Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01070/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8003/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Modena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66S15 F257 F), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R52 F257 F) del Foro di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P06 H501 R), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.9. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ODENA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del Sindaco pro tempore.

IMU - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1465/2/2019 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 luglio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 230/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento n. 44127, avente ad oggetto il pagamento dell’IMU per l’anno di imposta 2012, in relazione al quale la ricorrente assumeva di aver diritto alla riduzione del 50% in ragione dell’inagibilità del fabbricato di sua proprietà. 1.1.la Commissione regionale giungeva alla predetta conclusione, osservando – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che: - la società non aveva presentato la dichiarazione con i relativi allegati, prevista a pena didecadenza, volta a conseguire la riduzione, né quella sostitutiva, non avendo altresì provato le condizioni di inagibilità dell’immobile; - la predetta dichiarazione non poteva essere sostituita dalla richiesta del permesso di costruire, da cui desumere la condizione di inutilizzo del bene e la relativa inagibilità, richiamando sul punto le argomentazioni della sentenza n. 24890/2016 di questa Corte secondo cui non rileva la circostanza che «”…l'Amministrazione finanziaria potesse in ipotesi essere già a conoscenza, all’esito di propri accertamenti ad altro fine eseguiti, dello stato di parziale inagibilità/inutilizzabilità del compendio immobiliare …, altra cosa essendo l'accertamento mirato dei presupposti della riduzione, per effetto ed a seguito della presentazione di specifica e documentata istanza da parte del contribuente che assuma di averne interesse e titolo …”» ed evidenziando che «… la stessa manifestazione di volontà (domanda/dichiarazione/modulo) dell’interessato al fine di ottenere la concessione di beneficio fiscali appare indispensabile (cfr. Cass. n° 3286/2016)» (così nella sentenza in esame); - la società non aveva provato la condizione di inagibilità, assumendo che «la stessa non può desumersi esclusivamente dalla inutilizzabilità dell’immobile derivante dall’intervenuto cantiere per lavori edilizi, ma deve consistere da degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …, come previsto dalle pertinenti istruzioni relative all’IMU e non provato in concreto dal contribuente, il quale, tra l’altro, non ha provato neppure che l’asserita condizione di inagibilità fosse non superabile con interventi di manutenzione» (così nella sentenza in oggetto); - che non sussistevano le condizioni di sgravio delle sanzioni, in ragione delle violazioni formali (omessa dichiarazione) e sostanziali (non aver provato lo stato di inagibilità del bene) commesse dalla contribuente; 2.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato alla società, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., in data 19 febbraio 2020, formulando due motivi d’impugnazione; 3.il Comune di Modena restava intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con il primo motivo di impugnazione la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 504/1992, 18 della L. n. 241/1990, 7, co. 1 lett. f, del D.L. 70/2011 e 6, co. 4, della L. n. 212/2000; 4.1.con tale censura la ricorrente ha posto in rilievo che «pur non avendo prodotto né la perizia né la dichiarazione sostitutiva previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 in riguardo all’inagibilità dell’immobile de quo, ha comunque presentato al Comune …. in data 18 dicembre 2007 la domanda prot. 3357/2007 per la richiesta del rilascio del “Permesso di Costruire” per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del capannone industriale e di costruzione delle annesse e funzionali palazzina uffici e torre di collaudo» (v. pagina n. 6 del ricorso);

4.2. per tale via, l’istante ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, la dichiarazione considerata dal Giudice regionale non fosse in realtà necessaria, non potendo, in base al principio di collaborazione e buona fede che deve improntare il rapporto tra l’ente impositore ed il contribuente, esigersi da questi di fornire la prova di fatti già noti al Comune, in termini tali da riconoscere di ufficio il diritto alla riduzione e cioè che sin dal 18 dicembre 2007 l’immobile era inagibile, «ossia non ancora utilizzabile per svolgervi alcuna attività all’interno» (v. pagina n. 7 del ricorso), tenuto conto della tipologia degli interventi edilizi richiesti, conclusisi nell’anno 2014, con conseguente nuovo accatastamento che è stato oggetto di variazione nel mese di giugno 2016, citando sul punto l’arresto di questa Corte n. 18453/2016, secondo cui il contribuente ha diritto alla riduzione delle metà dell’IMU in presenza di fabbricato inagibile, qualora tale situazione sia già conoscibile dall’ente impositore, nonché le previsioni degli artt. 18 della L. n. 241/1990 e 6 della L. n. 212/2000; 5.con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha denunciato la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione al mancato sgravio delle sanzioni, «in quanto l’asserito omesso versamento è derivato alternativamente da un errore sul fatto o dall’errata interpretazione dell’art. 8 del D.Lgs, 504/1992» (v. pagina n. 9 del ricorso); OSSERVA 6.Il ricorso va ritenuto inammissibile per i seguenti motivi. 7.Come sopra esposto, la prima doglianza si fonda sulla dedotta irrilevanza della presentazione della preventiva dichiarazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 volta a conseguire la riduzione dell’imposta in ragione dell’inagibilità del bene, reputandola non necessaria, a mente della menzionata giurisprudenza, in quanto detto stato dell’immobile e la sua concreta inutilizzabilità erano condizioni note al Comune per esser stato allo stesso richiesto, sin dall’anno 2007, il permesso di costruire, onde eseguire i citati lavori di ampliamento del capannone industriale e di realizzazione di nuove unità immobiliari (palazzina uffici e torre di collaudo).

Secondo l’istante, la Commissione regionale avrebbe, altresì, errato nel ritenere non dimostrata dalla contribuente l’inagibilità del bene, assumendo che «l’Amministrazione (il Comune),già in possesso dell’informazione circa l’inagibilità dell’edificio –in corso di costruzione –avrebbe dovuto accertare d’ufficio tale circostanza determinante per il riconoscimento delle riduzione di imposta» (v. pagina n. 8 del ricorso). 7.a.Va osservato che la normativa applicabile ratione temporis, in tema di IMU, è l’art. 13, co. 3, lett, b), del D.L. n. 201/2011 (per vero del tutto coincidente con quella di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 contemplata per l’ICI), il quale prevede(va) la riduzione dell’imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». 7.b.Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sull'art. 8 d.lgs. n. 504/504 in materia di ICI (comedetto formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU), s’è consolidata nel ritenere che: -«in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto" (Cass. n.28921/2017, 13053/2017 12015/2015; n. 13230/2005)»; -«… quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è daescludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4)» (cosi Cass. n. 1263/2021, che richiama Cass. 18463/2016 (rectius 18453/2016) e, nello stesso senso, Cass. n. 8592/2021 e Cass. n. 18455/2016). 7.c.

Nondimeno, tali principi non possono essere applicati nella fattispecie in rassegna, in quanto la decisione della sentenza impugnata si fonda anche su altra, concorrente, ma autonoma, ratio decisoria, basata su di un accertamento di fatto, da un lato, non sindacabile nella sede che occupa e, per altro verso, su di una valutazione che non è stata oggetto di compiuta contestazione.

La valutazione della Commissione regionale, difatti, dopo aver ritenuto di aderire all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 24890/2016) che aveva sancito l’esigenza, anche in caso di parziale inagibilità e/o inutilizzabilità del bene, di una dichiarazione del contribuente diretta al conseguimento del beneficio fiscale, ha affermato, in assenza di una dichiarazione di inagibilità del bene, che la società non aveva, comunque, provato tale condizione, assumendo che «Per quanto concerne, poi, la prova dell’asserita inagibilità, la stessa non può desumersi esclusivamente dalla inutilizzabilità dell’immobile derivante dall’intervenuto cantiere per lavori edilizi, ma deve consistere da degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …, come previsto dalle pertinenti istruzioni relative all’IMU e non provato in concreto dal contribuente, il quale, tra l’altro, non ha provato neppure che l’asserita condizione di inagibilità fosse non superabile con interventi di manutenzione» (così nella sentenza in oggetto). 7.d.

Detta valutazione integra una ragione decisoria idonea, da sola, a sorreggere la decisione assunta, siccome volta a negare il presupposto stesso del riconoscimento del beneficio e cioè la condizione di inagibilità del bene.

L’illustrata motivazione dà conto del fatto che il giudizio della Commissione si è sviluppato ritenendo, ai fini che occupano, da un lato e sul piano dei principi, non sufficiente la circostanza della mera inutilizzabilità del bene, ma necessaria la specifica condizione di degrado nel senso sopra delineato («degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …»)e, dall’altro, non provate le dette condizioni di inagibilità dell’immobile non superabili con meri interventi manutentivi. 7.e.Ebbene, la prima affermazione di principio non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società, essendosi questa limitata a porre in rilievo che la tipologia dei lavori di cui al permesso di costruire (ampliamento capannone e costruzione dell’annessa e funzionale palazzina/uffici e torre di collaudo) hanno reso possibile l’utilizzazione dell’immobile solo dalla fine dell’anno 2014 (v. pag. 6 del ricorso), considerando, quindi, una inagibilità nel senso che «il bene non era ancora utilizzabile per svolgervi alcuna attività all’interno» (v. pagina n. 7 del ricorso).

In tale prospettiva, però, deve riconoscersi che il motivo di impugnazione non si è correlato e, quindi, non ha contestato la riportata ratio decidendi, la quale –non importa se a torto o a ragione – ha considerato lo stato di degrado e di fatiscenza dell ’immobile (e non anche la mera inutilizzabilità del bene) quale presupposto integrante il diritto alla riduzione, reputando quindi non rilevante la conoscenza del Comune dei lavori edilizi in corso.

Per tale via, la doglianza si rivela sul punto in esame non specifica, non essendo stata costruita tramite una critica puntuale, precisa e pertinente alle ragioni della decisione, (cfr. Cass. n. 7873/2022 e Cass.22478/2018) che, nella specie, esigeva la diretta confutazione della nozione di inagibilità configurata dal giudice regionale, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile per difetto di specificità. 7.f.La seconda affermazione della Commissione regionale circa la mancanza di prova dello stato di degrado del bene e di una asserita condizione di inagibilità non superabile con interventi di manutenzione integra, invece, un accertamento di fatto non censurabile innanzi alla Corte, dovendo sul punto osservarsi che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è operazione esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 24155/2017).

Anche sotto tale profilo il motivo si rivela, quindi, inammissibile.

8. Pure il secondo motivo – come anticipato - va dichiarato inammissibile.

Con esso l’istante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 per non aver il Giudice regionale annullato le sanzioni, assumendo la propria buona fede nell’aver pagato l’imposta in misura ridotta, ipotizzando «alternativamente»un errore sul fatto o l’errata interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992.

Le ragioni dell’inammissibilità sono duplici.

Intanto, perché la doglianza si è sviluppata in termini ipotetici ed alternativi, essendo stata dedotta la buona fede del contribuente, «in quanto l’asserito omesso versamento è derivato alternativamente da un errore sul fatto o dall’errata o l’errata interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992», senza però rappresentare in quale dei due errori sia effettivamente caduto e lasciando, inammissibilmente, al giudice la scelta tra le due distinte ipotesi.

In secondo luogo, perchè il motivo non è stato illustrato, non essendo state articolate le specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in che termini determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (così Cass. 17570/2020 e Cass. 632/2015, Cass. 828/2007 ed anche Cass.n. 18202/2008; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 18860/2016 e Cass. n. 17224/2020).

Nello specifico, è stata omessa la rappresentazione delle ragioni per cui ricorrerebbe un errore di fatto e quale sarebbe stato (non tanto l’irrilevante errore interpretativo della citata disposizione, quanto) l’incertezza interpretativa, considerando, sotto tale ultimo profilo, gli indici che il giudice di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 32082/2019, Cass. 12301/2017 e 15452/2018) ha elaborato per individuare detta fattispecie.

9. Alla stregua delle valutazioni sopra svolte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 10.Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non essendosi la controparte costituta.

Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8003/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Modena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66S15 F257 F), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R52 F257 F) del Foro di Modena e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P06 H501 R), quest’ultimo con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.9. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] M ODENA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del Sindaco pro tempore. IMU - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1465/2/2019 della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 19 luglio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] respingeva l’appello avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 230/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Modena, che aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento n. 44127, avente ad oggetto il pagamento dell’IMU per l’anno di imposta 2012, in relazione al quale la ricorrente assumeva di aver diritto alla riduzione del 50% in ragione dell’inagibilità del fabbricato di sua proprietà. 1.1.la Commissione regionale giungeva alla predetta conclusione, osservando – per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione -che: - la società non aveva presentato la dichiarazione con i relativi allegati, prevista a pena didecadenza, volta a conseguire la riduzione, né quella sostitutiva, non avendo altresì provato le condizioni di inagibilità dell’immobile; - la predetta dichiarazione non poteva essere sostituita dalla richiesta del permesso di costruire, da cui desumere la condizione di inutilizzo del bene e la relativa inagibilità, richiamando sul punto le argomentazioni della sentenza n. 24890/2016 di questa Corte secondo cui non rileva la circostanza che «”…l'Amministrazione finanziaria potesse in ipotesi essere già a conoscenza, all’esito di propri accertamenti ad altro fine eseguiti, dello stato di parziale inagibilità/inutilizzabilità del compendio immobiliare …, altra cosa essendo l'accertamento mirato dei presupposti della riduzione, per effetto ed a seguito della presentazione di specifica e documentata istanza da parte del contribuente che assuma di averne interesse e titolo …”» ed evidenziando che «… la stessa manifestazione di volontà (domanda/dichiarazione/modulo) dell’interessato al fine di ottenere la concessione di beneficio fiscali appare indispensabile (cfr. Cass. n° 3286/2016)» (così nella sentenza in esame); - la società non aveva provato la condizione di inagibilità, assumendo che «la stessa non può desumersi esclusivamente dalla inutilizzabilità dell’immobile derivante dall’intervenuto cantiere per lavori edilizi, ma deve consistere da degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …, come previsto dalle pertinenti istruzioni relative all’IMU e non provato in concreto dal contribuente, il quale, tra l’altro, non ha provato neppure che l’asserita condizione di inagibilità fosse non superabile con interventi di manutenzione» (così nella sentenza in oggetto); - che non sussistevano le condizioni di sgravio delle sanzioni, in ragione delle violazioni formali (omessa dichiarazione) e sostanziali (non aver provato lo stato di inagibilità del bene) commesse dalla contribuente; 2.avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato alla società, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., in data 19 febbraio 2020, formulando due motivi d’impugnazione; 3.il Comune di Modena restava intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 504/1992, 18 della L. n. 241/1990, 7, co. 1 lett. f, del D.L. 70/2011 e 6, co. 4, della L. n. 212/2000; 4.1.con tale censura la ricorrente ha posto in rilievo che «pur non avendo prodotto né la perizia né la dichiarazione sostitutiva previste dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 in riguardo all’inagibilità dell’immobile de quo, ha comunque presentato al Comune …. in data 18 dicembre 2007 la domanda prot. 3357/2007 per la richiesta del rilascio del “Permesso di Costruire” per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del capannone industriale e di costruzione delle annesse e funzionali palazzina uffici e torre di collaudo» (v. pagina n. 6 del ricorso); 4.2. per tale via, l’istante ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, la dichiarazione considerata dal Giudice regionale non fosse in realtà necessaria, non potendo, in base al principio di collaborazione e buona fede che deve improntare il rapporto tra l’ente impositore ed il contribuente, esigersi da questi di fornire la prova di fatti già noti al Comune, in termini tali da riconoscere di ufficio il diritto alla riduzione e cioè che sin dal 18 dicembre 2007 l’immobile era inagibile, «ossia non ancora utilizzabile per svolgervi alcuna attività all’interno» (v. pagina n. 7 del ricorso), tenuto conto della tipologia degli interventi edilizi richiesti, conclusisi nell’anno 2014, con conseguente nuovo accatastamento che è stato oggetto di variazione nel mese di giugno 2016, citando sul punto l’arresto di questa Corte n. 18453/2016, secondo cui il contribuente ha diritto alla riduzione delle metà dell’IMU in presenza di fabbricato inagibile, qualora tale situazione sia già conoscibile dall’ente impositore, nonché le previsioni degli artt. 18 della L. n. 241/1990 e 6 della L. n. 212/2000; 5.con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha denunciato la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione al mancato sgravio delle sanzioni, «in quanto l’asserito omesso versamento è derivato alternativamente da un errore sul fatto o dall’errata interpretazione dell’art. 8 del D.Lgs, 504/1992» (v. pagina n. 9 del ricorso); OSSERVA 6.Il ricorso va ritenuto inammissibile per i seguenti motivi. 7.Come sopra esposto, la prima doglianza si fonda sulla dedotta irrilevanza della presentazione della preventiva dichiarazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 volta a conseguire la riduzione dell’imposta in ragione dell’inagibilità del bene, reputandola non necessaria, a mente della menzionata giurisprudenza, in quanto detto stato dell’immobile e la sua concreta inutilizzabilità erano condizioni note al Comune per esser stato allo stesso richiesto, sin dall’anno 2007, il permesso di costruire, onde eseguire i citati lavori di ampliamento del capannone industriale e di realizzazione di nuove unità immobiliari (palazzina uffici e torre di collaudo). Secondo l’istante, la Commissione regionale avrebbe, altresì, errato nel ritenere non dimostrata dalla contribuente l’inagibilità del bene, assumendo che «l’Amministrazione (il Comune),già in possesso dell’informazione circa l’inagibilità dell’edificio –in corso di costruzione –avrebbe dovuto accertare d’ufficio tale circostanza determinante per il riconoscimento delle riduzione di imposta» (v. pagina n. 8 del ricorso). 7.a.Va osservato che la normativa applicabile ratione temporis, in tema di IMU, è l’art. 13, co. 3, lett, b), del D.L. n. 201/2011 (per vero del tutto coincidente con quella di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 contemplata per l’ICI), il quale prevede(va) la riduzione dell’imposta del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». 7.b.Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sull'art. 8 d.lgs. n. 504/504 in materia di ICI (comedetto formulato in termini sostanzialmente analoghi alla disposizione IMU), s’è consolidata nel ritenere che: -«in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto" (Cass. n.28921/2017, 13053/2017 12015/2015; n. 13230/2005)»; -«… quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è daescludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4)» (cosi Cass. n. 1263/2021, che richiama Cass. 18463/2016 (rectius 18453/2016) e, nello stesso senso, Cass. n. 8592/2021 e Cass. n. 18455/2016). 7.c. Nondimeno, tali principi non possono essere applicati nella fattispecie in rassegna, in quanto la decisione della sentenza impugnata si fonda anche su altra, concorrente, ma autonoma, ratio decisoria, basata su di un accertamento di fatto, da un lato, non sindacabile nella sede che occupa e, per altro verso, su di una valutazione che non è stata oggetto di compiuta contestazione. La valutazione della Commissione regionale, difatti, dopo aver ritenuto di aderire all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 24890/2016) che aveva sancito l’esigenza, anche in caso di parziale inagibilità e/o inutilizzabilità del bene, di una dichiarazione del contribuente diretta al conseguimento del beneficio fiscale, ha affermato, in assenza di una dichiarazione di inagibilità del bene, che la società non aveva, comunque, provato tale condizione, assumendo che «Per quanto concerne, poi, la prova dell’asserita inagibilità, la stessa non può desumersi esclusivamente dalla inutilizzabilità dell’immobile derivante dall’intervenuto cantiere per lavori edilizi, ma deve consistere da degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …, come previsto dalle pertinenti istruzioni relative all’IMU e non provato in concreto dal contribuente, il quale, tra l’altro, non ha provato neppure che l’asserita condizione di inagibilità fosse non superabile con interventi di manutenzione» (così nella sentenza in oggetto). 7.d. Detta valutazione integra una ragione decisoria idonea, da sola, a sorreggere la decisione assunta, siccome volta a negare il presupposto stesso del riconoscimento del beneficio e cioè la condizione di inagibilità del bene. L’illustrata motivazione dà conto del fatto che il giudizio della Commissione si è sviluppato ritenendo, ai fini che occupano, da un lato e sul piano dei principi, non sufficiente la circostanza della mera inutilizzabilità del bene, ma necessaria la specifica condizione di degrado nel senso sopra delineato («degrado sopravvenuto causa fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, etc …»)e, dall’altro, non provate le dette condizioni di inagibilità dell’immobile non superabili con meri interventi manutentivi. 7.e.Ebbene, la prima affermazione di principio non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della società, essendosi questa limitata a porre in rilievo che la tipologia dei lavori di cui al permesso di costruire (ampliamento capannone e costruzione dell’annessa e funzionale palazzina/uffici e torre di collaudo) hanno reso possibile l’utilizzazione dell’immobile solo dalla fine dell’anno 2014 (v. pag. 6 del ricorso), considerando, quindi, una inagibilità nel senso che «il bene non era ancora utilizzabile per svolgervi alcuna attività all’interno» (v. pagina n. 7 del ricorso). In tale prospettiva, però, deve riconoscersi che il motivo di impugnazione non si è correlato e, quindi, non ha contestato la riportata ratio decidendi, la quale –non importa se a torto o a ragione – ha considerato lo stato di degrado e di fatiscenza dell ’immobile (e non anche la mera inutilizzabilità del bene) quale presupposto integrante il diritto alla riduzione, reputando quindi non rilevante la conoscenza del Comune dei lavori edilizi in corso. Per tale via, la doglianza si rivela sul punto in esame non specifica, non essendo stata costruita tramite una critica puntuale, precisa e pertinente alle ragioni della decisione, (cfr. Cass. n. 7873/2022 e Cass.22478/2018) che, nella specie, esigeva la diretta confutazione della nozione di inagibilità configurata dal giudice regionale, il che vale a rendere il motivo in esame inammissibile per difetto di specificità. 7.f.La seconda affermazione della Commissione regionale circa la mancanza di prova dello stato di degrado del bene e di una asserita condizione di inagibilità non superabile con interventi di manutenzione integra, invece, un accertamento di fatto non censurabile innanzi alla Corte, dovendo sul punto osservarsi che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è operazione esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 24155/2017). Anche sotto tale profilo il motivo si rivela, quindi, inammissibile. 8. Pure il secondo motivo – come anticipato - va dichiarato inammissibile. Con esso l’istante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 per non aver il Giudice regionale annullato le sanzioni, assumendo la propria buona fede nell’aver pagato l’imposta in misura ridotta, ipotizzando «alternativamente»un errore sul fatto o l’errata interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992. Le ragioni dell’inammissibilità sono duplici. Intanto, perché la doglianza si è sviluppata in termini ipotetici ed alternativi, essendo stata dedotta la buona fede del contribuente, «in quanto l’asserito omesso versamento è derivato alternativamente da un errore sul fatto o dall’errata o l’errata interpretazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992», senza però rappresentare in quale dei due errori sia effettivamente caduto e lasciando, inammissibilmente, al giudice la scelta tra le due distinte ipotesi. In secondo luogo, perchè il motivo non è stato illustrato, non essendo state articolate le specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in che termini determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (così Cass. 17570/2020 e Cass. 632/2015, Cass. 828/2007 ed anche Cass.n. 18202/2008; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 18860/2016 e Cass. n. 17224/2020). Nello specifico, è stata omessa la rappresentazione delle ragioni per cui ricorrerebbe un errore di fatto e quale sarebbe stato (non tanto l’irrilevante errore interpretativo della citata disposizione, quanto) l’incertezza interpretativa, considerando, sotto tale ultimo profilo, gli indici che il giudice di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 32082/2019, Cass. 12301/2017 e 15452/2018) ha elaborato per individuare detta fattispecie. 9. Alla stregua delle valutazioni sopra svolte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. 10.Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non essendosi la controparte costituta. Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P .
Decreto Cassazione n. 01070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris