CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, in data 13 dicembre 2016, che aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, quanto al primo del delitto di tentato furto in abitazione, di cui al capo D) della rubrica, e, quanto alla seconda e alla terza, dei delitti di furto in abitazione e di false dichiarazioni quanto all'identità personale (la sola Barbulovic), di cui ai capi A) e B) della rubrica, e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in punto di identificazione dell'imputato e di esclusione della desistenza volontaria; II.) il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena inflittagli per il delitto tentato. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono affidati, ciascuno, ad un unico motivo, che denuncia il vizio di motivazione quanto all'operata valutazione del compendio indiziario, non avendo, oltretutto, la Corte territoriale adeguatamente risposto ai dubbi avanzati con i motivi di gravame, ad essi avendo, invero, opposto mere illazioni prive di un sostrato fattuale desunto dagli atti processuali. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto che la commissione da parte degli imputati dei delitti di furto in abitazione, consumato e tentato, loro ascritti, fosse dimostrata dal consistente quadro indiziario acquisito a loro carico, costituito dalle attendibili deposizioni rese dai soggetti derubati, siccome suffragate da idonei riscontri probatori, desunti da quanto loro sequestrato e da concordi dichiarazioni testimoniali. Rileva il Collegio che, a fronte di tali gravi, precisi e concordanti elementi, tutti e tre i ricorrenti oppongono non elementi di prova atti a decisivamente smentire le conclusioni raggiunte da entrambi i giudici di merito, mediante una lettura unitaria e globale del materiale probatorio, ma mere deduzioni dotate esclusivamente di valenza suggestiva e congetturale. Tanto premesso, va ribadito che il giudizio sugli elementi probatori, tanto più se effettuato sulla base di criteri inferenziali, presuppone sempre l'esame globale e unitario della relativa provvista, tendente a dissolvere l'ambiguità di ciascuno dei singoli elementi indiziari (Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, P.M., P.C., Musumeci e altri, Rv. 191231) e che il vizio di manifesta illogicità, che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato: il che vuoi dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che riter" argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si sarebbero prestati a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), restando, quindi, ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Tra l'altro, se è vero tra i vizi della motivazione deducibili nel giudizio di legittimità rientrano senz'altro i casi in cui i giudici di merito abbiano utilizzato un'informazione inesistente, abbiano omesso di valutare uno specifico indizio o lo abbiano valutato in maniera del tutto inadeguata, la deduzione di tali difetti è consentita solo se essi risultino dagli atti e abbiano il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 22565 del 9/06/2006, P.M. in proc. Ruggiero ed altri, Rv. 234344). Tanto comporta l'onere del ricorrente di allegare, nei motivi di ricorso, gli elementi indiziari/probatori decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata: decisività che va valutata, ovviamente, non considerando gli stessi in maniera parcellizzata e avulsa dal più ampio contesto ricostruttivo. Occorre, dunque, concludere che il primo motivo di ricorso nell'interesse di Duric e i motivi di ricorso nell'interesse della Barbulovic e della Stojanovíc, muovendosi lungo il crinale dell'analisi critica di singoli e marginali profili della ricostruzione del fatto e non confrontandosi in maniera effettiva con le considerazioni svolte nelle due sentenze per confutare gli argomenti difensivi portati nei due gradi di giudizio, finiscono per connotarsi in termini di assoluta aspecificità. 3.2. Generiche risultano, infine, le doglianze in punto di misura della pena, articolate con il secondo motivo nell'interesse di Duric, omettendo le stesse di confrontarsi con tutti gli elementi, analiticamente riportati nella sentenza impugnata (punto 4.5), valorizzati dalla Corte territoriale per giudicare come congrua la determinazione della pena stessa. 4. S'impone, dunque, la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]