CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23242/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXavverso l’ordinanza con cui in data 22.10.2025 il Tribunale di sorveglianza diNapoli ha rigettato una istanza di applicazione della misura alternativa delladetenzione domiciliare;Rilevato che in data 13.3.2026 è pervenuta in cancelleria una dichiarazionedi XXXXXXXXXdi rinuncia all’impugnazione, che è da ritenersi validamenteproposta ai sensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "larinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di undiritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione delrapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato dellasentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenutaequa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.