CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 31861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36118-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro 1734 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3309/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 1831/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 36118/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3309/19 aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale aveva ritenuto nullo il contratto di lavoro dalla stessa instaurato con [OSCURATO:SOCIETA] ( cui è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]), con decorrenza dal 15.10.2008, per contrarietà a norme imperative quali quelle di cui all'art. 18 DL n. 112/2008 convertito in legge n,. 133/2008, dispositive delle procedure per la selezione ed assunzione del personale. La Corte aveva ritenuto che il predetto articolo 18 fosse di immediata applicazione sulla base di una sentenza della Corte dei conti ( n. 449/2015) emessa nel giudizio di responsabilità degli amministratori e di indicazioni del Dipartimento per le assunzioni ,nonché di un Codice per le assunzioni adottato con delibera del 8.5.2007, che escludeva le assunzioni per chiamata diretta. Riteneva anche che l'immediata applicabilità del predetto articolo 18 produceva nullità del contratto di lavoro stipulato in assenza della sua osservanza e richiamava Cass. n. 3621/2018 al fine di ribadire la incidenza della mancata osservanza delle norme sulla selezione sulla c.d. nullità virtuale, ovvero sulla nullità derivante dalla osservanza di norme di comportamento che incidano sulla stessa genesi del contratto ( Cass.SU n. 26724/2007). La Corte escludeva poi che l'eventuale possesso, da parte della Rotondo, delle competenze utili a ricoprire il posto assegnato, potesse superare il dato della assenza di prove selettive affrontate e superate. La corte rigettava infine la domanda di riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, poiché alla non validità del rapporto di lavoro in questione non poteva conseguire l'applicazione di istituti quali il licenziamento o l'indennità di preavviso. Avverso detta decisione la Rotondo proponeva ricorso e successiva memoria cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RG. n. 36118/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 D,L. n. 112/2008 anche in relazione all'art.12 preleggi; conseguente violazione e falsa applicazione dell'articolo 2118 c.c. in relazione all'art. 1418 c.c. La ricorrente si duole della ritenuta immediata applicabilità del predetto articolo 18 , entrato in vigore il 21 ottobre 2008 a fronte della assunzione avvenuta il 15 ottobre 2008. Questa Corte ha già avuto modo di confrontarsi con fattispecie analoghe alla presente con riferimento ai tempi di entrata in vigore delle disposizioni richiamate. Da ultimo, (Cass.n.4571/2022), ha espressamente specificato che "in tema di reclutamento del personale da parte di società cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del di. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009, di conversione del di. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette società adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precetti va, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell'art. 23 bis, comma 10, lett. A), del citato di. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale". Con la medesima ordinanza è stato poi ulteriormente precisato che "Non può, dunque, rinvenirsi alcun rapporto di specificazione tra quanto contenuto nella legge e quanto precisato nel regolamento tale da richiedere la dilazione del termine già fissato dalla normativa di rango primario (sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 21.10.2008) per l'adozione dei criteri e delle modalità, ispirate all'art. 35, comma 3, del T. U. n. 165 del 2008, per il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica(....)" RG. n. 36118/2019 Il principio affermato, a cui si intende dare seguito, chiarisce che l'adozione dei nuovi criteri di selezione decorre dal 21.10.2008 e che pertanto le assunzioni antecedenti a tale data non sono ad essi assoggettabili. La decisione della corte di merito risulta pertanto incoerente rispetto al principio richiamato in quanto ha ritenuto applicabile al rapporto in questione, instaurato il 15.10.2008, la disposizione dell'art. 18 che, come sopra rilevato, ha trovato piena applicazione a decorrere dal 21.10.2008. Deve peraltro soggiungersi che tale errata statuizione dalla corte territoriale non sia stata unica ragione della decisione assunta in punto di nullità della assunzione. Si legge in proposito a pagina 10 della sentenza impugnata che "la Rotondo risulta assunta per chiamata diretta in violazione sia delle prescrizioni dettate dall'art. 18 D.L. 112 del 2008 sia delle modalità di reclutamento e selezione del personale adottate nel Codice per la disciplina delle procedure di ricerca seleVone ed inserimento del personale". Si tratta chiaramente di UL una ki,a1:=Iratioprat'a---d-~orte 'di appello a sostegno della propria valutazione di merito ( non sindacabile in sede di legittimità), circa la ritenuta nullità dell'assunzione. Da ciò discende che, pur errata la valutazione circa la applicabilità dell'art. 18 richiamato, per le ragioni anzidette, deve comunque ritenersi priva di rilievo tale erroneità ai fini della tenuta della decisione, poiché fa venir meno solo una delle ragioni poste a fondamento della valutazione di nullità, lasciando inalterata l'altra. A riguardo è stato chiarito che "Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in RG. n. 36118/2019 nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile"(Cass.n. 15399/2018). Il motivo è pertanto da disattendere. 2) Con la seconda censura (in relazione all'articolo 360 co.1n.3 c.p.c.) è dedotta l'erronea applicazione dell'articolo 18 richiamato nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo e l'omesso accertamento della corrispondenza del codice aziendale adottato nel 2007 alle prescrizioni dell'articolo 18. La ricorrente rileva che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare come il codice per la disciplina delle assunzioni adottato nel 2007 in realtà non conteneva principi o disposizioni relative le modalità di selezione ma solo rimetteva a possibili società specializzate o agenzie per il lavoro o ancora a procedure semplificate la selezione di quadri intermedi o figure specializzate, riservando alla stessa certa società la selezione direttamente mediante colloqui individuali. Precisava che prima dell'assunzione la ricorrente aveva sostenuto diversi colloqui selettivi ( con ì signori Marzia e Tosques rispettivamente amministratore delegato e direttore delle risorse umane di [OSCURATO:SOCIETA]), e a tal riguardo rilevava che il giudice di primo grado aveva disatteso le richieste istruttorie relative a tali colloqui. Il motivo, articolato su plurime prospettazioni, è in parte assorbito da quanto detto con riguardo all'art. 18 ( punto 1) ed in parte è inammissibile poiché privo della necessaria specificazione rispetto al dictum della corte territoriale. Quest'ultima ha infatti statuito che la anomalia della assunzione, valutata rispetto al Codice per la disciplina delle modalità di assunzione, trovava anche riscontro nella assenza di prove circa la pubblicità della selezione e dei criteri adottati per la scelta dei candidati , nonché nel rilievo, anche formulato dal tribunale , circa le effettive caratteristiche professionali della Rotondo, tali da consentire l'attribuzione dell'inquadramento attribuito ( pg. 10 sentenza). L'accertamento valutativo svolto in tal modo dal giudice di appello non trova in questa sede una adeguata censura, poiché il motivo proposto non indica come, ove e quando le eventuali prove testimoniali, in questa sede RG. n. 36118/2019 invocate, utili a contrastare il dictum del giudice di appello, ed ancor prima del tribunale, siano state proposte e adeguatamente formulate. Sul punto questa Corte ha chiarito che "Il ricorrente ... ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative" (Cass.n. 19985/2017; Cass.n. 23194/2017). 3) La terza censura ( in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.) denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1418 c.c., per mancanza di norma imperativa e omessa valutazione della natura di atto privato del codice aziendale e della natura fiduciaria dell'assunzione. Parte ricorrente rappresenta ancora una volta la non applicabilità dell'art. 18 già esaminato e la natura fiduciaria dell'assunzione, avvenuta per chiamata diretta, rilevando che in nessuna parte della sentenza è ricollegata l'assunzione con norme del Codice ritenute violate. Anche tale motivo deve ritenersi assorbito da quanto già osservato in merito all'art. 18 e comunque rigettato con riguardo alle disposizioni del Codice aziendale, esaminate espressamente dalla Corte e, come sopra rilevato, poste a base della valutazione svolta. 4) Il motivo ha ad oggetto la violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. per l'erronea applicazione dell'articolo 2 legge n.604/1966 con riguardo alla immutabilità della causale del licenziamento. La ricorrente denuncia una mutati° libelli assumendo che, mentre nella lettera di recesso era fatto riferimento, quale ragione del recesso, alla violazione di specifiche norme quali l'art. 10 RD n.146/31, la Corte territoriale aveva fondato la sua decisione sulla delibera del 2007 e sul codice assunto in quella sede. La doglianza è infondata alla luce del seguente principio :in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di RG. n. 36118/2019 assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art.112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando í fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato"( Cass 5832/2021). Il principio chiarisce come non si verifichi una mutazione della originaria domanda e neppure una extrapetizione allorchè il giudice, considerando i medesimi fatti oggetto della controversia, addivenga ad una differente qualificazione giuridica degli stessi o li assoggetti alla regola iuris ritenuta più adeguata alla fattispecie in esame, come accaduto nel caso di specie. La corte territoriale esaminando gli elementi fattuali costitutivi della fattispecie ha espresso la propria valutazione sulla base delle disposizioni adottate dal Codice aziendale, quale atto regolatorio in tema di selezione del personale. 5) Con ultima censura si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) consistente nell'omesso esame del 2° e 3° motivo di reclamo inerenti i requisiti professionali comunque posseduti dalla ricorrente. La censura è inammissibile in quanto estranea al perimetro del vizio denunciato . Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del RG. n. 36118/2019 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. Gli elementi sopra indicati non risultano essere presenti nella proposta censura poiché i requisiti professionali della ricorrente, sulla cui esistenza si sofferma il motivo proposto, non sono in discussione nella vicenda in esame e non possono pertanto ritenersi decisivi, se pur accertati. Invero la controversia ha ad oggetto la mancata osservanza delle corrette forme selettive necessarie ai fini della trasparenza ed imparzialità della scelta datoríale, rispetto alla quale ( mancanza), nessun rilievo puo' assumere l'accertamento di requisiti di professionalità in questa sede giudiziaria. Il motivo deve quindi essere disatteso. Il ricorso, per quanto detto, va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.RG. n. 36118/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di cont