CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego della scriminante dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, in ogni caso, il motivo è generico e la Corte ha reso motivazione contenente elementi volti ad escludere la particolare tenuità dell'offesa con il riferimento alla condotta illecita di natura non transitoria ma protrattasi per lungo tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il