CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 11 maggio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di Paola del 29 febbraio 2008 e con ulteriore ordinanza del Tribunale di Paola del 4 maggio 2010. L'istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in pai-ticolare si tratta di due condanne: 1. sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17 febbraio 2015, irTocabile il 20 aprile 2016, di condanna alla pena di 5 anni e 5 mesi di reclusione per il per il delitto di cui all'art. 216 legge fallimentare accertato il 18 marzo 2008; 2. sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 26 febbraio 2018, irrevocabile il 12 luglio 2018, di condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'articolo 368 cod. pen, commesso dal 15 dicembre 2007 al 3 aprile 2008. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui sono proposti due argomenti. Il primo è che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scomputare la pena oggetto di una ulteriore precedente ordinanza di concessione dell'indulto, beneficio già successivamente revocato. Il secondo è che, con riferimento alla seconda ordinanza di concessione dell'indulto (quella del 4 maggio 2010), il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il giudicato in executivis, perché a quella data il giudice dell'esecuzione aveva già la possibilità di conoscere dell'esistenza della causa ostativa parziale costituita dalla esistenza di due precedenti ordinanze di concessione dell'indulto che comportavano il superamento della pena massima indultabile. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo argomento, secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scomputare la pena oggetto di una ulteriore precedente ordinanza di concessione dell'indulto, beneficio già successivamente revocato, è manifestamente infondato, perché, come rileva correttamente il Procuratore generale nelle sue conclusioni, la determinazione della pena da mettere in esecuzione dopo la revoca dell'indulto non è oggetto del provvedimento impugnato. Il secondo argomento, secondo cui il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il giudicato in executivis, perché alla data della seconda ordinanza di concessione dell'indulto il giudice dell'esecuzione aveva già la possibilità di conoscere dell'esistenza della causa ostativa parziale costituita dalla esistenza di due precedenti ordinanze di concessione dell'indulto che comportavano il superamento della pena massima indultabile, è inammissibile, perché non è, in realtà, conferente con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, in cui la revoca viene disposta non per la preesistenza di ulteriore beneficio già concesso, ma per l'intervento di due ulteriori condanne per reati commessi entro il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge n. 241 del 2006. Il ricorso, pertanto, non confrontandosi con il contenuto del dispositivo e della motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de