CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04111/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata nei confronti dell'odierno ricorrente, risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato; che, infatti, la suddetta censura non è connotata da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni di fatto e di diritto offerte sul punto dai giudici di appello (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), che hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,