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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13775/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 445 cod.proc.pen. e 222, comma 2 cod. strada.

Si lamenta l'illegittimità della revoca della patente che il giudice ha deciso di applicare a seguito della condanna dell'imputata per omicidio stradale non aggra- vato, invece di procedere con la sospensione della stessa.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, e in particolare hanno ritenuto determinante la condotta gravemente imprudente posta in essere dall'imputata e l'evento mortale che ne é derivato al fine di imporre la misura della revoca della patente di guida.

La motivazione, logica e coerente è pure conforme all'interpretazione espressa dalla Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024 Rv. 286196 - 01) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefa- centi, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato alta- mente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motiva- zione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con l'unico motivo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 445 cod.proc.pen. e 222, comma 2 cod. strada. Si lamenta l'illegittimità della revoca della patente che il giudice ha deciso di applicare a seguito della condanna dell'imputata per omicidio stradale non aggra- vato, invece di procedere con la sospensione della stessa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione è manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta, e in particolare hanno ritenuto determinante la condotta gravemente imprudente posta in essere dall'imputata e l'evento mortale che ne é derivato al fine di imporre la misura della revoca della patente di guida. La motivazione, logica e coerente è pure conforme all'interpretazione espressa dalla Corte di cassazione, secondo cui (Sez. 4, n. 12457 del 08/02/2024 Rv. 286196 - 01) in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefa- centi, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato alta- mente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motiva- zione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende