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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18439/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. (capo A) e artt. 4 L. 110/1975, 61 n. 2) cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica e reiterata.

Considerando che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in punto di eccessività della pena inflitta, con conseguente disparità di trattamento in ordine alla quantificazione di pena dei coimputati, nonché la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento al mancato riconoscimento della lieve entità della fattispecie di cui al capo sub B), con conseguente diniego della circostanza attenuante di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 4 L. 110/1975, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto pure che tali doglianze, oltre ad essere aspecifiche, risultano finanche meramente riproduttive di profili di censura scrutinati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto al CASSAR (già al minimo edittale per le concesse attenuanti generiche), non sussistendo alcuna disparità di trattamento in punto di quantificazione della pena con il correo GAROFALO, avendo quest'ultimo richiesto applicazione di pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; si veda, ancora, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al capo sub B) dell'imputazione, non essendo stato correttamente ritenuto lieve un fatto commesso con l'utilizzo di un coltello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1) cod. pen. (capo A) e artt. 4 L. 110/1975, 61 n. 2) cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica e reiterata. Considerando che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in punto di eccessività della pena inflitta, con conseguente disparità di trattamento in ordine alla quantificazione di pena dei coimputati, nonché la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento al mancato riconoscimento della lieve entità della fattispecie di cui al capo sub B), con conseguente diniego della circostanza attenuante di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 4 L. 110/1975, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto pure che tali doglianze, oltre ad essere aspecifiche, risultano finanche meramente riproduttive di profili di censura scrutinati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto al CASSAR (già al minimo edittale per le concesse attenuanti generiche), non sussistendo alcuna disparità di trattamento in punto di quantificazione della pena con il correo GAROFALO, avendo quest'ultimo richiesto applicazione di pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; si veda, ancora, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al capo sub B) dell'imputazione, non essendo stato correttamente ritenuto lieve un fatto commesso con l'utilizzo di un coltello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023
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