CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svota la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] BRATIANU ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata solo in punto pena, previo riconoscimento delle generiche in termini di equivalenza rispetto alla recidiva qualificata, quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per un tentativo di furto ex art. 624 bis, cod. pen. (di un portafogli lasciato dalla p.o. all'interno del luogo di lavoro, in Pistoia il 17/4/2014); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto applicazione della recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo valorizzato, ai fini della ritenuta maggiore pericolosità espressa la natura dei plurimi precedenti e l'assenza di effetto deterrente delle pene già scontate e dei benefici già usufruiti (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; quanto al giudizio sulla maggiore pericolosità, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; sez. 6, n. 56972 del 20/6/2018, Franco, Rv. 274782-01, in cui si è precisato che tale dovere risulta adempiuto ove, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]