CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per morte dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza che aveva applicato allo stesso la massima misura cautelare in relazione ai reati (a) di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso - e precisamente alla consorteria mafiosa di Cirò appartenente alla mafia storica denominata 'ndrangheta - e (b) per il reato di detenzione illecita di armi e munizioni. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto è stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma-Rebibbia. Il collegio riafferma infatti che il procedimento incidentale relativo al controllo della legittimità della misura cautelare deve essere dichiarato improcedibile quando interviene la morte dell'accusato. Tale evento determina infatti il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità. Si afferma cioè, anche con riguardo al procedimento relativo alle misure cautelari, quanto già ritenuto relativamente al procedimento incidentale relativo alla cautela reale, ovvero che nel procedimento incidentale è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 - 01). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta morte del ricorrente. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottob