CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 18764/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cu)AKDJO Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato da Antonio !Cusumanol, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità, è, in realtà, volto, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, a conseguire una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie, con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata al ricorrente, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e non manifestamente illogica, essendo fondata su una lettura razionale dei dati probatori, come tale non suscettibile di rivisitazioni o riletture nel giudizio di legittimà; la Corte d'appello di Bari, infatti, ha giustificato in modo logico l'affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nei pressi della abitazione del ricorrente, con la suddivisione in dosi confezionate in involucri di cellophane, l'occultamento all'interno di un muro all'esterno dell'abitazione del ricorrente (facilmente raggiungibile dalla pubblica via, nei pressi di una porta posta al pianterreno di un immobile abbandonato), la diversa tipologia di sostanze: si tratta di considerazioni razionali, fondate sulla corretta applicazione di massime di comune esperienza (tra cui quella della usuale custodia nella abitazione delle sostanze destinate al consumo personale), non suscettibili di riconsiderazione sul piano della lettura dei dati probatori in questa sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, nuovamente riproducendo il corrispondente motivo d'appello, è stata censurata l'applicazione della recidiva, nonostante la risalenza nel tempo, agli anni 2004, 2008 e 2010, delle precedenti condanne e la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90, è anch'esso, oltre che generico e volto a censurare sul piano del merito la valutazione di accresciuta pericolosità del ricorrente, manifestamente infondato, essendo stato giustificata adeguatamente detta valutazione evidenziando la tipologia e la gravità delle condotte oggetto delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, giustificando in tal modo sufficientemente il giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente medesimo che ha condotto all'applicazione della recidiva. Osservato che anche il terzo motivo, relativo all'entità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, è volto a censurare valutazioni di merito, in ordine alla gravità della condotta e alla personalità del ricorrente, che sono state sufficientemente giustificate, tenendo anche conto della determinazione della pena in misura inferiore alla media edittale, evidenziando la negativa personalità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Al:Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere es