CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]r; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 56,624 e 625 n.2, 61 n. 5 c.p. Il ricorrente lamenta, in tre distinti motivi di ricorso: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 5, con riguardo alla configurabilità del reato di furto aggravato di cui al punto 3 del capo di imputazione; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, si sostanziano in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, oltre a risultare riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, non si coglie alcun profilo di manifesta illogicità nella motivazione della Corte di Appello laddove ritiene pienamente provato il tentativo di furto aggravato. La Corte considera le condotte dell'imputato consistenti nell'armeggiare sul portamonete del distributore, evidentemente cercando di provocare la rottura dello stesso e del lettore delle banconote, fino al punto di danneggiarlo, considerando che detta pervicacia poteva spiegarsi con la sola finalità di sottrarre le monete, e non già - come deduce il ricorrente - di recuperare le proprie monete asseritamente incastrate. Al riguardo i giudici di merito osservano che l'imputato ben avrebbe potuto rivolgersi all'esercente per recuperare le proprie monete; che peraltro detta tesi non era stata neppure riferita dal Bertazzi; che l'insistenza con la quale aveva operato ben dimostrava l'intenzione di appropriarsi delle monete del distributore di sigarette. Quanto invece al secondo motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l'onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da precedenti specifici, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, nonostante lo stesso avesse beneficiato di istituti quali l'indulto, l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha applicato l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. facendo buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3 - n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Al riguardo la Corte considera che non solo i danni provocati nell'azione tentata non erano irrisori ( rottura di una zanzariera e di telecamere) ma altresì che i danni avrebbero potuto essere ben più consistenti se l'azione fosse stata portata a termine. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025