pronuncia sulle spese, sostenendo che le argomentazioni del ricorrente formulate nei due gradi di causa non erano pretestuose o manifestante infondate, non giustifica n do la condanna alle spese del doppio grado di causa. Il motivo è infondato. La sentenza ha respinto le impugnazioni principale e incidentale, ha compensato le spese di appello tra le parti appellanti e ha condannato il ricorrente a rifondere le spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA], per avere coltivato il giudizio in fase di impugnazione con deduzioni difensive infondatee con un ingiustificato aggravio di costi, avendo contestato la possibilità dei fratelli di ac quisire le porzioni sull’immobile di [OSCURATO:PERSONA] quali eredi della madre, la nullità della c.t.u. per incompatibilità del consulente e per l’illegittima acquisizione di documenti, la non corretta stima dei beni, sostenendo di aver versato il prezzo del locale commerciale in Laviano. In definitiva, considerata anche la soccombenza su parte delle domande di accertamento di donazioni indirette e di riduzione, la condanna alle spese si giustifica in applicazione del principio secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto sostenute nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento allespese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. Cass. 22903/2013; Cass.1635/2020; Cass. 12068/2024). Il ricorso è, quindi, respinto , con regolazione delle spese in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13